15.2.2014
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 45/19
Impugnazione proposta il 25 novembre 2013 da Issam Anbouba avverso la sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 13 settembre 2013, causa T-563/11, Anbouba/Consiglio
(Causa C-605/13 P)
2014/C 45/34
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Issam Anbouba (rappresentanti: J.-M. Salva e M.-A. Bastin, avocats)
Altra parte nel procedimento: Consiglio dell'Unione europea
Conclusioni del ricorrente
Il ricorrente chiede che la Corte voglia dichiarare che:
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la sentenza del Tribunale dell’Unione europea T-563/11 (Sesta Sezione), del 13 settembre 2013, Issam Anbouba/Consiglio dell’Unione europea, è annullata;
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la decisione d’includere il ricorrente nell’elenco delle persone ed entità destinatarie delle sanzioni economiche è illegale;
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le decisioni e i regolamenti impugnati nella causa T-563/11 sono annullati;
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il Consiglio è condannato alle spese dei due gradi di procedimento.
Motivi e principali argomenti
A sostegno della propria impugnazione, il ricorrente deduce due motivi.
In primo luogo, il ricorrente sostiene che il Tribunale sia incorso in un errore di diritto, ritenendo che il Consiglio, non potendo fornire la prova di un sostegno da parte del ricorrente al regime siriano, abbia correttamente applicato una presunzione di sostegno dei dirigenti delle principali imprese della Siria al regime siriano. La prima parte del motivo verte sul difetto di base giuridica di una simile presunzione. Infatti, a causa del loro carattere estremamente grave e limitativo, le misure restrittive non potrebbero essere applicate sul fondamento di una presunzione alla quale nessun atto regolamentare abbia regolarmente previsto di fare ricorso. La seconda parte del motivo verte sul carattere sproporzionato di detta presunzione rispetto all’obiettivo perseguito, in particolare per il suo carattere estremamente generico. La terza parte del motivo verte sul carattere assoluto di tale presunzione. Non sarebbe materialmente possibile fornire la prova negativa dell’inesistenza di un sostegno al regime e la deduzione di una prova positiva di opposizione al regime non potrebbe essere ragionevolmente considerata come l’unico modo di dimostrare l’assenza di un legame con il regime.
In secondo luogo, il ricorrente addebita al Tribunale di avere statuito in difetto di prova fornita dal Consiglio. Con la prima parte del suo secondo motivo, il ricorrente ritiene che il Tribunale sia incorso in un errore di diritto, da un lato, omettendo di esercitare un normale controllo sulle decisioni impugnate e, dall’altro, statuendo senza che il Consiglio gli abbia fornito un elemento di prova. Nella seconda parte del suo secondo motivo, il ricorrente lamenta che, nella sentenza impugnata, il Tribunale non abbia sanzionato una violazione manifesta del principio del contraddittorio e dei diritti della difesa del ricorrente. Il Tribunale avrebbe dispensato il Consiglio dal comunicare gli elementi di prova o i motivi dell’omessa divulgazione di detti elementi ed avrebbe ammesso che il Consiglio potesse fondare la propria decisione unicamente su una presunzione alla quale tuttavia non poteva fare regolarmente ricorso.
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