15.2.2014
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 45/22
Impugnazione proposta il 4 dicembre 2013 dalla Total Marketing Services, succeduta alla Total Raffinage Marketing avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 13 settembre 2013, causa T-566/08, Total Raffinage Marketing/Commissione
(Causa C-634/13 P)
2014/C 45/38
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Total Marketing Services, succeduta alla Total Raffinage Marketing (rappresentanti: A. Vandencasteele, C. Lemaire, S. Naudin, avvocati)
Altra parte nel procedimento: Commissione europea
Conclusioni della ricorrente
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annullare la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha ingiustamente escluso la cessazione della partecipazione della Total Marketing Services (in prosieguo: la «TMS») all’infrazione dopo il 12 maggio 2004;
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annullare la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha ingiustamente escluso qualsiasi disparità di trattamento ingiustificata tra la TMS e la Repsol relativa alla durata della loro partecipazione all’infrazione;
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annullare la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha ingiustamente escluso l’interruzione della partecipazione della TMS all’infrazione tra il 26 maggio 2000 e il 27 giugno 2001;
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annullare la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale non ha risposto al motivo vertente sull’omesso esame delle prove del comportamento concorrenziale della TMS sul mercato;
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statuire definitivamente, conformemente all’articolo 61 dello Statuto della Corte di giustizia e, a tale titolo, annullare la decisione nella parte in cui riguarda la TMS e, nell’esercizio della sua competenza estesa al merito, ridurre l’ammenda inflitta alla TMS;
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nel caso in cui la Corte non dovesse statuire definitivamente nella presente causa, riservare le spese e rinviare la causa dinanzi al Tribunale per il riesame, conformemente alla sentenza della Corte;
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infine, conformemente all’articolo [184] del regolamento di procedura, condannare la Commissione alle spese sia dinanzi al Tribunale sia dinanzi alla Corte;
Motivi e principali argomenti
A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.
Nel primo motivo la ricorrente sostiene che il Tribunale ha violato l’articolo 101 TFUE, le norme sulla produzione delle prove, i principi della presunzione di innocenza e di certezza del diritto nonché l’obbligo di motivazione dichiarando che la ricorrente ha partecipato all’infrazione tra il 12 maggio 2004 e il 28 aprile 2005 sulla base del rilievo che essa non ha dimostrato di aver preso pubblicamente le distanze dall’intesa in tale periodo.
Con il suo secondo motivo, considerato nelle sue due parti, la ricorrente ritiene che il Tribunale abbia violato, da un lato, il principio della parità di trattamento e il suo obbligo di motivazione, e dall’altro, che sia incorso in uno snaturamento delle prove documentali relative agli inviti ricevuti dalla TMS e dalla Repsol, in quanto il Tribunale avrebbe escluso qualsiasi ritiro della TMS dall’intesa dopo la riunione dell’11 e 12 maggio 2004, ma avrebbe riconosciuto il ritiro della Repsol dopo la riunione del 3 e 4 agosto 2004.
Con il suo terzo motivo, considerato nelle sue due parti, la ricorrente sostiene che il Tribunale ha violato l’articolo 101 TFUE, le norme sulla produzione delle prove, i principi di presunzione d’innocenza e di certezza del diritto nonché l’obbligo di motivazione dichiarando che la TMS non ha interrotto la sua partecipazione all’infrazione tra il 26 maggio 2000 e il 26 giugno 2001 sulla base del rilievo che essa non aveva dimostrato di aver preso pubblicamente le distanze dall’intesa in tale periodo.
Infine, con il suo quarto motivo la ricorrente contesta al Tribunale la violazione dei principi di tutela giurisdizionale effettiva, della personalità delle pene e delle sanzioni, nonché dell’obbligo di motivazione, in quanto il Tribunale avrebbe respinto, senza esaminarlo, il motivo vertente sulla mancata considerazione delle prove del comportamento concorrenziale della TMS.
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