29.3.2014
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 93/19
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal do Comércio de Lisboa (Portogallo) il 16 dicembre 2013 — Estado português/Massa Insolvente do Banco Privado Português SA, in liquidazione
(Causa C-667/13)
2014/C 93/31
Lingua processuale: il portoghese
Giudice del rinvio
Tribunal do Comércio de Lisboa
Parti
Ricorrente: Estado português
Convenuta: Massa Insolvente do Banco Privado Português SA, in liquidazione
Questioni pregiudiziali
1)
Se la decisione (1) sia viziata per mancanza di motivazione perché:
a)
non indica la ragione per la quale la garanzia prestata dallo Stato portoghese pregiudica gli scambi tra gli Stati membri.
b)
non chiarisce i motivi per i quali l’aiuto concesso in forma di garanzia che in un primo momento è stato considerato rientrare nell’ipotesi di cui all’articolo 107, paragrafo 3, TFUE, è stato successivamente dichiarato incompatibile con il mercato comune.
2)
Se la decisione sia viziata da contraddizione tra la parte della motivazione e quella del dispositivo per quanto riguarda il momento a partire dal quale l’aiuto è divenuto illegale: se il 5 dicembre 2008 o il 5 giugno 2009.
3)
Se la d decisione sia contraria al disposto dell’articolo 107, paragrafo 1, del TFUE in quanto l’aiuto non ha inciso sugli scambi tra Stati membri, considerando in particolare, la finalità del mutuo e l’uso effettivo che ne è stato fatto nonché la circostanza che il beneficiario dal 1o dicembre 2008 ha cessato di essere attivo.
4)
Se la decisione sia contraria al disposto dell’articolo 107, paragrafo 3, TFUE in quanto l’aiuto è stato destinato a porre rimedio a un grave turbamento dell’economia di uno Stato membro e, pertanto, è compatibile con il mercato comune.
5)
Se i paragrafi 1 e 2 [dell’articolo 14] del regolamento 659/1999 (2) ostino a che al caso di specie sia applicata la riduzione dell’importo da recuperare, quando la medesima norma si applica, in modo non discriminatorio, a tutti i creditori della società insolvente.
(1) Decisione della Commissione, del 20 luglio 2010, riguardante l’aiuto di Stato C 33/09 (ex NN 57/09, CP 191/09) al quale il Portogallo ha dato esecuzione in forma di garanzia statale a favore del BPP [notificata con il numero C(2010) 4932] (GU L 83, pag. 1).
(2) Regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio del 22 marzo 1999 recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE (GU L 83, pag. 1).
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