22.2.2014
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 52/31
Ricorso proposto il 19 dicembre 2013 — Parlamento europeo/Consiglio dell’Unione europea
(Causa C-679/13)
2014/C 52/56
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Parlamento europeo (rappresentanti: F. Drexler, A. Caiola e M. Pencheva, agenti)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea.
Conclusioni del ricorrente
—
Annullare la decisione di esecuzione del Consiglio 2013/496/UE, del 7 ottobre 2013, che sottopone a misure di controllo il 5-(2-amminopropil)indolo (1);
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mantenere gli effetti della decisione di esecuzione del Consiglio 2013/496/UE finché non sarà sostituita da un nuovo atto adottato nelle forme dovute;
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condannare il convenuto alle spese.
Motivi e principali argomenti
In via preliminare, il Parlamento rammenta che il preambolo della decisione impugnata rinvia alle seguenti basi giuridiche: l’articolo 8, paragrafo 3, della decisione 2005/387/GAI del Consiglio, del 10 maggio 2005, relativa allo scambio di informazioni, alla valutazione dei rischi e al controllo delle nuove sostanze psicoattive (2) e il Trattato sul funzionamento dell’Unione europea. Il Parlamento ne deduce che il Consiglio si riferisce implicitamente all’articolo 34, paragrafo 2, lettera c), del vecchio Trattato sull’Unione europea.
Il Parlamento solleva due motivi a sostegno del suo ricorso di annullamento.
In primo luogo, il Parlamento sostiene che il Consiglio ha fondato la sua decisione su una base giuridica [l’articolo 34, paragrafo 2, lettera c), UE] abrogata in seguito all’entrata in vigore del Trattato di Lisbona. Pertanto, la decisione impugnata rimarrebbe fondata sulla sola decisione 2005/387/GAI. Quest’ultima costituisce una base giuridica derivata, e sarebbe quindi illegittima.
In secondo luogo, e alla luce di quanto suesposto, il Parlamento considera che la procedura decisionale è viziata per violazione delle forme sostanziali. Da un lato, se l’articolo 34, paragrafo 2, lettera c), UE fosse stato applicabile, il Parlamento avrebbe dovuto essere consultato prima dell’adozione della decisione impugnata, conformemente all’articolo 39, paragrafo 1, UE. Orbene, il Parlamento sostiene che ciò non si è verificato. Dall’altro, se si considera che le disposizioni da applicare sono quelle che derivano dal Trattato di Lisbona, il Parlamento sostiene che avrebbe dovuto, comunque, partecipare alla procedura legislativa. Il Parlamento afferma, infatti, che se la circostanza di sottoporre il 5-(2-amminopropil)indolo a misure di controllo costituiva un elemento essenziale della decisione 2005/387/GAI, la procedura legislativa da seguire sarebbe stata allora quella descritta dall’articolo 83, paragrafo 1, TFUE, vale a dire la procedura legislativa ordinaria. In un’altra ipotesi, se si considera la decisione 2013/496/UE come una condizione uniforme di esecuzione della decisione 2005/387/GAI o come una misura che integra o modifica un elemento non essenziale di detta decisione, la procedura da seguire sarebbe allora quella prevista dagli articoli 290 e 291 TFUE per l’adozione di atti di esecuzione o di atti delegati. Poiché, in ogni caso, il Parlamento non è stato coinvolto nell’adozione della decisione impugnata, quest’ultima è viziata per violazione di una forma sostanziale.
Infine, nell’ipotesi in cui la Corte decidesse di annullare la decisione impugnata, il Parlamento considera che occorre, conformemente all’articolo 264, secondo comma, TFUE, mantenere gli effetti della decisione impugnata finché quest’ultima non sarà sostituita da un nuovo atto adottato nelle forme dovute.
(1) GU L 272, pag. 44.
(2) GU L 127, pag. 32.
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