23.11.2013
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 344/45
Impugnazione proposta il 28 agosto 2013 dalla MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt. avverso la sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 27 giugno 2013, causa T-367/12, MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt./Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)
(Causa C-468/13 P)
2013/C 344/77
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt. (rappresentante: K. Szamosi, avvocato)
Altre parti nel procedimento: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI); Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA
Conclusioni della ricorrente
La ricorrente chiede che la Corte voglia:
—
annullare la sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 27 giugno 2013, T-367/12 e annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno, procedimento R 2532/2011-2, del 30 maggio 2012, respingendo il ricorso dell’interveniente e accogliendo il rigetto dell’opposizione dell’interveniente; o, in subordine
—
rinviare la causa al Tribunale perché statuisca in via definitiva; e
—
condannare il convenuto alle spese del procedimento di primo grado e dell’impugnazione.
Motivi e principali argomenti
La ricorrente sostiene quanto segue:
—
Le affermazioni del Tribunale in ordine all’inammissibilità degli argomenti dedotti dalla ricorrente dinanzi all’UAMI sono, da un lato, non pertinenti e, dall’altro, infondate ed erronee; pertanto il Tribunale ha violato l’articolo 44 del regolamento di procedura e l’articolo 21 dello Statuto della Corte di giustizia.
—
Non sussisteva alcuna necessità né base giuridica per non ammettere le prove presentate dalla ricorrente nel procedimento dinanzi al Tribunale e, pertanto, il Tribunale ha violato l’articolo 65, paragrafo 2, del regolamento sul marchio comunitario (1) e l’articolo 135, paragrafo 4, del regolamento di procedura nel ritenere inammissibili le prove prodotte dalla ricorrente.
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Il Tribunale ha violato il regolamento sul marchio comunitario nel determinare il pubblico di riferimento e la sua rilevanza ai fini della valutazione del rischio di confusione.
—
Il Tribunale ha violato il regolamento sul marchio comunitario nonché la giurisprudenza costante nell’affermare che i servizi in esame devono essere ritenuti identici.
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Il Tribunale non si è pronunciato separatamente e in modo chiaro sugli aspetti della somiglianza visiva, uditiva (fonetica) e concettuale, né ha esaminato le circostanze pertinenti della causa alla luce di tale valutazione, e, pertanto, il Tribunale ha violato il regolamento sul marchio comunitario.
—
Il Tribunale ha commesso un errore di diritto nell’affermare che la commissione di ricorso aveva correttamente dichiarato che sussisteva un rischio di confusione tra i marchi anteriori dell’interveniente e la domanda di marchio comunitario della ricorrente.
(1) Regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1).
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