15.2.2014
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 45/19
Impugnazione proposta il 27 novembre 2013 da Zucchetti Rubinetteria SpA avverso l'ordinanza del Tribunale (Quarta Sezione), 16 settembre 2013 causa T-396/10, Zucchetti Rubinetteria/Commissione europea
(Causa C-618/13 P)
2014/C 45/35
Lingua processuale: l'italiano
Parti
Ricorrente: Zucchetti Rubinetteria SpA (rappresentanti: M. Condinanzi, P. Ziotti e N. Vasile, avvocati)
Altra parte nel procedimento: Commissione europea
Conclusioni
—
Annullare la sentenza impugnata nella parte in cui, con la medesima, il Tribunale ha respinto il ricorso nella causa T-396/10 nella parte in cui [la ricorrente] chiedeva l’annullamento o la riduzione dell’ammenda inflitta dall’articolo 2 della decisione impugnata del 23 giugno 2010 C(2010) 4185 def relativa a una procedura di cui all’articolo 101 del TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE caso COMP/39.092 — ceramiche sanitarie e rubinetteria
—
E, statuendo definitivamente sulla controversia ai sensi dell’articolo 61 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, annullare, o quanto meno ridurre nell’esercizio della sua giurisdizione di merito, l’ammenda inflittale dalla suddetta decisione della Commissione.
—
In ogni caso condannare la Commissione alle spese del presente giudizio nonché a quelle relative alla causa T-396/10.
Motivi e principali argomenti
Violazione del diritto dell’Unione europea per quanto riguarda il calcolo delle ammende e la valutazione della gravità dell’infrazione, contraddittorietà e difetto di motivazione nonché esercizio incompleto del sindacato giurisdizionale. In particolare, violazione dell’articolo 23, nn. 2 e 3 del regolamento (CE) n. 1/2003 (1) e dei principi di responsabilità personale, proporzionalità e parità di trattamento nell’applicazione delle sanzioni in materia antitrust.
Il Tribunale nella sentenza impugnata avrebbe rilevato la contraddittorietà e l’illegittimità della decisione impugnata nella parte in cui viene ammesso che Zucchetti Rubinetteria S.p.A. ha commesso un illecito meno grave delle imprese multinazionale partecipanti al cartello, non essendo parte, né essendo consapevole dell’estensione dell’intesa ai mercati diversi da quelli italiano, senza tuttavia trarne le necessarie conseguenze ai fini dell’entità della sanzione. L’applicazione degli stessi coefficienti moltiplicatori e l’esclusione di circostanze attenuanti, con conseguente rigetto del ricorso anche in punto annullamento o riduzione della sanzione comminata si risolverebbe quindi in una violazione dei principi generali sopra richiamati e delle previsioni di cui ai punti 25 e 29 degli Orientamenti per il calcolo delle ammende oltre che dell’articolo 23, n. 2 del regolamento 1/2003.
(1) Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU 2003, L 1, pag. 1)
Full & Egal Universal Law Academy