25.1.2014
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 24/13
Impugnazione proposta il 25 novembre 2013 dalla Compañía Española de Petróleos (CEPSA), S.A. avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) 16 settembre 2013, causa T-497/07, CEPSA/Commissione
(Causa C-608/13 P)
2014/C 24/25
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Compañía Española de Petróleos (CEPSA), S.A. (rappresentanti: O. Armengol i Gasull e J.M. Rodríguez Cárcamo, abogados)
Altra parte nel procedimento: Commissione europea
Conclusioni della ricorrente
La ricorrente chiede che la Corte voglia:
—
accogliere l’impugnazione proposta e statuire definitivamente sulla controversia, senza rinviare la causa al Tribunale di primo grado;
—
annullare la sentenza impugnata nella misura in cui, al punto 1 del suo dispositivo, viene respinto il ricorso di annullamento proposto dalla Cepsa e, al punto 3 del medesimo dispositivo, la Cepsa viene condannata alle spese, mantenendo il punto 2, con il quale vengono respinte le pretese della Commissione, e di conseguenza riformare la decisione C(2007) 4441 def., del 3 ottobre 2007, relativa ad un procedimento ai sensi dell’articolo 81 [CE] (caso COMP/38.710 — Bitume Spagna), riducendo l’importo dell’ammenda nella misura che la Corte stimerà opportuna;
—
condannare la Commissione europea alle spese del giudizio di impugnazione.
Motivi e principali argomenti
1)
Errore di diritto (articolo 263, secondo comma, TFUE, in relazione con l’articolo 3 del regolamento n. 1 del Consiglio, del 15 aprile 1958 (1), che stabilisce il regime linguistico della Comunità Economica Europea): ad avviso della ricorrente, la violazione del regime linguistico nella comunicazione degli addebiti in un procedimento in materia di concorrenza è un vizio sostanziale di forma che deve comportare l’annullamento della decisione alla fine emessa in tale procedimento, anche nel caso in cui detta violazione non abbia pregiudicato il diritto di difesa dell’impresa. Dato che la sentenza impugnata non ha annullato la decisione contestata, come invece richiesto dalla ricorrente, il Tribunale di primo grado ha violato l’articolo 263, secondo comma, TFUE, in relazione con l’articolo 3 del citato regolamento n. 1.
2)
Grave snaturamento dei fatti: la sentenza ha affermato che la ricorrente aveva liberamente accettato che la comunicazione degli addebiti le fosse notificata in una lingua che non era la sua, e che l’invio della comunicazione degli addebiti in tale lingua non aveva violato il suo diritto di difesa.
3)
Errore di diritto (violazione del principio di proporzionalità): la sentenza non ha tenuto conto del fatto che l’attività di produzione e distribuzione di bitume di penetrazione rappresentava una percentuale molto bassa del volume di affari complessivo della ricorrente, considerata come gruppo di imprese. L’applicazione della presunzione madre/figlia non esime dall’applicazione del principio di proporzionalità, come tradizionalmente interpretato dalla giurisprudenza della Corte di giustizia (sentenza Parker Pen (2)).
4)
Errore di diritto (articolo 31 del regolamento n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002 (3), concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del Trattato, in applicazione dell’articolo 261 TFUE): il Tribunale di primo grado ha omesso di statuire sul punto se il proprio ritardo nell’emettere la sentenza impugnata abbia violato il principio del rispetto di un termine ragionevole, incorrendo così in una violazione dell’articolo 31 del citato regolamento n. 1/2003, in applicazione dell’articolo 261 TFUE.
5)
Errore di diritto (articoli 41, paragrafo 1, e 47, secondo comma, della Carta europea dei diritti fondamentali (4)): il Tribunale di primo grado ha respinto l’argomentazione della Cepsa secondo cui si era prodotta una lesione del suo diritto a veder esaminata la propria causa entro un termine ragionevole, diritto sancito dagli articoli 41, paragrafo 1, e 47, secondo comma, della Carta europea dei diritti fondamentali, nonché dall’articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo. La procedura nel suo complesso ha avuto una durata superiore a undici anni. Il procedimento dinanzi alla Commissione è durato cinque anni, mentre la fase giudiziale dinanzi al Tribunale di primo grado ha visto trascorrere, tra la conclusione della fase scritta e l’avvio della fase orale del procedimento, più di quattro anni.
6)
Errore di diritto (articolo 87, paragrafo 2, del regolamento di procedura del Tribunale di primo grado): il Tribunale di primo grado ha condannato la ricorrente a pagare tutte le spese relative al ricorso di annullamento, malgrado che le pretese fatte valere dalla Commissione nell’ambito di quella causa siano state del pari respinte dal dispositivo della sentenza pronunciata da detto giudice. Per tale motivo, la sentenza impugnata ha violato il regime relativo alla condanna alle spese contemplato dall’articolo 87, paragrafo 2, del regolamento di procedura del Tribunale di primo grado.
(1) GU 17, del 6.10.1958, pag. 385.
(2) Sentenza del Tribunale di primo grado del 14 luglio 1994, Parker Pen/Commissione (T-77/92, Racc. pag. II-549, punti 94 e 95).
(3) GU 2003, L 1, pag. 1.
(4) GU 2000, C 364, pag. 1.
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