7.12.2013
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 359/6
Ricorso proposto il 15 ottobre 2013 — Parlamento europeo/Consiglio dell’Unione europea
(Causa C-540/13)
2013/C 359/09
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Parlamento europeo (rappresentanti: F. Drexler, A. Caiola, M. Pencheva, agenti)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea
Conclusioni del ricorrente
—
annullare la decisione del Consiglio 2013/392/UE, del 22 luglio 2013, che fissa la data di decorrenza degli effetti della decisione 2008/633/GAI relativa all’accesso per la consultazione al sistema di informazione visti (VIS) da parte delle autorità designate degli Stati membri e di Europol ai fini della prevenzione, dell’individuazione e dell’investigazione di reati di terrorismo e altri reati gravi (1);
—
mantenere gli effetti della decisione del Consiglio 2013/392/UE finché non sarà sostituita da un nuovo atto adottato nelle forme dovute;
—
condannare il convenuto a tutte le spese.
Motivi e principali argomenti
Il Parlamento europeo deduce due motivi a sostegno del proprio ricorso.
In primo luogo, il Parlamento europeo contesta l’utilizzo, da parte del Consiglio, di un procedimento decisionale errato per l’adozione della decisione 2013/392/UE. Il Parlamento europeo avrebbe dovuto, infatti, essere coinvolto nell’adozione della decisione impugnata nell’ambito di un procedimento legislativo ordinario. Non essendo stato coinvolto nell’adozione di tale atto, il Parlamento ritiene che il procedimento decisionale utilizzato dal Consiglio configuri una violazione delle forme sostanziali.
In secondo luogo, il Parlamento contesta al Consiglio di aver utilizzato una base giuridica abrogata in seguito all’entrata in vigore del Trattato di Lisbona, oppure una base giuridica derivata, e ciò sarebbe illegittimo secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia.
Infine, qualora la Corte di giustizia decidesse di annullare la decisione impugnata, il Parlamento ritiene opportuno che la Corte mantenga gli effetti della decisione impugnata, ai sensi dell’articolo 264, secondo comma, TFUE, fino al momento in cui questa sarà sostituita da un nuovo atto adottato nelle forme dovute.
(1) GU L 198, pag. 45.
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