8.2.2014
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 39/8
Impugnazione proposta il 28 novembre 2013 da Orange, ex France Télécom, avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 16 settembre 2013, causa T-258/10, Orange/Commissione
(Causa C-621/13 P)
2014/C 39/15
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Orange, ex France Télécom (rappresentanti: avv.ti H. Viaene e D. Gillet)
Altre parti nel procedimento: Commissione europea, Repubblica francese, Dipartimento dell’Hauts-de-Seine, Sequalum SAS
Conclusioni della ricorrente
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Annullare la sentenza del Tribunale dell'Unione europea del 16 settembre 2013, emanata nella causa T-258/10, Orange contro Commissione europea e, se la Corte considera di disporre di tutti gli elementi necessari per statuire essa stessa definitivamente nel merito della controversia, annullare la decisione C(2009) 7426 def. Della Commissione, del 30 settembre 2009, relativa alla compensazione degli oneri per una delegazione di servizio pubblico (DSP) ai fini della costituzione e della gestione della rete di comunicazioni elettroniche a super banda larga nel Dipartimento dell’Hauts-de-Seine (aiuto di Stato N 331/2008 — Francia);
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In subordine, annullare la sentenza impugnata e rinviare la controversia dinanzi al Tribunale affinché riprenda il procedimento;
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Condannare la Commissione, il Dipartimento e Sequalum all'integralità delle spese di giudizio, fatta eccezione per le spese sostenute dalla Repubblica francese;
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Dichiarare che la Repubblica francese sopporti le proprie spese.
Motivi e principali argomenti
La ricorrente solleva quattro motivi a sostegno della sua impugnazione.
In primo luogo, la ricorrente ritiene che il Tribunale abbia violato l’obbligo di motivazione, basato sugli articoli 36 e 53, primo comma, dello Statuto della Corte, in quanto esso avrebbe statuito in misura insufficiente e in modo contraddittorio in merito un motivo relativo all'assenza di fallimento del mercato. La ricorrente contesta più in particolare al Tribunale di aver respinto il suo argomento vertente sul fatto che il progetto THD 92 non poteva essere qualificato come servizio d'interesse economico generale, a causa dell'assenza di fallimento del mercato derivante dalla presenza di operatori concorrenti che offrivano analoghi servizi.
In secondo luogo, la ricorrente censura il Tribunale per aver commesso un errore di diritto nella sua valutazione del momento in cui l'esistenza di siffatto fallimento del mercato dovesse essere valutata. Così, secondo la ricorrente, sarebbe nel momento in cui è stata adottata la misura destinata ad ovviare al fallimento del mercato che l'esistenza di detto fallimento avrebbe dovuto essere valutata.
In terzo luogo, la ricorrente contesta al Tribunale di aver compiuto un errore di diritto nella sua interpretazione del paragrafo 78 degli Orientamenti (1), considerando che «l'analisi dettagliata» cui deve essere sottoposto ogni aiuto di Stato considerato in una zona nera tradizionale, non implica l'avvio del procedimento di indagine formale previsto all'articolo 108, paragrafo 2, TFUE.
Da ultimo, la ricorrente ritiene che la constatazione svolta dal Tribunale, secondo cui le zone il cui tasso di ritorno interno è situato tra il 9 e il 10,63 % non sono oggetto di compensazione, sarebbe manifestamente erronea. Le conseguenze di diritto che il Tribunale ha tratto da tale constatazione, cioè l'assenza di sovracompensazione, e quindi, la conformità del progetto di cui trattasi al terzo criterio della giurisprudenza Altmark, sarebbero pertanto errate.
(1) Comunicazione della Commissione — Orientamenti comunitari relativi all'applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato in relazione allo sviluppo rapido di reti a banda larga (GU 2009, C 235, pag. 7).
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