22.2.2014
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 52/29
Impugnazione proposta il 13 dicembre 2013 dalla The Cartoon Network, Inc. avverso la sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 2 ottobre 2013, causa T-285/12, The Cartoon Network, Inc./Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
(Causa C-670/13 P)
2014/C 52/54
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: The Cartoon Network, Inc. (rappresentante: I. Starr, solicitor)
Altre parti nel procedimento: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli); Boomerang TV, SA
Conclusioni della ricorrente
La ricorrente chiede che la Corte voglia:
—
annullare la sentenza impugnata e la decisione controversa; o, in subordine,
—
annullare la sentenza impugnata e rinviare la causa dinanzi al Tribunale; e
—
condannare il convenuto alle spese sostenute dalla ricorrente nel presente giudizio di impugnazione.
Motivi e principali argomenti
1)
Violazione degli articoli 36 e 53 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea (lo «Statuto»)
Ai sensi degli articoli 36 e 53 dello Statuto, il Tribunale deve esporre i motivi su cui si fondano le sue decisioni. Nella sentenza impugnata il Tribunale ha erroneamente omesso di illustrare i motivi per cui ha ritenuto che il pubblico di riferimento fosse costituito solo da professionisti.
2)
Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009/CE del Consiglio (1): Snaturamento dei fatti: Pubblico di riferimento
2.1.
Il Tribunale ha erroneamente ritenuto che il pubblico di riferimento fosse costituito solo da professionisti e che il pubblico di riferimento dei servizi interessati dal marchio comunitario dell’interveniente fosse lo stesso dei servizi di cui alla domanda di marchio comunitario, poiché tale affermazione è fondata su uno snaturamento dei fatti sottoposti al Tribunale. Il Tribunale e la Commissione avrebbero dovuto limitare il loro esame all’indicazione della domanda di marchio comunitario; o, in subordine,
2.2.
Qualora il Tribunale abbia correttamente affermato che il pubblico di riferimento della domanda di marchio comunitario e del marchio comunitario dell’interveniente era costituito solo da professionisti, il Tribunale avrebbe dovuto considerare che non vi era rischio di confusione tra la domanda di marchio comunitario e il marchio comunitario dell’interveniente, dato il più elevato livello di attenzione prestato dai professionisti interessati.
3)
Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009/CE del Consiglio: Snaturamento dei fatti: Somiglianza dei servizi e violazione dell’articolo 75 del regolamento n. 207/2009/CE del Consiglio
Il Tribunale ha erroneamente ritenuto che i servizi interessati dalla domanda di marchio comunitario siano simili ai servizi tutelati dal marchio comunitario dell’interveniente, tenendo conto, in particolare, della loro natura, della loro destinazione, degli utenti finali e del pubblico di riferimento. Altresì, il Tribunale e la Commissione si sono erroneamente fondati d’ufficio su fatti.
(1) Regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (GU L 78 del 24.03.2009, pag. 1).
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