25.1.2014
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 24/14
Impugnazione proposta il 27 novembre 2013 da Masco Corp., Hansgrohe AG, Hansgrohe Deutschland Vertriebs GmbH, Hansgrohe Handelsgesellschaft mbH, Hansgrohe SA/NV, Hansgrohe BV, Hansgrohe SARL, Hansgrohe Srl, Hüppe GmbH, Hüppe GmbH, Hüppe Belgium SA (NV), Hüppe BV avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 16 settembre 2013, causa T-378/10, Masco Corp. e a./Commissione europea
(Causa C-614/13 P)
2014/C 24/26
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrenti: Masco Corp., Hansgrohe AG, Hansgrohe Deutschland Vertriebs GmbH, Hansgrohe Handelsgesellschaft mbH, Hansgrohe SA/NV, Hansgrohe BV, Hansgrohe SARL, Hansgrohe Srl, Hüppe GmbH, Hüppe GmbH, Hüppe Belgium SA (NV), Hüppe BV (rappresentanti: D. Schroeder, Rechtsanwalt, S. Heinz, Rechtsanwältin, J. Temple Lang, solicitor)
Altra parte nel procedimento: Commissione europea
Conclusioni delle ricorrenti
Le ricorrenti chiedono che la Corte voglia:
—
annullare la sentenza del Tribunale, causa T-378/10, nella parte in cui respinge la loro domanda di annullamento dell’articolo 1 della decisione della Commissione del 23 giugno 2010, caso COMP/39092 — Ceramiche sanitarie e rubinetteria, laddove dichiara che le ricorrenti hanno preso parte ad un accordo continuato o ad una pratica concordata «nel settore delle ceramiche sanitarie e della rubinetteria»;
—
annullare la decisione della Commissione del 23 giugno 2010, caso COMP/39092 — Ceramiche sanitarie e rubinetteria, nella parte in cui dichiara che le ricorrenti hanno preso parte ad un accordo continuato o ad una pratica concordata «nel settore delle ceramiche sanitarie e della rubinetteria»;
—
condannare la Commissione alle spese legali e a tutte le altre spese sostenute ai fini del presente procedimento; e
—
adottare ogni altra misura che la Corte ritenga necessaria.
Motivi e principali argomenti
L’impugnazione si compone di due motivi.
In base al primo motivo, il Tribunale ha commesso un errore di diritto in quanto ha manifestamente snaturato le prove e non ha applicato correttamente il criterio giuridico per concludere che le ricorrenti hanno preso parte ad un’infrazione unica e complessa nel campo dei prodotti sanitari in ceramica.
In base al secondo motivo, il Tribunale ha commesso un errore di diritto in quanto non ha adeguatamente motivato le proprie affermazioni.
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