22.3.2014
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 85/13
Impugnazione proposta il 16 dicembre 2013 dalla Mundipharma GmbH avverso la sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 16 ottobre 2013, causa T-328/12, Mundipharma GmbH/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
(Causa C-669/13 P)
2014/C 85/24
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Mundipharma GmbH (rappresentante: F. Nielsen, avvocato)
Altra parte nel procedimento: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Conclusioni della ricorrente
La ricorrente chiede che la Corte voglia:
—
annullare la sentenza del Tribunale dell’Unione europea (Terza Sezione) del 16 ottobre 2013 (causa T-328/12);
—
condannare il convenuto in primo grado e la controparte in sede di impugnazione alle spese.
Motivi e principali argomenti
Il Tribunale avrebbe negato nella sentenza impugnata l’esistenza di un rischio di confusione tra i marchi in conflitto OXYGESIC e Maxigesic e, in tal modo, la sussistenza dei presupposti dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 (1) (in prosieguo: il «RMC»). La sentenza impugnata si baserebbe su uno snaturamento dei fatti e conterrebbe incoerenze contrarie ai principi della logica. Essa rappresenterebbe una violazione del diritto comunitario, in particolare dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del RMC. Nell’ambito di una corretta, effettiva e coerente valutazione dei fatti, il Tribunale avrebbe dovuto ritenere sussistente un rischio di confusione tra i marchi in conflitto e, pertanto, accogliere il ricorso diretto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno del 23 maggio 2012.
(1) Regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1).
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