11.1.2014
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 9/18
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Lituania) il 14 ottobre 2013 — e Vigilo Ltd/Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos
(Causa C-538/13)
2014/C 9/28
Lingua processuale: il lituano
Giudice del rinvio
Lietuvos Aukščiausiasis Teismas
Parti
Ricorrente: e Vigilo Ltd
Convenuto: Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos
Questioni pregiudiziali
1)
Se le norme sull’appalto pubblico dell’Unione europea — il terzo comma dell’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva [89/665, emendata dalla] direttiva 2007/66 (1), che sancisce i principi di efficacia e di celerità riguardo alla tutela dei diritti dei partecipanti che sono stati violati, l’articolo 2 della direttiva 2004/18 che sancisce il principio della parità di trattamento dei partecipanti e della trasparenza, e gli articoli 44, paragrafo 1, e 53, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2004/18 (2), che espone la procedura che disciplina la stipulazione di un contratto con l’offerente che ha presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa, — debbano essere intese ed interpretate congiuntamente o separatamente (ma senza una limitazione alle disposizioni sopra menzionate) nel senso che:
a)
nell’ipotesi in cui un offerente sia venuto a conoscenza di un possibile legame rilevante (nesso) che un altro offerente abbia con gli esperti dell’amministrazione aggiudicatrice che ha valutato l’offerta, e/o sia venuto a conoscenza della posizione potenzialmente eccezionale di detto offerente in ragione di un lavoro preparatorio in precedenza svolto in relazione alla procedura d’appalto di cui trattasi, e laddove, alla luce di siffatte circostanze, l’amministrazione aggiudicatrice non abbia intrapreso alcuna azione, tale informazioni sono di per sé sufficienti per fondare la pretesa che l’organo di ricorso debba riconoscere come illegittime le azioni dell’amministrazione aggiudicatrice che ha omesso di garantire la trasparenza e l’obiettività nelle procedure, considerato che, inoltre, il ricorrente non è tenuto a provare concretamente che gli esperti hanno agito in maniera scorretta.
b)
Se, dopo aver stabilito la fondatezza dei motivi del ricorso sopra menzionato del ricorrente, l’organo di ricorso, quando statuisce sulle eventuali conseguenze di detti motivi per i risultati della procedura d’appalto, non è tenuto a prendere in considerazione il fatto che i risultati della valutazione delle offerte presentate dai partecipanti sarebbero sostanzialmente rimasti uguali qualora tra gli esperti che hanno valutato le offerte non ci fossero stati soggetti non imparziali.
c)
Laddove il partecipante viene (infine) a conoscenza del contenuto dei criteri relativi all’offerta economicamente più vantaggiosa, che erano stati formulati in base ai parametri qualitativi ed esposti in termini astratti nelle condizioni di appalto (criteri come la completezza e la compatibilità con le esigenze dell’amministrazione aggiudicatrice), con riferimento ai quali l’offerente è stato sostanzialmente in grado di presentare un’offerta, soltanto in un momento in cui, in base a detti criteri, l’amministrazione aggiudicatrice ha valutato le offerte presentate dai partecipanti ed ha fornito alle parti interessate informazioni complete concernenti le ragioni delle decisioni adottate, e soltanto da quel momento poteva essere applicato a quel partecipante il termine di prescrizione che disciplina la procedura di ricorso previsto nel diritto nazionale.
2)
Se l’articolo 53, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2004/18, in combinato disposto con i principi che disciplinano l’aggiudicazione di un appalto, enunciati all’articolo 2 di detta direttiva, debba essere inteso nel senso che alle amministrazioni aggiudicatrici è fatto divieto di fissare (ed applicare) una procedura per la valutazione delle offerte presentate dai partecipanti ai sensi della quale i risultati della valutazione delle offerte dipendono dalla completezza con cui i partecipanti hanno dimostrato che le loro offerte soddisfano le condizioni del bando di gara, ossia, quanto più completamente (più ampiamente) l’offerente ha descritto la conformità della sua offerta con le condizioni di gara, tanto maggiore sarà il numero di punti riconosciuti alla sua offerta.
(1) Direttiva 2007/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’ 11 dicembre 2007, che modifica le direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE del Consiglio per quanto riguarda il miglioramento dell’efficacia delle procedure di ricorso in materia d’aggiudicazione degli appalti pubblici (GU L 335, pag. 31).
(2) Direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (GU L 335, pag. 31).
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