15.2.2014
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 45/26
Ricorso proposto il 13 dicembre 2013 — Consiglio dell'Unione europea/Commissione europea
(Causa C-660/13)
2014/C 45/43
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: A. De Elera, E. Finnegan, P. Mahnič Bruni, agenti)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni del ricorrente
—
Annullare la decisione della Commissione C(2013) 6355 def., del 3 ottobre 2013, concernente la firma dell’addendum al memorandum d’intesa sul contributo finanziario svizzero;
—
disporre il mantenimento degli effetti della decisione fino al momento della sua sostituzione;
—
condannare la convenuta alle spese.
Motivi e principali argomenti
1)
Con il suo ricorso il Consiglio chiede, sulla base dell’articolo 263 TFUE, l’annullamento della decisione della Commissione C(2013) 6355 def., del 3 ottobre 2013, concernente la firma dell’addendum al memorandum d’intesa sul contributo finanziario svizzero (in prosieguo: la «decisione impugnata») (1).
2)
La decisione impugnata, con la quale la Commissione ha autorizzato due dei suoi membri a firmare il summenzionato memorandum in assenza della previa autorizzazione del Consiglio, è considerata da quest’ultimo illegittima in quanto integra una violazione di principi fondamentali del diritto dell’Unione sanciti dai Trattati. In particolare, il ricorso di annullamento si fonda su due motivi:
1)
La decisione della Commissione viola il principio di distribuzione delle attribuzioni di cui all’articolo 13, paragrafo 2, TUE, e di conseguenza il principio dell’equilibrio istituzionale.
2)
L’azione della Commissione sfociata nell’adozione della decisione e nella firma dell’addendum viola il principio di leale cooperazione sancito dall’articolo 31, paragrafo 2, TUE.
3)
Per quanto concerne il primo motivo, firmando da sola l’addendum al memorandum d’intesa con la Svizzera per conto dell’Unione in assenza della previa autorizzazione del Consiglio, la Commissione ha agito in violazione del principio di distribuzione delle attribuzioni dettato dall’articolo 13, paragrafo 2, TUE, in quanto si è attribuita la competenza per decidere in merito alla politica dell’Unione, competenza che spetta al Consiglio ai sensi dell’articolo 16 TUE, violando di conseguenza il principio dell’equilibrio istituzionale.
4)
Per quanto riguarda il secondo motivo, il Consiglio ritiene che l’azione della Commissione abbia violato il principio di leale cooperazione sotto quattro aspetti: 1) violando scientemente le competenze spettanti al Consiglio ai sensi dell’articolo 16 TUE e agendo quindi in violazione del principio di distribuzione delle attribuzioni di cui all’articolo 13, paragrafo 2, TUE e di conseguenza del principio dell’equilibrio istituzionale; 2) trascurando scientemente e unilateralmente il ruolo degli Stati membri in materia, in violazione del principio di attribuzione delle competenze di cui all’articolo 4, paragrafo 1, TUE; 3) agendo intenzionalmente in modo da vanificare gli sforzi del Consiglio per correggere la situazione creata dalla Commissione; e 4) agendo scientemente in modo da ledere il principio di unità nella rappresentanza esterna dell’Unione.
(1) Documento della Commissione C(2013) 6355 def. del 3 ottobre 2013.
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