15.2.2014
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 45/24
Impugnazione proposta il 5 dicembre 2013 dalla Villeroy & Boch avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 16 settembre 2013, cause riunite T-373/10, T-374/10, T-382/10 e T-402/10, Villeroy & Boch Austria e a./Commissione
(Causa C-644/13 P)
2014/C 45/41
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Villeroy & Boch (rappresentante: J. Philippe, avvocato)
Altra parte nel procedimento: Commissione europea
Conclusioni della ricorrente
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L’annullamento in toto della sentenza pronunciata dal Tribunale (Quarta Sezione) il 16 settembre 2013, cause riunite T-373/10, T-374/10, T-382/10 e T-402/10, nei limiti in cui con essa viene respinto il ricorso della ricorrente;
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in subordine, l’annullamento parziale della sentenza del Tribunale pronunciata il 16 settembre 2013;
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in subordine, la riduzione dell’ammenda inflitta alla ricorrente all’articolo 2 della decisione impugnata del 23 giugno 2010;
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parimenti in via di subordine, il rinvio della causa dinanzi al Tribunale affinché si pronunci nuovamente;
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la condanna della convenuta alle spese processuali.
Motivi e principali argomenti
La ricorrente deduce quattro motivi a sostegno della presente impugnazione.
Con il primo motivo la ricorrente deduce una contraddizione nella valutazione da parte del Tribunale dei mezzi di prova riguardanti l’insieme dei fatti in Francia. Nella sentenza impugnata, infatti, il Tribunale avrebbe valutato tre elementi di prova in modo contrario, e perfino diametralmente opposto, alla sua valutazione dei medesimi elementi di prova nelle cause riunite parallele T-379/10 e T-381/10, Sanitec, e T-380/10, Wabco/Ideal Standard, cause nelle quali le ricorrenti sono state assolte dagli addebiti con riferimento alla Francia. Secondo la ricorrente nella presente impugnazione, una tale contraddizione di fondo, che risulterebbe da conclusioni opposte emerse dai medesimi elementi di prova, violerebbe il principio della parità di trattamento, il principio in dubio pro reo e pregiudicherebbe altresì la coerenza logica e giuridica della sentenza del Tribunale.
Con il secondo motivo, la ricorrente addebita al Tribunale di essere incorso in un errore di diritto. Il Tribunale avrebbe infatti raggruppato artificiosamente atti che erano distinti sotto il profilo giuridico e indipendenti sotto il profilo fattuale al fine di qualificarli come infrazione complessa e continuata. Inoltre, il Tribunale avrebbe omesso di prendere in considerazione l’assenza di qualsiasi rapporto di complementarietà tra taluni atti che esso ha tuttavia valutato congiuntamente.
Con il terzo motivo, la ricorrente contesta il grado di controllo esercitato dal Tribunale, il quale si sarebbe limitato soltanto a un controllo ristretto e, così facendo, non avrebbe pienamente esaurito la sua competenza di controllo e il suo potere di riforma. La ricorrente ne deduce una violazione del diritto ad un processo equo.
Con il suo quarto motivo, la ricorrente ritiene che la sanzione inflitta sia sproporzionata.
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