18.1.2014
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 15/3
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof (Austria) l’8 ottobre 2013 — Georg Felber/Bundesministerin für Unterricht, Kunst und Kultur
(Causa C-529/13)
2014/C 15/03
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Verwaltungsgerichtshof
Parti
Ricorrente: Georg Felber
Resistente: Bundesministerin für Unterricht, Kunst und Kultur
Questioni pregiudiziali
1)
Se – fatti salvi innanzitutto l'articolo 52, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: «la Carta») e l'articolo 6, della direttiva 2000/78/CE (1) del Consiglio del 27 novembre 2000 che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (in prosieguo: «la direttiva») – sussista una discriminazione (diretta) basata sull'età ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, della Carta, nonché dell'articolo 2, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera a), della direttiva, qualora i periodi di studio svolti in una scuola secondaria di grado inferiore o superiore vengano computati come anzianità pensionistica pregressa, solamente laddove siano successivi al compimento del diciottesimo anno di età da parte del dipendente pubblico ed essendo l'anzianità pensionistica pregressa sopra menzionata rilevante non solo per il conseguimento del diritto alla pensione, ma anche ai fini dell’importo della stessa e la suddetta pensione (pensione complessiva), in base al diritto nazionale, venga considerata come il mantenimento di una retribuzione nell'ambito di un rapporto di servizio di diritto pubblico che permane anche dopo il pensionamento del dipendente pubblico.
2)
In caso di risposta affermativa, se un dipendente pubblico – in mancanza di una giustificazione ai sensi dell'articolo 52, paragrafo 1, della Carta nonché dell'articolo 6, della direttiva (si veda, a tal proposito, la successiva terza questione) – possa invocare un'applicazione diretta dell'articolo 21 della Carta e dell'articolo 2 della direttiva in un procedimento riguardante la domanda di riconoscimento dell'anzianità pensionistica pregressa anche nel caso in cui, al momento della domanda, non si trovi ancora in pensione, e in particolare, in base al diritto nazionale – ove il regime normativo sia immutato al momento del suo pensionamento – in un procedimento per la determinazione dell’importo della pensione o nell’ipotesi di nuova domanda di riconoscimento dei suddetti periodi, possa essergli opposto il passaggio in giudicato della decisione di rigetto di siffatta domanda.
3)
In caso di risposta affermativa, se la disparità di trattamento in questione, alla luce dell'articolo 52, paragrafo 1, della Carta, nonché dell'articolo 6, paragrafi 1 e 2, della direttiva
a)
sia giustificata, ove finalizzata a garantire, anche a persone la cui data di nascita è successiva alla data di inizio della scuola nell'anno di avvio della carriera scolastica, oltre che a persone che frequentano un tipo di scuola secondaria avente un grado superiore prolungato e che per questo devono frequentare la scuola oltre il diciottesimo anno di età per portare a compimento i loro studi, pari condizioni rispetto alle persone che concludono la scuola secondaria di grado inferiore o superiore già prima del compimento del loro diciottesimo anno di età, anche laddove la possibilità di computare i periodi di frequenza scolastica successiva al diciottesimo anno di età non sia limitata ai casi suddetti;
b)
sia giustificata, ove finalizzata a escludere dal computo per il conseguimento del diritto alla pensione i periodi nei quali, in genere, non venga svolta un’attività lavorativa e, conseguentemente, non vengono versati contributi; se una tale giustificazione sussista indipendentemente dalla circostanza che, innanzitutto, anche per periodi di frequenza della scuola secondaria di grado inferiore o superiore successivi al diciottesimo anno di età non devono essere versati contributi e che, nel caso di riconoscimento successivo di siffatti periodi scolastici, deve comunque essere versato uno speciale contributo pensionistico;
c)
sia giustificata, dovendo l'esclusione dal computo dell'anzianità pensionistica pregressa dei periodi antecedenti il diciottesimo anno di età essere equiparata alla fissazione «per i regimi professionali di sicurezza sociale di un'età per poter accedere o aver titolo alle prestazioni pensionistiche», ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva.
(1) Direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (GU L 303, pag. 16).
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