18.1.2014
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 15/7
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Stockholms tingsrätt (Svezia) il 21 ottobre 2013 — Abcur AB/Apoteket AB, Apoteket Farmaci AB
(Causa C-545/13)
2014/C 15/09
Lingua processuale: lo svedese
Giudice del rinvio
Stockholms tingsrätt
Parti
Ricorrente: Abcur AB
Resistenti: Apoteket AB, Apoteket Farmaci AB
Questioni pregiudiziali
1)
Se un medicinale per uso umano soggetto a prescrizione, preparato e fornito a condizioni quali quelle del procedimento innanzi allo Stockholms tingsrätt, sprovvisto di autorizzazione all’immissione in commercio rilasciata dall’autorità competente di uno Stato membro ovvero a norma del regolamento (CEE) n. 2309/93 (1), costituisca un medicinale ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1 o 2, della direttiva 2001/83, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano, in particolare qualora sia disponibile un altro medicinale autorizzato avente la stessa sostanza attiva, lo stesso dosaggio e la stessa forma.
2)
Qualora un medicinale per uso umano soggetto a prescrizione, preparato e fornito a condizioni come quelle del procedimento innanzi allo Stockholms tingsrätt, rientri nella sfera di applicazione della direttiva 2001/83 (2), qualora alle asserite pratiche pubblicitarie — parallelamente alla direttiva 2001/83 — possa essere applicata la direttiva 2005/29 (3) relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori.
3)
Qualora un medicinale per uso umano soggetto a prescrizione, preparato e fornito a condizioni come quelle del procedimento innanzi allo Stockholms tingsrätt rientri in una delle ipotesi di cui all’articolo 3, paragrafo 1 o 2, o 5, paragrafo 1, della direttiva 2001/83, se la normativa in materia di pratiche pubblicitarie a favore del medicinale debba essere considerata non armonizzata ovvero se le pretese pratiche che, nella specie, costituirebbero pubblicità siano disciplinate (i) dalla direttiva 2006/114 (4) concernente la pubblicità ingannevole e comparativa e/o (ii) dalla direttiva 2005/29 relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori.
4)
Qualora, in risposta alla terza questione, sia applicabile la direttiva 2006/114 concernente la pubblicità ingannevole e comparativa, a quali condizioni fondamentali le pratiche sulle quali è chiamato a pronunciarsi lo Stockholms tingsrätt (utilizzo o attribuzione di denominazione, numero di catalogo e codice ATC del medicinale, applicazione di un prezzo fisso del medicinale, fornitura di informazioni sul medicinale nell’NPL, attribuzione di un’identità NPL al medicinale, divulgazione di un foglietto illustrativo relativo al medicinale, fornitura del medicinale e di informazioni sullo stesso tramite un servizio di ordinazione elettronico a uso del sistema sanitario e il proprio sito Internet, fornitura di informazioni sul medicinale tramite una pubblicazione a cura di un’organizzazione nazionale di categoria, fornitura di informazioni sul medicinale nel Registro Prodotti Centrale di Apoteket [(ACA)] e in un registro a esso collegato (JACA), fornitura di informazioni sul medicinale in un’altra banca dati informativa nazionale sui medicinali (SIL), fornitura di informazioni sul medicinale tramite il sistema terminali di Apoteket (ATS) o un sistema di spedizione corrispondente, fornitura di dati sui medicinali propri e di un fornitore concorrente nella corrispondenza con ambulatori medici e associazioni dei pazienti, commercializzazione del medicinale, pratiche in materia di controllo farmaceutico del medicinale e di medicinali concorrenti, omessa indicazione delle differenze documentate e significative fra i prodotti, omessa indicazione della composizione del proprio medicinale e del giudizio sul medicinale formulato dal Läkemedelsverket, omessa informativa al sistema sanitario in merito al giudizio sul prodotto concorrente formulato dalla commissione scientifica del Läkemedelsverket, mantenimento del prezzo del medicinale su un determinato livello, indicazione di una validità di tre (3) mesi per le ricette, spedizione in farmacia del proprio medicinale al posto del medicinale concorrente nonostante al paziente sia stato prescritto quest’ultimo, ostacolo e impedimento della commercializzazione di preparati standard del medicinale concorrente, compreso il diniego da parte della locale farmacia di fornire il medicinale concorrente, nonché applicazione di un prezzo fisso nel quadro dei medicinali sovvenzionati senza previa decisione dell’autorità nazionale) costituiscano pubblicità ai sensi della direttiva 2006/114
(1) Regolamento (CEE) n. 2309/93 del Consiglio, del 22 luglio 1993, che stabilisce le procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce un'Agenzia europea di valutazione dei medicinali (GU L 214, pag. 1).
(2) Direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (GU L 311, pag. 67).
(3) Direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio («direttiva sulle pratiche commerciali sleali») (GU L 149, pag. 22).
(4) Direttiva 2006/114/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, concernente la pubblicità ingannevole e comparativa (GU L 376, pag. 21).
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