25.1.2014
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 24/16
Impugnazione proposta il 27 novembre 2013 dalla Repsol Lubricantes y Especialidades e a. avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) 16 settembre 2013, causa T-496/07, Repsol Lubricantes y Especialidades e a./Commissione
(Causa C-617/13 P)
2014/C 24/28
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrenti: Repsol Lubricantes y Especialidades, S.A., Repsol Petróleo, S.A. e Repsol, S.A. (rappresentanti: L. Ortiz Blanco, J.L. Buendía Sierra, M. Muñoz de Juan, Á. Givaja Sanz e A. Lamadrid de Pablo, abogados)
Altra parte nel procedimento: Commissione europea
Conclusioni dei ricorrenti
I ricorrenti chiedono che la Corte voglia:
1)
annullare la sentenza impugnata in riferimento:
—
all’imputazione della responsabilità congiunta e solidale alla Repsol Petróleo, S.A. e alla Repsol YPF, S.A. (attualmente Repsol, S.A.),
—
all’erronea presa in considerazione del periodo 1998-2002 ai fini del calcolo dell’ammenda,
—
all’erronea presa in considerazione, da parte del Tribunale di primo grado, dell’importo di base dell’ammenda fissato dalla Commissione, con conseguente rinuncia all’esercizio del proprio potere di riesame esteso al merito e violazione del principio di proporzionalità;
2)
annullare in ugual senso la decisione controversa;
3)
ridurre, nell’esercizio della sua competenza estesa al merito, l’importo dell’ammenda nella misura che essa riterrà opportuna;
4)
dichiarare eccessiva e ingiustificata la durata del procedimento giurisdizionale dinanzi al Tribunale di primo grado, in violazione del diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva e del diritto a che la propria causa venga equamente trattata entro un termine ragionevole (articolo 47 della Carta e articolo 6 della CEDU);
5)
condannare la Commissione alle spese.
Motivi e principali argomenti
1)
In primo luogo, la Repsol deduce un errore di diritto a motivo del metodo utilizzato nella sentenza per valutare le prove presentate a sostegno della piena e effettiva autonomia commerciale della controllata Repsol Lubricantes y Especialidades, S.A., ovvero, in subordine, un difetto di motivazione.
2)
In secondo luogo, la Repsol ritiene che la sentenza interpreti erroneamente la comunicazione del 2002 sul trattamento favorevole.
3)
In terzo luogo, la Repsol sostiene che la sentenza viola l’articolo 261 TFUE e il principio di proporzionalità, avendo il Tribunale di primo grado disatteso il proprio obbligo di effettuare un riesame esteso al merito riguardo alle sanzioni in materia di concorrenza.
4)
Da ultimo, la Repsol fa valere una violazione, da parte del Tribunale di primo grado, dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (1) e dell’articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, avendo esso omesso di decidere entro un termine ragionevole.
(1) GU 2000, C 364, pag. 1.
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