23.11.2013
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 344/45
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Amtsgericht Rüsselsheim (Germania) il 2 settembre 2013 — Peter Link/Condor Flugdienst GmbH
(Causa C-471/13)
2013/C 344/78
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Amtsgericht Rüsselsheim
Parti
Attore: Peter Link
Convenuta: Condor Flugdienst GmbH
Questioni pregiudiziali
1)
Se un diritto a compensazione pecuniaria analogo a quello di cui agli articoli 6 e 7 del regolamento (CE) n. 261/2004 (1) sussista anche quando l’arrivo del volo originariamente prenotato dai passeggeri sia ritardato per un tempo superiore alle tre ore, nel frattempo i passeggeri abbiano tuttavia organizzato — dopo che si è già verificato un notevole ritardo alla partenza — volontariamente, autonomamente e a proprie spese, un trasporto sostitutivo con un altro vettore aereo e pertanto gli stessi non abbiano effettuato il volo originariamente prenotato, raggiungendo con il trasporto sostitutivo l’aeroporto di destinazione più di tre ore dopo l’orario di arrivo previsto del volo originariamente prenotato.
2)
Qualora alla prima questione venga data risposta affermativa, se per la sussistenza di un diritto analogo a quello di cui agli articoli 6 e 7 del regolamento (CE) n. 261/2004 sia determinante il fatto che la decisione volontaria e autonoma di avvalersi di un trasporto sostitutivo con un altro vettore aereo sia stata presa quando in ogni caso il ritardo era già di cinque ore, nel senso di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettera c), iii) e all’articolo 8, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 261/2004.
(1) Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato, e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (GU L 46, pag. 1).
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