8.2.2014
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 39/10
Impugnazione proposta il 29 novembre 2013 da Villeroy & Boch AG avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 16 settembre 2013, cause riunite T-373/10, T-374/10, T-382/10 e T-402/10, Villeroy & Boch AG e a./Commissione europea
(Causa C-625/13 P)
2014/C 39/17
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Villeroy & Boch AG (rappresentanti: M. Klusmann, Rechtsanwalt, S. Thomas)
Altra parte nel procedimento: Commissione europea
Conclusioni della ricorrente
Ferme restando le domande avanzate in primo grado, la ricorrente chiede di:
1)
annullare la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 16 settembre 2013, cause riunite T-373/10, T-374/10, T-382/10 e T-402/10, nella parte in cui essa respinge il ricorso e in cui concerne la ricorrente;
2)
in subordine, annullare l’articolo 1 della decisione C(2010) 4185 def. della convenuta del 23 giugno 2010, come esaminato nella sentenza impugnata, nella parte in cui esso concerne la ricorrente;
3)
in subordine, ridurre opportunamente l’ammenda inflitta alla ricorrente all’articolo 2 della decisione della convenuta del 23 giugno 2010 oggetto di contestazione;
4)
in ulteriore subordine, rinviare la causa dinanzi al Tribunale affinché si pronunci nuovamente;
5)
condannare la convenuta alle spese.
Motivi e principali argomenti
I motivi da 1 a 6 vertono su errori di diritto commessi dal Tribunale riguardo alla valutazione delle prove. In particolare, nel caso di specie il Tribunale avrebbe ritenuto sufficiente ai fini della condanna della ricorrente un elemento di prova relativo a una presunta violazione commessa in Francia, mentre la stessa questione sarebbe stata giudicata in modo esattamente opposto in una causa parallela (1). Ciò contrasterebbe con il principio in dubio pro reo e con i principi della logica, dato che un’identica valutazione non può condurre a esiti diversi a sfavore della ricorrente.
Con il secondo motivo viene dedotto che il Tribunale avrebbe ascritto alla ricorrente, quale produttrice di ceramiche sanitarie, talune infrazioni commesse in Italia da operatori non concorrenti (produttori di rubinetterie), benché non risultasse neppure una presenza della ricorrente alle riunioni di tale presunto cartello. Inoltre, nell’ambito di sentenze parallele e sullo stesso punto (2), il Tribunale avrebbe giudicato, riguardo a concorrenti della ricorrente, che non può sussistere una violazione del diritto della concorrenza tra imprese non concorrenti neppure laddove queste ultime siano state presenti nel corso delle asserite violazioni commesse dai produttori di rubinetterie. Anche sotto tale profilo, nella sentenza impugnata sussisterebbe, oltre a un’evidente disparità di trattamento nei confronti della ricorrente, una violazione del principio in dubio pro reo e dei principi della logica. Infatti, quando ad avviso del Tribunale siano possibili due differenti valutazioni della stessa fattispecie, deve essere adottata quella meno incisiva per i destinatari delle sanzioni e non invece, come in questo caso, l’alternativa più sfavorevole.
Con il terzo motivo viene fatta valere l’illegittimità della decisione dichiarativa per quanto riguarda l’infrazione complessa verificatasi nei Paesi Bassi, basata su elementi di fatto prescritti, nonché la contraddittorietà delle considerazioni esposte dal Tribunale nella motivazione della sentenza rispetto al dispositivo della stessa. Quest’ultimo, infatti, sarebbe redatto in forma più ampia di quanto accertato in fatto nella motivazione ciò che costituirebbe un grave difetto di motivazione della sentenza, in quanto il suo dispositivo non sarebbe supportato dalla motivazione, in violazione dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 81 del regolamento di procedura del Tribunale.
Con il quarto motivo viene in sostanza affermata, relativamente al Belgio, la mancata valutazione di fatti rilevanti ai fini della decisione che sarebbero stati indicati dallo stesso Tribunale nel corso dell’udienza.
Con il quinto motivo vengono dedotti errori di diritto riguardanti gli accertamenti di una violazione in Germania. Viene denunciata l’erronea valutazione e/o la distorsione delle argomentazioni della ricorrente, nonché l’infondatezza giuridica di vari accertamenti relativi a un asserito illegittimo scambio di informazioni ai sensi dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE.
Il sesto motivo si fonda su errori di diritto relativi alle valutazioni del Tribunale in merito all’Austria.
Con il settimo motivo viene affermato che l’imputazione alla ricorrente, in via derivata, di violazioni commesse da altre imprese giuridicamente indipendenti contravviene al principio della colpevolezza.
Con l’ottavo motivo viene contestata la qualificazione giuridica di comportamenti non collegati fra loro alla stregua di un’infrazione di fatto unica, complessa e continuata (single, complex and continuous infringement; in prosieguo: «SCCI»), qualificazione che, secondo la ricorrente, è giuridicamente infondata proprio in ragione della mancanza di complementarità delle condotte valutate in modo unitario. Così applicata, la figura del SCCI contrasterebbe con il principio del giusto processo.
Con il nono motivo viene dedotto che l’ammenda inflitta a titolo solidale al gruppo, in assenza di una partecipazione diretta all’infrazione, è illegittima in quanto contrastante con la riserva di legge e con il principio della responsabilità personale.
Con il decimo motivo, la ricorrente lamenta l’errore di diritto consistente nella cosiddetta «light review» operata dal Tribunale, il quale non avrebbe adeguatamente adempiuto al proprio dovere istruttorio e, in tal modo, avrebbe violato la garanzia di tutela giurisdizionale sancita dal diritto comunitario.
Infine, nell’undicesimo motivo viene dedotto che l’ammenda inflitta sarebbe in ogni caso sproporzionata. Infatti, considerato che taluni accertamenti di fatto posti a carico della ricorrente sono già stati annullati nella sentenza e che devono essere ulteriormente annullati a causa di difetti di motivazione giuridica, l’irrogazione dell’importo massimo dell’ammenda di legge prevista dal Tribunale, pari al 10 % del fatturato del gruppo, non risulta né proporzionata né ammissibile. Se è vero che gli accertamenti di fatto richiamati nella motivazione della decisione relativa alla violazione sono in gran parte infondati, in considerazione degli evidenti difetti del nesso di causalità e della prova nonché del carattere di imputabilità, non può sussistere alcun SCCI che abbia riguardato 6 paesi e 3 tipologie di prodotti e sia durato 10 anni, ma, tutt’al più, singole violazioni a livello locale che non possono assolutamente giustificare il livello delle sanzioni comminate nel presente caso. Il Tribunale ha omesso di considerare che il caso in esame sarebbe lungi dal costituire un caso grave o oltremodo grave e, in tal modo, ha gravemente violato i criteri di valutazione discrezionale.
(1) Sentenza del Tribunale del 16 settembre 2013, Keramag Keramische Werke AG e a. e Sanitec Europe Oy/Commissione, cause riunite T-379/10 e T-381/10, non ancora pubblicata nella Raccolta.
(2) Sentenze del Tribunale del 16 settembre 2013, Keramag Keramische Werke AG e a. e Sanitec Europe Oy/Commissione, cause riunite T-379/10 e T-381/10, non ancora pubblicata nella Raccolta, e Wabco Europe e a./Commissione, T-380/10, non ancora pubblicata nella Raccolta.
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