15.2.2014
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 45/23
Impugnazione proposta il 4 dicembre 2013 dalla Villeroy & Boch — Belgium avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 16 settembre 2013, nelle cause riunite T-373/l0, T-374/10, T-382/10 e T-402/10, Villeroy & Boch/Commissione
(Causa C-642/13 P)
2014/C 45/40
Lingua processuale: il neerlandese
Parti
Ricorrente: Villeroy & Boch — Belgium (rappresentanti: O. W. Brouwer e N. Lorjé, avvocati)
Altra parte nel procedimento: Commissione europea
Conclusioni della ricorrente
La ricorrente chiede che la Corte voglia:
—
annullare la sentenza che il Tribunale (Quarta Sezione) ha pronunciato il 16 settembre 2013 nelle cause riunite T-373/10, T-374/10, T-382/10 e T-402/10, Villeroy & Boch/Commissione, nella parte in cui respinge il ricorso della ricorrente;
—
in subordine, annullare il punto 1 del dispositivo della sentenza del 16 settembre 2013 nella parte in cui riguarda la ricorrente;
—
in ulteriore subordine, ridurre in via equitativa l’ammenda inflitta alla ricorrente di cui all’articolo 2 della decisione impugnata del 23 giugno 2010;
—
in ulteriore subordine, annullare la sentenza del Tribunale del 16 settembre 2013 e rinviare la causa al Tribunale;
—
condannare la Commissione alle spese.
Motivi e principali argomenti
La ricorrente chiede l’annullamento della sentenza impugnata sulla base dei seguenti motivi:
1)
con il primo motivo si lamenta lo snaturamento delle prove da parte del Tribunale, in quanto esso non avrebbe tenuto debito conto dei fatti presentati dalla ricorrente — rilevanti ai fini della pronuncia — che sono stati esposti nel corso della trattazione orale dinanzi al Tribunale.
2)
Con il secondo motivo la ricorrente contesta la circostanza di aver assemblato comportamenti indipendenti sotto il profilo di fatto e di diritto in un’infrazione unica, complessa e continuata. La ricorrente censura l’applicazione da parte del Tribunale e della Commissione del principio dell’«infrazione unica, complessa e continuata», in quanto violerebbe il diritto ad un equo processo, la buona amministrazione della giustizia e la legittima necessaria verifica da parte del Tribunale.
3)
Con il terzo motivo la ricorrente lamenta che il Tribunale avrebbe omesso di effettuare il corretto esame giudiziale e in tal modo avrebbe violato il diritto garantito dall’Unione ad una difesa effettiva.
4)
Con il quarto motivo si lamenta che l’ammenda inflitta, in ogni caso, non può esser desunta dall’esito dell’esame da parte del Tribunale e che è sproporzionata.
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