30.11.2013
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 352/3
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht (Germania) il 22 agosto 2013 — Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland e.V./Bundesrepublik Deutschland
(Causa C-461/13)
2013/C 352/03
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Bundesverwaltungsgericht
Parti
Ricorrente: Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland e.V.
Resistente: Bundesrepublik Deutschland
Interveniente: Freie Hansestadt Bremen (libera città anseatica di Brema)
Questioni pregiudiziali
1)
Se l’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), punto i), della direttiva 2006/60/CE (1) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque, modificata da ultimo dalla direttiva 2009/31/CE (2) del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 — in prosieguo: la «direttiva quadro in materia di acque» — debba essere interpretato nel senso che gli Stati membri — salvo concessione di una deroga — siano tenuti a negare l’autorizzazione di un progetto qualora esso possa comportare un deterioramento dello stato di un corpo idrico superficiale o se tale norma si limiti invece a indicare gli obiettivi per la pianificazione della gestione.
2)
Se la nozione di «deterioramento dello stato» di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), punto i), della direttiva quadro in materia di acque debba essere interpretata nel senso che ricomprenda soltanto modifiche negative che determinino la classificazione in una categoria inferiore a norma dell’allegato V della direttiva.
3)
In caso di risposta negativa alla seconda questione pregiudiziale:
In presenza di quali condizioni sussista un «deterioramento dello stato» ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), punto i), della direttiva quadro in materia di acque.
4)
Se l’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), punti ii) e iii), della direttiva quadro in materia di acque debba essere interpretato nel senso che gli Stati membri — salvo concessione di una deroga — siano tenuti a negare l’autorizzazione di un progetto qualora esso possa pregiudicare il raggiungimento di un buono stato di un corpo idrico superficiale o un buon potenziale ecologico e un buono stato chimico delle acque superficiali al momento rilevante ai sensi alla direttiva, o se tale norma si limiti invece a indicare gli obiettivi per la pianificazione della gestione.
(1) GU L 327, pag. 1.
(2) Direttiva 2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa allo stoccaggio geologico di biossido di carbonio e recante modifica della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, delle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/CE e del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio
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