15.2.2014
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 45/27
Impugnazione proposta il 23 dicembre 2013 da Andechser Molkerei Scheits GmbH avverso l’ordinanza del Tribunale (Seconda Sezione) del 15 ottobre 2013, causa T-13/12, Andechser Molkerei Scheitz GmbH/Commissione europea
(Causa C-682/13 P)
2014/C 45/45
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Andechser Molkerei Scheits GmbH (rappresentante: H. Schmidt, avvocato)
Altra parte nel procedimento: Commissione europea
Conclusioni del ricorrente
Il ricorrente chiede che la Corte voglia:
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annullare parzialmente l’ordinanza del Tribunale del 15 ottobre 2013 nella causa T-13/12 nella parte in cui ha respinto il ricorso inteso all’annullamento del regolamento (UE) n. 1131/2011 della Commissione, dell’11 novembre 2011, che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i glicosidi steviolici (1), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 12 novembre 2011, e
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annullare il regolamento (UE) n. 1131/2011 della Commissione, dell’11 novembre 2011, che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i glicosidi steviolici, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 12 novembre 2011.
Motivi e principali argomenti
La ricorrente lamenta, in primo luogo, la violazione del diritto fondamentale alla difesa ex articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. La domanda di annullamento sarebbe sostanzialmente ricevibile in base al diritto primario dell’Unione europea. Il diritto fondamentale sancito dall’articolo 47, primo periodo, della Carta sarebbe volto a garantire l’efficace azionabilità degli strumenti di ricorso sostanzialmente ammissibili. L’ordinanza del Tribunale impugnata lederebbe il diritto della ricorrente ad una tutela giurisdizionale effettiva ai sensi dell’articolo 47, primo periodo, della Carta.
In secondo luogo, la ricorrente contesta la violazione del proprio diritto fondamentale sancito dall’articolo 47, secondo periodo, della Carta, in quanto risulterebbero violati i suoi diritti fondamentali sanciti dagli articoli 21 (principio di non discriminazione) e 16 (principio di tutela della libertà di impresa) della Carta medesima, senza che il ricorso dalla stessa proposto sia stato considerato quale rimedio giurisdizionale utile. La ricorrente lamenta di essere stata discriminata quale produttrice di prodotti biologici, in quanto i glicosidi steviolici sarebbero stati ammessi in termini tali da consentire ai suoi concorrenti tradizionali di procurarsi un vantaggio infondato e non equo.
La ricorrente chiede inoltre il rispetto del principio di parità di trattamento sancito dal legislatore dell’Unione. Essa lamenta la violazione del principio di eguaglianza sancito dall’articolo 20 della Carta nonché una discriminazione ai sensi del successivo articolo 21 nella sua qualità di impresa produttrice di alimenti biologici rispetto ai suoi concorrenti tradizionali. A comprova del fatto che si tratti di una discriminazione arbitraria, la ricorrente si richiama alla Convenzione dell’Unione europea con gli Stati Uniti d’America del febbraio 2012, che consentirebbe ai prodotti biologici realizzati con i glicosidi steviolici secondo la normativa americana in materia di alimenti biologici di essere commercializzati nel mercato dell’Unione con il logo EU-bio. Ciò dimostrerebbe l’insussistenza di ogni ragionevole motivo per il quale consentire ai concorrenti tradizionali della ricorrente di produrre yoghurt con i glicosidi steviolici permettendo inoltre loro di avvalersi di uno strumento giuridico che impedirebbe alla ricorrente stessa l’esercizio di tale libertà imprenditoriale. La ricorrente lamenta la violazione del suo diritto fondamentale alla tutela della libertà d’impresa garantito dall’articolo 16 della Carta.
(1) GU L 295, pag. 205.
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