30.11.2013
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 352/7
Impugnazione proposta il 13 settembre 2013 da Cytochroma Development, Inc. avverso la sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 3 luglio 2013, causa T-106/12, Cytochroma Development, Inc./Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
(Causa C-490/13 P)
2013/C 352/13
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Cytochroma Development, Inc. (rappresentanti: S. Malynicz, Barrister, A. Smith, Solicitor)
Altra parte nel procedimento: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), Teva Pharmaceutical Industries, Ltd.
Conclusioni della ricorrente
La ricorrente chiede che la Corte voglia:
—
annullare la sentenza del Tribunale in data 3 luglio 2013 nella causa T-106/12;
—
ordinare all’UAMI di sopportare le spese proprie e quelle della ricorrente.
Motivi e principali argomenti
La ricorrente chiede che la sentenza impugnata venga annullata per i seguenti motivi:
—
Il Tribunale ha violato l’articolo 65, paragrafo 6, del regolamento sul marchio comunitario (1) e l’articolo 1, lettera d), paragrafo 1, del regolamento n. 216/96 (2), in merito ai provvedimenti adottati dall’UAMI per conformarsi alla sentenza del Tribunale;
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Il Tribunale ha violato il principio della certezza del diritto, nonché l’articolo 17 della Carta europea dei diritti fondamentali.
(1) Regolamento (CE) del Consiglio n. 207/2009, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario, GU L 78, pag. 1.
(2) Regolamento (CE) della Commissione n. 216/96, del 5 febbraio 1996, che stabilisce il regolamento di procedura delle commissioni di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) GU L 28, pag. 11.
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