22.2.2014
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 52/31
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal do Trabalho da Covilhã (Portogallo) il 23 dicembre 2013 — Pharmacontinente Saúde e Higiene SA e altri/Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT)
(Causa C-683/13)
2014/C 52/57
Lingua processuale: il portoghese
Giudice del rinvio
Tribunal do Trabalho da Covilhã
Parti
Ricorrenti: Pharmacontinente-Saúde e Higiene SA, Domingos Sequeira de Almeida, Luis Mesquita Soares Moutinho, Rui Teixeira Soares de Almeida, André de Carvalho e Sousa
Convenuta: Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT)
Questioni pregiudiziali
a)
Se l’articolo 2 della direttiva 95/46/CE (1) debba essere interpretato nel senso che nella nozione di «dati personali» rientra il registro dell’orario di lavoro, ossia l’indicazione dell’ora in cui ciascun lavoratore inizia e termina la propria attività lavorativa, nonché le relative interruzioni o pause.
b)
In caso di risposta affermativa alla questione precedente, se lo Stato portoghese sia tenuto, ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 1, della direttiva 95/46/CE a prevedere misure tecniche e organizzative appropriate al fine di garantire la protezione dei dati personali dalla distruzione accidentale o illecita, dalla perdita accidentale, dall’alterazione, dalla diffusione o dall’accesso non autorizzati, segnatamente quando il trattamento comporta trasmissioni di dati all’interno di una rete.
c)
Del pari, in caso di risposta affermativa alla questione precedente, qualora lo Stato membro non adotti alcuna misura per dare attuazione all’articolo 17, paragrafo 1, della direttiva 95/46/CE e qualora il datore di lavoro responsabile del trattamento di questi dati appronti un sistema di accesso ristretto a tali dati, che non consente l’accesso automatico dell’autorità nazionale competente per la vigilanza sulle condizioni di lavoro, se il principio del primato del diritto dell’Unione debba essere interpretato nel senso che lo Stato membro non può sanzionare il datore di lavoro per il suddetto comportamento.
d)
Se, in caso di risposta negativa alla questione precedente, senza che sia stato dimostrato o affermato che, in nel caso di specie, l’informazione proveniente dal registro non sia stata alterata, risulti adeguato l’obbligo di mettere a disposizione immediata un registro che consente l’accesso generalizzato a tutti gli intervenienti nel rapporto di lavoro.
(1) Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281, pag. 31).
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