25.1.2014
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 24/16
Impugnazione proposta il 27 novembre 2013 dalla Castel Frères SAS avverso la sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 13 settembre 2013, causa T-320/10, Fürstlich Castell’sches Domänenamt Albrecht Fürst zu Castell-Castell/Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
(Causa C-622/13 P)
2014/C 24/29
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Castel Frères SAS (rappresentanti: A. von Mühlendahl, H. Hartwig, avvocati)
Altre parti nel procedimento: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), Fürstlich Castell’sches Domänenamt Albrecht Fürst zu Castell-Castell
Conclusioni della ricorrente
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
—
annullare la sentenza del Tribunale del 13 settembre 2013, causa T-320/10;
—
respingere il ricorso di annullamento proposto dalla Fürstlich Castell’sches Domänenamt Albrecht Fürst zu Castell-Castell contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI del 4 maggio 2010, procedimento R 962/2009-2;
—
condannare l’UAMI e la controinteressata alle spese del procedimento dinanzi al Tribunale nonché di quello dinanzi alla Corte.
Motivi e principali argomenti
La ricorrente in sede d’impugnazione ritiene che il Tribunale abbia commesso un errore di diritto respingendo l’argomento della medesima secondo cui il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare irricevibile il ricorso di primo grado, a causa dell’abuso di diritto commesso dall’altra parte nel procedimento. L’impugnazione della ricorrente verte sullo snaturamento degli elementi di prova nonché su un’errata interpretazione del ruolo dell’abuso di diritto nei procedimenti dinanzi alle istituzioni dell’Unione europea. L’impugnazione si basa altresì su un difetto di motivazione della decisione, non avendo il Tribunale in alcun modo motivato il rigetto delle conclusioni dell’odierna ricorrente.
La ricorrente in sede d’impugnazione, inoltre, sostiene che il Tribunale ha violato l’articolo 7, paragrafo1, lettera c), del regolamento sul marchio comunitario (1), in quanto ha applicato criteri giuridici errati nel valutare che la registrazione del marchio della medesima è avvenuta indebitamente.
(1) Regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1).
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