18.1.2014
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 15/6
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Stockholms tingsrätt (Svezia) il 21 ottobre 2013 — Abcur AB/Apoteket Farmaci AB
(Causa C-544/13)
2014/C 15/08
Lingua processuale: lo svedese
Giudice del rinvio
Stockholms tingsrätt
Parti
Ricorrente: Abcur AB
Resistente: Apoteket Farmaci AB
Questioni pregiudiziali
1)
Se un medicinale per uso umano soggetto a prescrizione, utilizzato esclusivamente per l’assistenza medica d’urgenza, sprovvisto di autorizzazione all’immissione in commercio rilasciata dall’autorità competente di uno Stato membro oppure a norma del regolamento (CEE) n. 2309/93 (1), fabbricato da un operatore quale quello di cui trattasi nel procedimento innanzi allo Stockholms tingsrätt e richiesto dal sistema sanitario a condizioni come quelle di specie, rientri in una delle deroghe ammesse dall’articolo 3, paragrafo 1 o 2, della direttiva 2001/83 (2), recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano, in particolare qualora sia disponibile un altro medicinale autorizzato avente la stessa sostanza attiva, lo stesso dosaggio e la stessa forma.
2)
Nell’ipotesi in cui un medicinale per uso umano soggetto a prescrizione del tipo descritto nella prima questione rientri in una delle ipotesi di cui all’articolo 3, paragrafo 1 o 2, o 5, paragrafo 1, della direttiva 2001/83, se la normativa in materia di pratiche di pubblicità del medicinale debba essere considerata non armonizzata ovvero se, nella specie, le pretese pratiche pubblicitarie siano disciplinate dalla direttiva 2006/114 (3) concernente la pubblicità ingannevole e comparativa.
3)
Nell’ipotesi in cui, in risposta alla seconda questione, sia applicabile la direttiva 2006/114, concernente la pubblicità ingannevole e comparativa, a quali condizioni fondamentali le pratiche sulle quali è chiamato a pronunciarsi lo Stockholms tingsrätt (utilizzo di denominazione, numero di catalogo e codice Anatomico Terapeutico Chimico del medicinale, applicazione di un prezzo fisso del medicinale, fornitura di informazioni sul medicinale nel Registro Nazionale dei Medicinali (NPL), attribuzione di un’identità NPL al medicinale, divulgazione di un foglietto illustrativo relativo al medicinale, fornitura del medicinale tramite un servizio di ordinazione elettronico a uso del sistema sanitario nonché fornitura di informazioni sul medicinale tramite una pubblicazione a cura di un’organizzazione nazionale di categoria) costituiscano pubblicità ai sensi della direttiva 2006/114.
(1) Regolamento (CEE) n. 2309/93 del Consiglio, del 22 luglio 1993, che stabilisce le procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce un'Agenzia europea di valutazione dei medicinali (GU L 214, pag. 1).
(2) Direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (GU L 311, pag. 67).
(3) Direttiva 2006/114/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, concernente la pubblicità ingannevole e comparativa (GU L 376, pag. 21).
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