25.1.2014
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 24/12
Impugnazione proposta il 22 novembre 2013 da Galp Energia España SA, Petróleos de Portugal (Petrogal) SA, e Galp Energia SGPS SA avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 16 settembre 2013, causa T-462/07, Galp Energia España SA, Petróleos de Portugal (Petrogal) SA, e Galp Energia SGPS SA/Commissione europea
(Causa C-603/13 P)
2014/C 24/23
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Galp Energia España SA, Petróleos de Portugal (Petrogal) SA, e Galp Energia SGPS SA (rappresentante: M. Slotboom, advocaat)
Altra parte nel procedimento: Commissione europea
Conclusioni delle ricorrenti
Le ricorrenti chiedono che la Corte voglia:
—
annullare la sentenza conformemente agli argomenti presentati nella presente impugnazione e/o annullare gli articoli 1, 2 e 3 della decisione nella parte in cui riguarda le ricorrenti, e/o annullare l’articolo 2 della decisione nella parte in cui ha inflitto alle ricorrenti un’ammenda o ridurre l’ammenda loro inflitta all’articolo 2 della decisione;
—
annullare la sentenza e rinviare la causa dinanzi al Tribunale per una decisione sulla fondatezza del ricorso alla luce dell’orientamento dato dalla Corte di giustizia;
—
condannare la Commissione alle spese del presente procedimento.
Motivi e principali argomenti
Le ricorrenti sostengono che la sentenza impugnata dovrebbe essere annullata in base ai seguenti motivi:
Il Tribunale ha erroneamente applicato l’articolo 81, paragrafo 1, CE, ha snaturato gli elementi di prova, non ha rispettato le norme procedurali relative alla valutazione delle prove e ha violato il principio di presunzione di innocenza garantito dall’articolo 48 della Carta dei diritti fondamentali statuendo che non si poteva considerare che la Commissione abbia erroneamente concluso che le parti avevano partecipato a un coordinamento dei prezzi «fino al 2002». Inoltre, il Tribunale non avrebbe sufficientemente motivato tale conclusione.
Il Tribunale ha erroneamente applicato l’articolo 81, paragrafo 1, CE, ha snaturato gli elementi di prova, non ha rispettato le norme procedurali relative alla valutazione delle prove e ha violato il principio del «ne ultra petita», il diritto ad un equo processo e i diritti della difesa (il diritto di essere sentiti) dichiarando che le parti potevano essere ritenute responsabili per il sistema di sorveglianza e per il meccanismo di compensazione e che, di conseguenza, non era necessario modificare l’importo di base dell’ammenda.
Il Tribunale ha violato il diritto fondamentale delle parti di essere sentite entro un termine ragionevole.
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