8.3.2014
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 71/4
Impugnazione proposta il 25 novembre 2013 dalla Duravit AG e a. avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 16 settembre 2013, causa T-364/10, Duravit AG e a./Commissione europea
(Causa C-609/13 P)
2014/C 71/07
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrenti: Duravit AG, Duravit SA, Duravit BeLux SPRL/BVBA (rappresentanti: Dr. U. Soltész, LL.M. e C. von Köckritz, avvocati)
Altre parti nel procedimento: Commissione europea, Consiglio dell’Unione europea
Conclusioni delle ricorrenti
Le ricorrenti chiedono che la Corte voglia:
1)
annullare la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 16 settembre 2013, causa T-364/10, nella parte in cui respinge il ricorso delle ricorrenti;
2)
annullare integralmente, ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE, gli articoli 1, paragrafo 1, 2 e 3 della decisione della Commissione europea del 23 giugno 2010, C(2010) 4185 def., caso COMP/39.092 — Ceramiche sanitarie e rubinetterie, nella parte riguardante le ricorrenti;
3)
in subordine (rispetto a quanto richiesto al punto 2), annullare o ridurre sostanzialmente le ammende imposte alle ricorrenti in detta decisione;
4)
in ulteriore subordine (rispetto a quanto richiesto ai punti 2 e 3), rinviare la causa dinanzi al Tribunale affinché si pronunci conformemente ai principi di diritto affermati dalla Corte;
5)
in ogni caso, condannare la Commissione alle spese sostenute dalle ricorrenti nel procedimento dinanzi al Tribunale e in quello dinanzi alla Corte.
Motivi e principali argomenti
Le ricorrenti fanno valere complessivamente sei motivi.
In primo luogo, il Tribunale avrebbe violato l’articolo 31 del regolamento n. 1/2003, la presunzione d’innocenza e il diritto a un processo equo [articoli 47 e 48, paragrafo 1, e, in combinato disposto, 52, paragrafo 3, della Carta dei diritti fondamentali (in prosieguo: la «Carta»), nonché articolo 6, paragrafi 1 e 2, della CEDU], poiché esso avrebbe rifiutato di effettuare il controllo esteso al merito della decisione impugnata, che era stato richiesto espressamente, si sarebbe basato su una presunzione di esattezza per quanto concerne gli accertamenti di fatto e di diritto effettuati dalla Commissione e non avrebbe sufficientemente esercitato il proprio potere discrezionale nell’ambito della fissazione dell’ammenda.
In secondo luogo, il Tribunale avrebbe violato l’articolo 263 TFUE, il diritto delle ricorrenti ad una tutela giurisdizionale effettiva (articolo 47, paragrafo 1, della Carta) e il principio della parità delle armi, esercitando in modo insufficiente il proprio controllo di legittimità e superandone i limiti a svantaggio delle ricorrenti.
In terzo luogo, il Tribunale avrebbe snaturato sotto diversi profili, manifestamente e in modo rilevante ai fini della decisione, il contenuto degli atti, commettendo di conseguenza errori di diritto, e avrebbe violato i principi riconosciuti che disciplinano l’assunzione degli elementi di prova.
In quarto luogo, il Tribunale avrebbe commesso errori di procedura e violato l’articolo 48, paragrafo 2, del regolamento di procedura, i diritti della difesa delle ricorrenti nonché il diritto di queste ultime ad un processo equo e il principio della parità delle armi, facendo uso a svantaggio delle ricorrenti di elementi di prova inutilizzabili e presentati tardivamente nonché di argomenti tardivi della Commissione, e avrebbe respinto sulla base di una motivazione insufficiente, incorrendo in un errore di diritto, tutte le istanze di misure istruttorie delle ricorrenti.
In quinto luogo, il Tribunale avrebbe applicato erroneamente l’articolo 101 TFUE e violato il proprio obbligo di motivazione, affermando che la Commissione ha giustamente addebitato alle ricorrenti la partecipazione ad un’infrazione unica riguardante prodotti differenti, vale a dire gli articoli di rubinetteria, le pareti per doccia e le ceramiche sanitarie.
In sesto luogo, il Tribunale avrebbe erroneamente applicato l’articolo 101 TFUE, basandosi su un criterio errato di valutazione dell’esistenza di uno scambio di informazioni ai sensi dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE, presupponendo un obbligo delle ricorrenti di distanziarsi da discussioni tra imprese non concorrenti e considerando come un’infrazione compiuta dell’articolo 101 TFUE asseriti «tentativi di accordi» che avrebbero avuto luogo in occasione di eventi particolari organizzati da associazioni interprodotto.
Full & Egal Universal Law Academy