8.3.2014
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 71/6
Impugnazione proposta il 27 novembre 2013 dalla ClientEarth e dalla Pesticide Action Network Europe (PAN Europe) avverso la sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 13 settembre 2013, causa T-214/11: ClientEarth, Pesticide Action Network Europe (PAN Europe)/Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA)
(Causa C-615/13 P)
2014/C 71/09
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrenti: ClientEarth e Pesticide Action Network Europe (PAN Europe) (rappresentante: avv. P. Kirch, avocat)
Altre parti nel procedimento: Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) e Commissione europea
Conclusioni delle ricorrenti
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Annullare la decisione del Tribunale del 13 settembre 2013 nella causa T-214/11;
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condannare l’EFSA alle spese.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del loro ricorso, le ricorrenti sollevano 3 motivi.
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Primo motivo d’impugnazione, attinente all’errata applicazione della nozione giuridica di «dati personali» ai sensi dell’articolo 2 del regolamento n. 45/2001 (1). Il Tribunale avrebbe erroneamente rilevato che la combinazione di nomi e pareri costituisce un insieme di dati personali. La nozione di «dati personali» non comprenderebbe pareri espressi durante la partecipazione in comitati pubblici nei quali esperti, i cui nomi e altri dettagli personali sono accessibili al pubblico, sono invitati a partecipare a motivo della loro rinomata competenza.
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Secondo motivo d’impugnazione, attinente all’errata applicazione dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 1049/2001 (2) e dell’articolo 8, lettera b), del regolamento n. 45/2001, relativamente all’obiettivo, alla procedura e al contenuto di tali disposizioni, segnatamente in quanto il Tribunale non avrebbe preso in considerazione il bilanciamento di tutti gli interessi tutelati da dette misure. Il Tribunale non avrebbe considerato pienamente tutti gli aspetti delle disposizioni ritenute applicabili: l’articolo 4, paragrafo 1, lettera b) del regolamento n. 1049/2001 e l’articolo 8, lettera b), del regolamento n. 45/2001. Esso non avrebbe definito e preso in considerazione i diversi interessi tutelati da entrambe le misure.
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Terzo motivo d’impugnazione, attinente alla violazione dell’articolo 5 TUE per aver imposto alle ricorrenti un onere della prova disproporzionato attraverso l’obbligo di dimostrare la necessità del trasferimento di informazioni e l’obiettivo degli interessi legittimi tutelati.
(1) Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8, pag. 1).
(2) Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145, pag. 43).
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