15.2.2014
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 45/26
Ricorso proposto il 17 dicembre 2013 — Commissione europea/Repubblica federale di Germania
(Causa C-674/13)
2014/C 45/44
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: T. Maxian Rusche, R. Sauer, agenti)
Convenuta: Repubblica federale di Germania
Conclusioni della ricorrente
—
dichiarare che la Repubblica federale di Germania è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in base agli articoli 288 e 108, paragrafo 2, TFUE, al principio di effettività, all’articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 659/1999, recante modalità di applicazione dell’articolo 93 del trattato CE (1), nonché agli articoli 1, 4, 5 e 6 della decisione 2012/636/UE della Commissione, del 25 gennaio 2012, relativa alla misura C-36/07 (ex NN 25/07) cui la Germania ha dato esecuzione a favore di Deutsche Post AG (2), in quanto non ha adottato tutte le misure necessarie al fine di eseguire in modo immediato ed effettivo la decisione della Commissione, attraverso il recupero integrale degli aiuti di Stato concessi ed incompatibili con il mercato interno e la modifica, per il futuro, del regime di aiuti;
—
condannare la Repubblica federale di Germania alle spese.
Motivi e principali argomenti
La Repubblica federale di Germania sarebbe venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in base agli articoli 288 e 108, paragrafo 2, TFUE, al principio di effettività, all’articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 659/1999, recante modalità di applicazione dell’articolo 93 del trattato CE, nonché agli articoli 1, 4, 5 e 6 della decisione 2012/636/UE della Commissione, del 25 gennaio 2012, relativa alla misura C-36/07 (ex NN 25/07) cui la Germania ha dato esecuzione a favore di Deutsche Post AG, in quanto non avrebbe adottato tutte le misure necessarie al fine di eseguire in modo immediato ed effettivo la decisione della Commissione, attraverso il recupero integrale degli aiuti di Stato concessi ed incompatibili con il mercato interno e la modifica, per il futuro, del regime di aiuti.
Nell’ambito dell’attuazione della decisione 2012/636/UE, la Germania si rifiuterebbe di raccogliere dati per operare una delimitazione del mercato del prodotto rilevante per i servizi di consegna pacchi per il periodo dal 2003 al 2012 (ai fini del recupero) nonché per il periodo posteriore al 2012. In tal modo, la Germania vanificherebbe l’attuazione della decisione 2012/636/UE. Infatti, detta decisione si baserebbe, sia per quanto riguarda il recupero degli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno concessi in passato, sia per quanto riguarda l’abrogazione/modifica per il futuro delle sovvenzioni pensionistiche, sui servizi postali non regolamentati. Tuttavia, al fine di determinare quali siano siffatti servizi postali, risulterebbe indispensabile un’analisi del mercato del prodotto rilevante per i servizi di consegna pacchi.
L’omessa effettuazione di tale analisi impedirebbe alla Germania di dare esecuzione immediata ed effettiva al recupero integrale degli aiuti concessi ed incompatibili con il mercato interno e alla modifica, per il futuro, del regime di aiuti.
In subordine, e segnatamente ove si condividesse l’interpretazione giuridica della Germania secondo cui, per attuare la decisione 2012/636/UE, essa poteva fare ricorso a decisioni e decreti definitivi delle autorità competenti, quod non, la Germania sarebbe dovuta partire dal presupposto di un mercato distinto di servizi di consegna pacchi «B2B». La Germania e la Commissione concordano sul fatto che, a partire dal 2003, la Deutsche Post AG non ha detenuto in alcun momento una posizione dominante su un tale mercato distinto di servizi di consegna pacchi «B2B». Il mercato di servizi di consegna pacchi «B2B» rientrerebbe quindi tra i servizi postali non regolamentati.
Tanto nella determinazione dell’importo degli aiuti da recuperare per il periodo dal 2003 al 2012 quanto nella modifica, per il futuro, del regime di aiuti, la Germania avrebbe pertanto dovuto qualificare come aiuti di Stato incompatibili con il mercato interno le sovvenzioni pensionistiche ai funzionari ascrivibili ai servizi di consegna pacchi «B2B». Essa avrebbe dovuto recuperare tali aiuti per il passato e sopprimerli per il futuro.
(1) Regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell’articolo 93 del trattato CE (GU L 83, pag. 1).
(2) Notificata con il numero C(2012) 184 (GU L 289, pag. 1).
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