16.11.2013
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 336/11
Impugnazione proposta il 24 settembre 2013 dalla Metropolis Inmobiliarias y Restauraciones, SL avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) dell’11 luglio 2013, causa T-197/12, Metropolis Inmobiliarias y Restauraciones, SL/Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
(Causa C-509/13 P)
2013/C 336/23
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Metropolis Inmobiliarias y Restauraciones, SL (rappresentante: J. Carbonell Callicó, abogado)
Altre parti nel procedimento: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG
Conclusioni della ricorrente
La ricorrente chiede che la Corte voglia:
—
annullare la decisione del Tribunale (Ottava Sezione) dell’11 luglio 2013, causa T-197/12, e, di conseguenza, rifiutare la registrazione della domanda di marchio figurativo comunitario n. 7585045 «METRO» per servizi della classe 36;
—
condannare le altre parti nel procedimento alle spese.
Motivi e principali argomenti
L’impugnazione proposta avverso la menzionata decisione del Tribunale si basa sostanzialmente su tre motivi.
In primo luogo, la ricorrente rimprovera al Tribunale di aver violato l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sul marchio comunitario n. 207/2009 (1), in quanto avrebbe erroneamente interpretato le prestazioni di servizi alle quali i marchi in conflitto si riferiscono e avrebbe omesso di effettuare un esame globale dei marchi controversi.
In secondo luogo, la sentenza impugnata si porrebbe in contrasto con un’altra sentenza emessa dal Tribunale in una causa che vedeva opposte le stesse parti e che riguardava questioni identiche relative a marchi simili. La sentenza nella causa T-284/11, che sarebbe totalmente connessa alla presente causa, non sarebbe stata presa in considerazione dal Tribunale, sebbene la ricorrente avesse tempestivamente e debitamente prodotto tale pronuncia nell’ambito del procedimento.
In terzo luogo, la ricorrente fa valere che il procedimento dinanzi al Tribunale dell’Unione europea sarebbe inficiato da irregolarità che avrebbero pregiudicato i suoi interessi e che la avrebbero ripetutamente esposta ad una situazione di mancanza di tutela giuridica. In particolare, la fase orale del procedimento si sarebbe svolta senza la sua partecipazione, sebbene essa avesse chiesto un rinvio d’udienza per un motivo grave e debitamente comprovato.
(1) Regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1).
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