9.11.2013
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 325/16
Impugnazione proposta il 16 settembre 2013 dalla GRE Grand River Enterprises Deutschland GmbH avverso la sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 3 luglio 2013, causa T-205/12, GRE Grand River Enterprises Deutschland GmbH/Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)
(Causa C-494/13 P)
2013/C 325/28
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: GRE Grand River Enterprises Deutschland GmbH (rappresentanti: I. Memmler e S. Schulz, avvocati)
Altre parti nel procedimento: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), Villiger Söhne GmbH
Conclusioni della ricorrente
La ricorrente chiede che la Corte voglia:
—
annullare la sentenza del Tribunale del 3 luglio 2013, T-205/12, nonché la decisione della prima commissione di ricorso del 1o marzo 2012, procedimento R 387/2011-1;
—
condannare il convenuto alle spese.
Motivi e principali argomenti
La ricorrente fa valere un motivo unico, vertente su una erronea interpretazione e applicazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 (1).
A sostegno la ricorrente deduce quanto segue:
Il Tribunale avrebbe erroneamente interpretato il concetto di «identità dei prodotti», perché ha assimilato i prodotti «sigari» alla categoria più ampia «prodotti del tabacco». Pertanto il Tribunale ha eccessivamente ampliato l’ambito della tutela del marchio oggetto di opposizione.
Il Tribunale avrebbe erroneamente interpretato il concetto di «somiglianza dei prodotti», perché anche nel valutare la somiglianza dei prodotti non avrebbe dovuto ritenere in blocco il singolo prodotto «sigari» simile alla categoria più ampia «articolo per fumatori».
Nel comparare i segni, il Tribunale non avrebbe correttamente applicato la dottrina della considerazione complessiva di tutti gli elementi, perché avrebbe comparato tout court gli elementi «LIBERTAD» e «LIBERTE» senza tener conto di tutti gli altri elementi dei marchi.
In particolare avrebbero invece un’importanza rilevante alcuni altri elementi dei marchi in conflitto, segnatamente la combinazione di colori del marchio contestato e del marchio figurativo oggetto di opposizione nonché la particella «LA».
Il Tribunale avrebbe anche erroneamente applicato la giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea in merito alla somiglianza concettuale, perché non avrebbe sufficientemente preso in considerazione le differenti lingue dei marchi.
Pertanto, nel complesso il Tribunale sarebbe giunto a un erroneo risultato.
(1) Regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1).
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