16.11.2013
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 336/11
Impugnazione proposta il 25 settembre 2013 dal Regno di Spagna avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) dell’11 luglio 2013, causa T-358/08, Spagna/Commissione
(Causa C-513/13 P)
2013/C 336/24
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Regno di Spagna (rappresentante: A. Rubio González, agente)
Altra parte nel procedimento: Commissione Europea
Conclusioni del ricorrente
Il ricorrente chiede che la Corte voglia:
—
accogliere la presente impugnazione e annullare la sentenza del Tribunale dell’11 luglio 2013, nella causa T-358/08, Regno di Spagna/Commissione europea;
—
annullare la decisione C(2008) 3249 della Commissione, del 25 giugno 2008, relativa alla riduzione dell’aiuto concesso a titolo del Fondo di coesione al Regno di Spagna al progetto n. 96/11/61/018 — «Saneamiento de Zaragoza» con la decisione C(96) 2095 della Commissione, del 26 luglio 1996;
—
condannare la convenuta alle spese.
Motivi e principali argomenti
1)
Errore di diritto rispetto agli effetti del termine di cui all’articolo H, paragrafo 2, dell’allegato II del regolamento (CE) n. 1164/94 del Consiglio, del 16 maggio 1994, che istituisce un Fondo di coesione (1). Allo scadere del summenzionato termine la Commissione non può più adottare alcuna misura di rettifica finanziaria, di conseguenza è tenuta ad eseguire il pagamento e la rettifica praticata non è conforme al diritto.
2)
Errore di diritto rispetto alla nozione di opera, ritenendo che il complesso della rete costituisse un’opera unica ai sensi dell’articolo 1, lettera c), della direttiva 93/37/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori (2). La sentenza impugnata si discosta dalla giurisprudenza risultante dalla sentenza del 5 ottobre 2000, Commissione/Francia (C-16/98, Racc. pag. I-8315), trascurando la necessità di continuità geografica del complesso di opere e d’interdipendenza tra le stesse, vale a dire, la necessità di interconnessione per prestare il servizio.
(1) GU L 130, pag.1.
(2) GU L 199, pag. 54.
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