18.1.2014
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 15/12
Impugnazione proposta il 20 novembre 2013 dalla Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. avverso l’ordinanza del Tribunale (Ottava Sezione) del 9 settembre 2013, causa T-429/11, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria/Commissione
(Causa C-587/13 P)
2014/C 15/17
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. (rappresentanti: avv.ti J. Ruiz Calzado, M. Núñez Müller e J. Domínguez Pérez)
Altra parte nel procedimento: Commissione europea
Conclusioni della ricorrente
La ricorrente chiede che la Corte voglia:
—
annullare l’ordinanza impugnata;
—
dichiarare ammissibile il ricorso di annullamento nella causa T-429/11 e rinviare la causa al Tribunale affinché decida nel merito;
—
condannare la Commissione a tutte le spese dei procedimenti relativi all’ammissibilità nei due gradi di giudizio.
Motivi e principali argomenti
1)
Il Tribunale ha violato il diritto dell’Unione nell’interpretare la giurisprudenza relativa alla nozione di beneficiario effettivo ai fini di valutare l’ammissibilità di ricorsi contro decisioni che dichiarano illegittimo e incompatibile un regime di aiuti. Concretamente,
—
il Tribunale interpreta erroneamente la giurisprudenza relativa alla nozione di beneficiario effettivo ed incorre in uno snaturamento dei fatti nell’applicarla alle operazioni realizzate dalla ricorrente posteriori al 21 dicembre 2007;
—
il Tribunale commette anche un errore di diritto nell’interpretare la nozione giurisprudenziale di beneficiario effettivo per quanto riguarda le operazioni anteriori al 21 dicembre 2007.
2)
Il Tribunale ha commesso un errore di diritto nell’interpretare l’articolo 263 TFUE, quarto paragrafo, in fine. Il Tribunale commette un errore di diritto nell’affermare che le decisioni in materia di regimi di aiuti di Stato come quella impugnata richiedono misure d’esecuzione ai sensi della nuova disposizione del Trattato.
3)
Il Tribunale ha commesso un errore di diritto nell’adottare una decisione che viola il diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva. L’ordinanza impugnata accoglie una nozione puramente teorica di tale diritto, che impedisce alla ricorrente di aver accesso concreto alla tutela giurisdizionale e di contestare la decisione impugnata, salvo violare il diritto per poter adire la Corte in via pregiudiziale.
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