23.11.2013
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 344/41
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof (Germania) il 12 agosto 2013 — Gigaset AG/SKW Stahl-Metallurgie GmbH, SKW Stahl-Metallurgie Holding AG
(Causa C-451/13)
2013/C 344/71
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Bundesgerichtshof
Parti
Ricorrente: Gigaset AG
Convenuti: SKW Stahl-Metallurgie GmbH, SKW Stahl-Metallurgie Holding AG
Questioni pregiudiziali
1)
Se la Commissione, in una decisione con cui infligga in solido a più persone fisiche o giuridiche un’ammenda per una violazione dell’articolo 101 TFUE, debba disciplinare in maniera esaustiva anche in merito alla proporzione in cui l’ammenda va suddivisa internamente tra i singoli debitori solidali.
2)
In caso di risposta affermativa alla prima questione pregiudiziale:
a)
Se una decisione della Commissione non contenente disposizioni esplicite in merito alla suddivisione interna tra i debitori debba essere interpretata nel senso che l’ammenda grava su tutti i debitori solidali in pari misura.
b)
In caso di risposta negativa alla seconda questione pregiudiziale, sub a):
Se la lacuna riscontrabile nella decisione per il fatto che la Commissione non abbia disciplinato la suddivisione interna dell’ammenda tra i debitori possa essere colmata dai giudici nazionali [Or. 3] senza che sia necessaria una decisione integrativa della Commissione.
3)
In caso di risposta negativa alla prima questione o di risposta affermativa alla seconda questione, sub b): Se il diritto dell’Unione contenga norme sulle modalità di ripartizione dell’ammenda nei rapporti interni tra i debitori solidali.
4)
In caso di risposta affermativa alla prima o alla terza questione:
Se un debitore solidale che abbia pagato in tutto o in parte un’ammenda possa agire in regresso nei confronti degli altri debitori solidali prima che sia stata pronunciata una decisione definitiva sull’impugnazione proposta contro il calcolo dell’ammenda.
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