15.2.2014
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 45/20
Impugnazione proposta il 28 novembre 2013 da Mamoli Robinetteria SpA avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione), 16 settembre 2013 causa T-376/10, Mamoli Robinetteria/Commissione
(Causa C-619/13 P)
2014/C 45/36
Lingua processuale: l’italiano
Parti
Ricorrente: Mamoli Robinetteria SpA (rappresentanti: F. Capelli e M. Valcada, avvocati)
Altra parte nel procedimento: Commissione europea
Conclusioni
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Accogliere il presente appello e, in riforma della sentenza del 16 settembre 2013 pronunciata dal Tribunale resa nella causa T-376/10, Mamoli spa/Commissione europea,
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annullare l’articolo 1 della decisione della Commissione europea del 23 giugno 2010, C(2010) 4185 DEF relativa a un procedimento ai sensi dell’articolo 101 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea e dell’articolo 53 dell’Accordo SEE, notificata, caso COMP/39.092 –Ceramiche sanitarie e rubinetteria nella parte in cui accerta a carico di Mamoli Robinetteria spa la violazione dell’articolo 101 TFUE e, di conseguenza, l’articolo 2 della medesima decisione nella parte in cui infligge a Mamoli Robinetteria spa il pagamento di un’ammenda pari al 10 % del fatturato complessivo dell’anno 2009, in seguito ridotto in virtù della specifica situazione di Mamoli, a 1 041 531 euro;
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nel merito, in subordine:
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Annullare modificando l'articolo 2 della decisione della Commissione europea del 23 giugno 2010, C(2010) 4185 DEF relativa a un procedimento ai sensi dell’articolo 101 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea e dell’articolo 53 dell’Accordo SEE, notificata, caso COMP/39.092 — Ceramiche sanitarie e rubinetteria, ricalcolando l’ammenda e riducendola ad un importo pari allo 0.3% del fatturato di Mamoli Robinetteria relativo all’anno 2003 o, comunque, alla minor somma rispetto alla sanzione irrogata, che l’I Corte di Giustizia dell’Unione europea adita riterrà opportuno stabilire.
Motivi e principali argomenti
A sostegno dell’atto di impugnazione la parte appellante invoca sette motivi.
1)
Primo motivo. Violazione dei principi processuali che regolano la redazione dei motivi di ricorso.
L’appellante sostiene che il Tribunale ha commesso un errore rilevante confondendo i motivi di ricorso con gli argomenti fatti valere a sostegno dei motivi di ricorso medesimi. Tale errore ha portato all’irricevibilità di parte delle difese dell’appellante.
2)
Secondo motivo. Violazione dei diritti di difesa.
L’appellante sostiene che, prima dell’adozione della decisione, le altre parti del procedimento hanno potuto esporre argomenti difensivi in merito a circostanze non segnalate a Mamoli. Il Tribunale non ha valutato adeguatamente questo aspetto.
3)
Terzo motivo. Violazione del principio di legalità, nell’adozione delle Comunicazioni sul Programma di leniency, alla luce della violazione del combinato disposto degli articoli da 101 a 105 del TFUE, nonché dell’articolo 23 del regolamento n. 1/2003 (1) del Consiglio.
L’intera procedura nasce e si fonda sulle Comunicazioni della Commissione che hanno istituito il c.d. Programma di leniency. L’appellante ritiene che la Commissione, in assenza di un atto del legislatore europeo, non abbia alcun potere di prevedere la concessione di immunità parziali o totali ad imprese e di fondare su una tale comunicazione una procedura in materia antitrust che si conclude con l’irrogazione di pesanti sanzioni. Il Tribunale non ha dato risposte adeguate alle obiezioni dell’appellante trascurando di approfondire i vari punti di diritto sollevati.
4)
Quarto motivo. Violazione dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 2 del regolamento n. 1/2003.
L’appellante sostiene che la Commissione ha commesso nel corso dell’indagine rilevanti errori. La Commissione avrebbe ignorato le specificità del mercato italiano (es. struttura, caratteristiche, ruolo dei grossisti) ed avrebbe ricondotto la situazione presente sul mercato italiano a quella esistente su quello tedesco. Tale errore avrebbe inficiato le conclusioni della Commissione in merito all’esistenza sul mercato italiano di un cartello in materia di fissazione dei prezzi. Inoltre la Commissione, a causa degli errori denunciati, non avrebbe assolto l’onere della prova sulla stessa incombente. La rilevanza del ruolo di Ideal Standard sul mercato italiano non è stata affatto considerata. Il Tribunale ha completamente ignorato le obiezioni e gli argomenti dell’appellante.
5)
Quinto motivo. Violazione dei principi di proporzionalità, di parità di trattamento e personalità della pena nell’irrogazione dell’ammenda a carico dell’appellante Mamoli e nella determinazione del suo importo.
La Commissione irrogando all’appellante il massimo della pena ha violato i denunciati principi. L’effettiva condotta dell’appellante non è stata adeguatamente valutata dalla Commissione che avrebbe deciso l’ammontare dell’infrazione senza tenere conto della condotta di Mamoli e della reale incidenza della sua condotta nell’ambito dell’infrazione contestata. La Commissione avrebbe anche errato nel non riconoscere a Mamoli alcuna attenuante. Il Tribunale pur avendo accolto alcune delle obiezioni di Mamoli circa gli errori commessi dalla Commissione nella determinazione dell’ammenda non ne dispone la riduzione.
6)
Sesto motivo. Violazione dell’articolo 23 del regolamento n. 1/2003 in combinato disposto con il punto 35 degli Orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell’articolo 23, paragrafo 2, lett, a), del regolamento n. 1/2003 (2006/C210/02).
L’appellante sostiene che la Commissione, pur avendo compreso che Mamoli si trova realmente in una grave situazione economica che mina la capacità contributiva dell’azienda, ha adottato una decisione inidonea a raggiungere l’obiettivo di cui alla premessa. Il Tribunale non ha valutato gli argomenti presentati da Mamoli.
7)
Settimo motivo. Violazione di norme processuali.
Il Tribunale ha illegittimamente rigettato le istanze istruttorie di Mamoli.
(1) Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU 2003, L 1, pag. 1)
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