9.11.2013
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 325/17
Impugnazione proposta il 16 settembre 2013 dal GRE Grand River Enterprises Deutschland GmbH avverso la sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 3 luglio 2013, causa T-206/12, GRE Grand River Enterprises Deutschland GmbH/Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
(Causa C-495/13 P)
2013/C 325/29
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: GRE Grand River Enterprises Deutschland GmbH (rappresentanti: I. Memmler e S. Schulz, avvocati)
Altre parti nel procedimento: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), Villiger Söhne GmbH
Conclusioni della ricorrente
La ricorrente chiede che la Corte voglia:
—
annullare la decisione del Tribunale del 3 luglio 2013, causa T-206/12, nonché la decisione della prima commissione di ricorso del convenuto del 1o marzo 2012, procedimento R 411/2011-1;
—
condannare il convenuto alle spese.
Motivi e principali argomenti
La presente impugnazione è diretta contro la sentenza del Tribunale con la quale quest’ultimo ha respinto il ricorso della ricorrente volto ad ottenere l’annullamento della decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno del 1o marzo 2012 in un procedimento di opposizione tra la Villiger Söhne GmbH e la GRE Grand River Enterprises Deutschland GmbH.
La ricorrente fa valere come unico motivo d’impugnazione un’interpretazione e un’applicazione erronee dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 (1).
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quanto segue:
Il Tribunale ha interpretato erroneamente il concetto di «somiglianza dei prodotti», per aver equiparato il prodotto «sigari» al termine più generale «prodotti del tabacco». In tal modo, il Tribunale ha ampliato in modo sproporzionato l’ambito di tutela del marchio oggetto dell’opposizione.
Il Tribunale ha interpretato erroneamente il concetto di «somiglianza dei prodotti», poiché, anche in questo caso, non poteva ritenere, nel valutare la somiglianza, che il singolo prodotto «sigari» fosse simile al termine più generale «articoli per fumatori».
Nel confrontare i segni, il Tribunale non ha applicato correttamente la tesi della valutazione globale, in quanto ha paragonato in modo generale gli elementi costitutivi «LIBERTAD» e «LIBERTE», senza tener conto di tutti gli altri elementi costitutivi dei marchi.
In particolare, il Tribunale, per la corretta applicazione della tesi della valutazione globale, avrebbe dovuto attribuire maggior importanza ad altri elementi costitutivi dei marchi in conflitto, tra gli altri, alla combinazione di colori del marchio contestato e alla denominazione «LA» del marchio oggetto dell’opposizione.
Inoltre, il Tribunale, non avendo sufficientemente tenuto conto delle differenti lingue dei marchi, ha applicato erroneamente i principi relativi alla somiglianza concettuale stabiliti dalla Corte di giustizia dell’Unione europea.
In definitiva, il Tribunale è giunto in tal modo ad un risultato erroneo.
(1) Regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario, GU L 78, pag. 1.
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