30.11.2013
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 352/9
Impugnazione proposta il 23 settembre 2013 da Philips Lighting Poland S.A., Philips Lighting BV avverso la sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) dell’11 luglio 2013, causa T-469/07, Philips Lighting Poland S.A., Philips Lighting BV/Consiglio dell'Unione europea
(Causa C-511/13 P)
2013/C 352/16
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrenti: Philips Lighting Poland S.A., Philips Lighting BV (rappresentanti: M.L. Catrain González, abogada, E.A. Wright, H. Zhu, Barristers)
Altre parti nel procedimento: Consiglio dell'Unione europea, Hangzhou Duralamp Electronics Co., Ltd, GE Hungary Ipari és Kereskedelmi Zrt. (GE Hungary Zrt), Commissione europea, Osram GmbH
Conclusioni delle ricorrenti
Le ricorrenti chiedono che la Corte voglia:
—
annullare la sentenza impugnata e annullare il regolamento contestato in quanto si applica alle ricorrenti;
—
condannare il Consiglio alle spese sostenute dalle ricorrenti sia dinanzi al Tribunale sia in connessione con il presente procedimento.
Motivi e principali argomenti
Con il presente ricorso, le ricorrenti chiedono che la sentenza impugnata sia annullata e che il regolamento contestato sia annullato in quanto:
1)
il Tribunale ha interpretato erroneamente l'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) del Consiglio n. 384/96, del 22 dicembre 1995 (1) (il «regolamento di base») («articolo 9, paragrafo 1»), concludendo che il Consiglio fosse legittimato ad applicare l'articolo 9, paragrafo 1, a fortiori a situazioni che ricadono fuori dell'ambito di applicazione di quella disposizione (ad es., quando non vi è ritiro di una denuncia, ma viene meno piuttosto soltanto il sostegno a tale denuncia). L'interpretazione espansiva del Tribunale riguardo all'articolo 9, paragrafo 1, non è sostenuta né dalla formulazione letterale né dalla struttura delle disposizioni del regolamento di base. Essa è anche contraddetta dalla prassi delle istituzioni negli ultimi 25 anni, durante i quali il riferimento all'articolo 9, paragrafo 1, a seguito del ritiro di una denuncia, ha sempre dato l'avvio alla conclusione delle relative indagini.
2)
Il Tribunale ha commesso un errore di diritto travisando e quindi applicando erroneamente gli articoli 4, paragrafo 1, e 5, paragrafo 4, del regolamento di base («articoli 4, paragrafo 1, e 5, paragrafo 4») all'atto di definire la nozione di «industria comunitaria». Ciò lo ha condotto alla conclusione non corretta che una «quota maggioritaria» della produzione comunitaria totale deve essere determinata applicando soltanto una delle due soglie richieste dall'articolo 5, paragrafo 4, cioè la soglia del 25 % soltanto. L'errata definizione di «industria comunitaria» ha viziato l'analisi del danno svolta dalle istituzioni, la quale, invece di essere determinata sulla base dell'effetto delle importazioni oggetto di dumping sull’«industria comunitaria», come esposto all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento di base («articolo 3, paragrafo 1»), e come definito all'articolo 5, paragrafo 4, è stata valutata sulla base della situazione della «società sostenitrice» oppure del «più ampio produttore». Nessuno di questi termini viene utilizzato nel regolamento di base allo scopo di determinare il «danno».
(1) Regolamento (CE) del Consiglio n. 384/96, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU 1996 L 56, pag. 1).
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