16.11.2013
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 336/9
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht München (Germania) il 2 settembre 2013 — Andre Lawrence Shepherd/Repubblica federale di Germania
(Causa C-472/13)
2013/C 336/19
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Verwaltungsgericht München
Parti
Ricorrente: Andre Lawrence Shepherd
Resistente: Repubblica federale di Germania
Questioni pregiudiziali
1)
Se l’articolo 9, paragrafo 2, lettera e), della direttiva 2004/83/CE (1) debba essere interpretato nel senso che ricadono nell’ambito della tutela solo quelle persone i cui concreti incarichi militari consistano nella diretta partecipazione ai combattimenti e quindi a operazioni che prevedono l’impiego di armi, o che dispongano dei poteri per ordinare simili operazioni (prima alternativa) o se anche altri membri delle forze armate possano beneficiare della tutela accordata da detta disciplina quando il loro incarico si esaurisca nel sostegno logistico e tecnico alle truppe al di fuori delle operazioni militari vere e proprie e abbia effetti solo indiretti sull’effettivo andamento dei combattimenti (seconda alternativa).
2)
In caso di risposta alla prima questione nel senso della seconda alternativa:
Se l’articolo 9, paragrafo 2, lettera e), della direttiva 2004/83/CE debba essere interpretato nel senso che il servizio militare prestato nell’ambito di un conflitto (internazionale o nazionale) debba indurre o obbligare, prevalentemente o in modo sistematico, a commettere crimini, reati o atti ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 2004/83/CE (prima alternativa), o se sia sufficiente che il richiedente asilo dimostri che le forze armate cui egli appartiene abbiano commesso in singoli casi, nella zona delle operazioni in cui esse sono intervenute, crimini ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2004/83/CE, perché singoli ordini operativi sono risultati essere criminali ai sensi di tale norma o perché si sono verificati eccessi da parte di singole persone (seconda alternativa).
3)
In caso di risposta alla seconda questione nel senso della seconda alternativa:
Se la protezione come rifugiato sia concessa solo quando sia altamente probabile, al di là di ogni ragionevole dubbio, che si verificheranno anche in futuro violazioni del diritto umanitario internazionale o se sia sufficiente che il richiedente asilo deduca circostanze indicanti che, nel quadro dello specifico conflitto, vengono commessi (necessariamente o verosimilmente) tali crimini e che pertanto non è possibile escludere che egli possa esserne coinvolto.
4)
Se la circostanza che un tribunale militare non tolleri o sanzioni le violazioni del diritto umanitario internazionale escluda una protezione come rifugiato ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 2, lettera e), della direttiva 2004/83/CE o se la suddetta circostanza sia invece irrilevante.
Se occorra addirittura che sia intervenuta una sanzione da parte della Corte penale internazionale.
5)
Se la protezione come rifugiato sia esclusa in virtù del fatto che l’intervento delle forze armate o lo statuto di occupazione siano legittimati dalla comunità internazionale o si fondino su un mandato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.
6)
Se, ai fini del riconoscimento della protezione come rifugiato ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 2, lettera e), della direttiva 2004/83/CE, sia necessario che il richiedente asilo possa essere condannato per l’esercizio delle sue funzioni in base allo statuto della Corte penale internazionale (prima alternativa), o se la tutela come rifugiato debba essere accordata già quando tale soglia non sia raggiunta, vale a dire quando il richiedente asilo non abbia motivo di temere una sanzione penale, ma ragioni di coscienza ostino alla prestazione del servizio militare (alternativa 2).
7)
In caso di risposta alla sesta questione pregiudiziale nel senso della seconda alternativa:
Se il mancato ricorso da parte del richiedente asilo alla normale procedura di obiezione di coscienza, pur sussistendone la possibilità, escluda la protezione come rifugiato a norma delle succitate disposizioni o se la tutela come rifugiato possa essere presa in considerazione anche quando si tratti di una decisione di coscienza attuale.
8)
Se la degradazione dall’esercito, l’irrogazione di una pena detentiva e la conseguente condanna e discriminazione sociale rappresentino un atto di persecuzione ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 2, lettera b), o c), della direttiva 2004/83/CE.
(1) Direttiva 2004/83/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta (GU L 304, pag. 2).
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