26.10.2013
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 313/10
Impugnazione proposta il 7 agosto 2013 dalla Delphi Technologies, Inc. avverso la sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 6 giugno 2013, causa T-515/11, Delphi Technologies, Inc./Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
(Causa C-448/13 P)
2013/C 313/19
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Delphi Technologies, Inc. (rappresentanti: C. Albrecht, J. Heumann, avvocati)
Altra parte nel procedimento: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)
Conclusioni della ricorrente
La ricorrente chiede che la Corte voglia:
—
annullare la decisione del Tribunale del 6 giugno 2013, causa T-515/11, annullare la decisione contestata nella misura in cui respingeva il ricorso proposto dalla ricorrente avverso la decisione dell'esaminatore del 25 agosto 2010 e condannare l’UAMI alle spese.
Motivi e principali argomenti
Il ricorso è diretto avverso la decisione della Sesta Sezione del Tribunale dell'Unione europea, causa T-515/11, che respingeva un'azione di annullamento avverso la decisione della seconda commissione di ricorso con cui era stato confermato il rigetto della domanda di marchio comunitario «INNOVATION FOR THE REAL WORLD».
Il ricorso è basato su tre censure:
1)
Il Tribunale avrebbe violato l'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento sul marchio comunitario (1), non avendo determinato il pubblico di riferimento e il suo grado di avvedutezza. I prodotti sono diretti esclusivamente a professionisti dotati di un alto grado di avvedutezza con riferimento agli slogan promozionali.
2)
Il Tribunale avrebbe inoltre violato l'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento sul marchio comunitario applicando in modo troppo rigoroso l'esame inerente alla valutazione se il marchio utilizzato fosse dotato di carattere distintivo. In particolare, il Tribunale avrebbe travisato le linee guida esposte nella più recente giurisprudenza e, in particolare, nella causa C-398/08 P, Audi/UAMI.
3)
In terzo luogo, il Tribunale avrebbe violato i principi generali della parità di trattamento e della corretta amministrazione, che costituiscono principi fondamentali della buona amministrazione dell'UE. Dovrebbe essere preso in considerazione il fatto che l’UAMI abbia registrato diciture con una struttura identica contenente la parola «INNOVATION» nel passato, e ciò sebbene le precedenti decisioni non siano vincolanti.
La ricorrente sostiene che la decisione contestata dovrebbe pertanto essere annullata e che dovrebbe essere affermato il carattere distintivo intrinseco della dicitura «INNOVATION FOR THE REAL WORLD».
(1) Regolamento (CE) del Consiglio n. 207/2009, del 27 febbraio 2009, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1).
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