23.11.2013
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 344/42
Impugnazione proposta il 12 agosto 2013 dalla Commissione europea avverso la sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 30 maggio 2013, causa T-454/10, Associazione Nazionale degli Industriali delle Conserve Alimentari Vegetali (Anicav), Agrupación Española de Fabricantes de Conservas Vegetales (Agrucon)/Commissione europea
(Causa C-457/13 P)
2013/C 344/73
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: A. Marcoulli, K. Skelly, agenti)
Altre parti nel procedimento: Associazione Nazionale degli Industriali delle Conserve Alimentari Vegetali (Anicav), Agrupación Española de Fabricantes de Conservas Vegatales (Agrucon), Associazione Italiana Industrie Prodotti Alimentari (AIIPA), Confederazione Cooperative Italiane
Conclusioni della ricorrente
La ricorrente chiede che la Corte voglia:
—
annullare integralmente la sentenza del Tribunale;
—
statuire definitivamente sulla controversia, dichiarando il ricorso nelle cause T-454/10 e T-482/11 irricevibile e/o infondato;
—
condannare le ricorrenti in primo grado alle spese processuali relative al primo grado e quelle relative alla presente impugnazione;
Qualora la Corte decidesse di confermare la sentenza del Tribunale, la Commissione chiede che la Corte voglia:
—
mantenere definitivi gli effetti dell’articolo 52, paragrafo 2a, secondo comma, del regolamento n. 1580/2007 (1) e dell’articolo 50, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione n. 543/2011 (2), nonché dell’articolo 60, paragrafo 7, dell’ultimo Regolamento citato, nella misura in cui i pagamenti alle organizzazioni di produttori sono stati effettuati in forza di queste ultime disposizioni entro il 15 ottobre dell’anno della pronuncia della sentenza della Corte o qualsiasi data successiva che la Corte riterrà adatta, quanto ai pagamenti concernenti programmi operativi approvati prima del 30 maggio 2013.
Motivi e principali argomenti
Nella presente causa la Commissione richiede che la Corte annulli la sentenza del Tribunale impugnata, che si pronunci sulla controversia dichiarando irricevibili e/o infondati i ricorsi nella cause T-454/10 e T-482/11 e che condanni le ricorrenti in primo grado alle spese processuali relative al primo grado e a quelle relative alla presente impugnazione.
Questa impugnazione trae origine dal procedimento avviato dalle ricorrenti in primo grado e volto all’annullamento (i) dell’articolo 52, paragrafo 2a e dell’allegato VIII al regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione nonché (ii) dell’articolo 50, paragrafo 3 e dell’articolo 60, paragrafo 7, del regolamento n. 543/2011 della Commissione.
Le ricorrenti in primo grado erano trasformatori di ortofrutticoli che sostenevano che le suddette disposizioni consentissero indirettamente all’Unione di finanziare determinate attività di trasformazione effettuate da organizzazioni di produttori.
Il Tribunale ha giudicato irricevibili le azioni. Il Tribunale ha ritenuto che la concessione di aiuti alle organizzazioni di produttori il cui prodotto fosse trasformato dalla stessa organizzazione o da un terzo per conto di quest’ultima equivalesse ad una concessione di aiuti per attività di trasformazione che esulava dalle finalità del regolamento unico OCM (3). Il Tribunale ha, altresì, ritenuto che la Commissione non potesse concedere aiuti compiendo una discriminazione a detrimento dei trasformatori non facenti parte di un’organizzazione di produttori e a vantaggio delle organizzazioni di produttori nei limiti in cui effettuano attività di trasformazione.
La Commissione ritiene che il Tribunale, giungendo a tali conclusioni, ha errato sotto tre diversi profili.
Innanzitutto, la Commissione ritiene che il Tribunale abbia commesso un errore nel dichiarare ammissibili i ricorsi delle ricorrenti in primo grado. La Commissione osserva che le misure di cui trattasi sono misure regolamentari di applicazione generale che richiedono misure di esecuzione da parte degli Stati membri perché possano produrre effetti giuridici. La Commissione fa altresì valere che il Tribunale ha commesso un errore nel ritenere che le misure in questione abbiano incidenza diretta nei confronti delle ricorrenti in primo grado. Nel giungere a questa conclusione, il Tribunale ha sostenuto che la posizione delle ricorrenti in primo grado fosse la stessa dei concorrenti di un beneficiario di un aiuto statale. La Commissione ritiene che codesta conclusione del Tribunale non sia corretta.
Per quanto concerne la questione di merito, la Commissione ritiene che il Tribunale non ha correttamente interpretato le disposizioni del regolamento unico OCM e, in particolare, non ha tenuto in debita considerazione il potere discrezionale, conferito alla Commissione dal Consiglio, nell’adottare regole di esecuzione per il regolamento unico OCM.
Infine, la Commissione ritiene che il Tribunale non abbia correttamente interpretato il principio di non discriminazione sotto il profilo della sua applicazione nell’ambito di programmi che forniscono aiuti finanziari ai sensi del regolamento unico OCM.
Qualora la Corte dovesse decidere di respingere l’impugnazione, la Commissione chiede che la Corte eserciti il suo potere discrezionale, previsto all’articolo 264 TFUE, per sospendere gli effetti del provvedimento fino al 15 ottobre dell’anno della pronuncia della sentenza. La Commissione richiede un tale provvedimento in modo da assicurare che i suoi effetti vengano applicati in egual misura a tutte le organizzazioni di produttori e che non producano oneri indebiti in capo a queste ultime.
(1) Regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli (GU L 350, pag. 1).
(2) Regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (GU L 157, pag. 1).
(3) Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (GU L 299, pag. 1).
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