23.11.2013
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 344/46
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht (Germania) il 5 settembre 2013 — Eintragungsausschuss bei der Bayerischen Architektenkammer/Hans Angerer
(Causa C-477/13)
2013/C 344/79
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Bundesverwaltungsgericht
Parti
Ricorrente in cassazione: Eintragungsausschuss bei der Bayerischen Architektenkammer
Resistente in cassazione: Hans Angerer
Questioni pregiudiziali
1)
a)
Se una «ragione specifica ed eccezionale» ai sensi dell’articolo 10 della direttiva (1) sia costituita da una delle circostanze definite nelle categorie successive [(lettere a)-g)], oppure se a queste circostanze si debba aggiungere anche una «ragione specifica ed eccezionale» per la quale il richiedente non soddisfa le condizioni di cui ai Capi II e III del Titolo III della direttiva.
b)
In quest’ultimo caso, di che genere debba essere la «ragione specifica ed eccezionale». Se si debba trattare di ragioni personali — ad esempio, biografiche — per le quali, eccezionalmente, il migrante non soddisfa le condizioni per il riconoscimento automatico della sua formazione ai sensi del Capo III del Titolo III della direttiva.
2)
a)
Se la nozione di architetto ai sensi dell’articolo 10, lettera c), della direttiva presupponga che nello Stato membro d’origine il migrante abbia svolto, o avrebbe potuto svolgere in virtù della sua formazione, oltre alle attività tecniche di progettazione edilizia, sovraintendenza ai lavori e costruzione edilizia anche attività di predisposizione artistica, urbanistiche, economiche ed eventualmente attività di conservazione del patrimonio architettonico e, se del caso, in che misura.
b)
Se la nozione di architetto ai sensi dell’articolo 10, lettera c), della direttiva presupponga che il migrante abbia una formazione di livello universitario, principalmente focalizzata sull’architettura intesa come comprensiva, oltre che degli aspetti tecnici afferenti alla progettazione edilizia, alla sovraintendenza ai lavori e alla costruzione edilizia, anche degli aspetti di predisposizione artistica, urbanistici, economici ed eventualmente di conservazione del patrimonio architettonico e, se del caso, in che misura.
c)
i)
Se, ai fini delle risposte ai quesiti sub a) e b) rilevi il modo in cui il titolo professionale di «architetto» è utilizzato abitualmente negli altri Stati membri (articolo 48, paragrafo 1, della direttiva);
ii)
oppure se sia sufficiente accertare come il titolo professionale di «architetto» è utilizzato abitualmente nello Stato membro d’origine e nello Stato membro ospitante;
iii)
oppure se si possa dedurre dall’articolo 46, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva la gamma delle attività legate abitualmente al titolo di «architetto» nel territorio dell’Unione europea.
(1) Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (GU L 255, pag. 22).
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