1.3.2014
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 61/2
Impugnazione proposta il 21 novembre 2013 dalla Commissione europea avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 6 settembre 2013, Globula/Commissione europea, T-465/11
(Causa C-596/13 P)
2014/C 61/03
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: K. Herrmann, L. Armati, agenti)
Altre parti nel procedimento: Globula a.s., Repubblica ceca
Conclusioni della ricorrente
La ricorrente chiede che la Corte voglia:
—
annullare la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 6 settembre 2013, notificata alla Commissione l’11 settembre 2013, Globula/Commissione europe, T-465/11;
—
dichiarare che il primo motivo del ricorso di primo grado è infondato e rinviare la causa al Tribunale ai fini dell’esame dei motivi secondo e terzo del ricorso di primo grado; e
—
riservare le spese del procedimento di primo grado e del procedimento d’impugnazione.
Motivi e principali argomenti
A parere della Commissione la sentenza impugnata deve essere annullata sulla base dei motivi seguenti:
In primo luogo, violazione degli articoli 288 e 297, paragrafo 1, TFUE nell’affermare che le norme della seconda direttiva sul gas (1) si applicano al caso in esame: tale prima serie di argomenti dedotti dalla Commissione tratterà la questione se il Tribunale sia stato nel giusto nel considerare (implicitamente) che la Commissione applicava la terza direttiva sul gas (2) retroattivamente.
In secondo luogo, erronea qualificazione giuridica dei fatti da parte del Tribunale e mancata adeguata applicazione del criterio normativo che esso stesso aveva richiamato: supponendo corretta la valutazione del Tribunale consistente nel considerare che l’applicazione delle norme sostanziali della terza direttiva sul gas sarebbe stata retroattiva (quod non), la questione se le norme di cui all’articolo 36 della terza direttiva sul gas costituiscano un tutt’uno inscindibile dal punto di vista della loro efficacia nel tempo è sollevata al fine di determinare se il Tribunale sia stato altresì nel giusto nel considerare parimenti vietata l’applicazione retroattiva delle norme procedurali contenute in tale direttiva.
A parere della Commissione, la valutazione della decisione di esenzione notificata di cui trattasi sulla base delle norme procedurali e sostanziali di cui alla terza direttiva sul gas non comportava un’applicazione retroattiva di tale atto ed è invece conforme al principio di applicazione immediata, in forza del quale una disposizione del diritto dell’Unione si applica fin dalla sua entrata in vigore agli effetti futuri di una situazione sorta sotto l’impero della precedente norma.
(1) Direttiva 2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 98/30/CE (GU L 176, pag. 57).
(2) Direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE (GU L 211, pag. 94).
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