7.12.2013
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 359/6
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato (Italia) il 10 ottobre 2013 — Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e.a./Fipa Group e.a.
(Causa C-534/13)
2013/C 359/08
Lingua processuale: l’italiano
Giudice del rinvio
Consiglio di Stato
Parti nella causa principale
Ricorrenti: Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Ministero della Salute, Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA)
Convenuti: Fipa Group srl, Ivan srl, Tws Automation srl
Questione pregiudiziale
Se i principi dell’Unione Europea in materia ambientale sanciti dall’articolo 191, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea e dalla direttiva 2004/35/CE (1) del 21 aprile 2004 (articoli l e 8, n. 3; tredicesimo e ventiquattresimo considerando)- in particolare, il principio «chi inquina paga», il principio di precauzione, il principio dell’azione preventiva, il principio della correzione, in via prioritaria, alla fonte, dei danni causati all’ambiente — ostino ad una normativa nazionale, quale quella delineata dagli articoli 244, 245, 253 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che, in caso di accertata contaminazione di un sito e di impossibilità di individuare il soggetto responsabile della contaminazione o di impossibilità di ottenere da quest’ultimo gli interventi di riparazione, non consenta all’autorità amministrativa di imporre l’esecuzione delle misure di sicurezza d’emergenza e di bonifica al proprietario non responsabile dell’inquinamento, prevedendo, a carico di quest’ultimo, soltanto una responsabilità patrimoniale limitata al valore del sito dopo l’esecuzione degli interventi di bonifica.
(1) Direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale (GU L 143, pag. 56).
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