22.3.2014
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 85/14
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Vestre Landsret (Danimarca) il 23 dicembre 2013 — Johannes Demmer/Fødevareministeriets Klagecenter
(Causa C-684/13)
2014/C 85/27
Lingua processuale: il danese
Giudice del rinvio
Vestre Landsret
Parti
Ricorrente: Johannes Demmer
Resistente: Fødevareministeriets Klagecenter
Questioni pregiudiziali
1)
Se il requisito per cui le superfici agricole non sono destinate «ad usi non agricoli» (v. articolo 44, paragrafo 2, del regolamento n. 1782/2003 (1)), e il requisito per cui le superfici agricole sono «utilizzat[e] per un'attività agricola o (…) utilizzat[e] prevalentemente per attività agricole» (v. articolo 34, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 73/2009 (2)) debbano essere interpretati nel senso che gli aiuti sono subordinati alla condizione che le superfici vengano usate principalmente per attività agricole:
a)
In caso di risposta affermativa si chiede alla Corte di precisare quali siano i parametri rilevanti per decidere quale forma di utilizzazione sia «principale» nei casi in cui una superficie venga usata contemporaneamente per diverse tipi di utilizzazione.
b)
In caso di risposta affermativa si chiede inoltre alla Corte di precisare se ciò nel caso di specie significhi che le zone di sicurezza intorno alle piste di atterraggio e alle piste di transito e di arresto nell’aeroporto — che costituiscono una parte dell’aeroporto e sono assoggettate a particolari regole e limitazioni rispetto alla loro utilizzazione, come nel caso di cui al procedimento principale, ma che sono contemporaneamente utilizzate per la coltivazione a prato per produrre foraggio — per le loro caratteristiche e la loro utilizzazione sono ammissibili agli aiuti ai sensi delle disposizioni precedentemente citate.
2)
Se il requisito per cui la superficie agricola deve essere compresa nell’«azienda» dell’agricoltore (v. articolo 44, paragrafo 2, del regolamento n. 1782/2003, e l’articolo 34, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 73/2009), debba essere interpretato nel senso che le zone di sicurezza intorno alle piste di atterraggio e alle piste di transito e di arresto nell’aeroporto — che costituiscano una parte dell’aeroporto e sono assoggettate a particolari regole e limitazioni rispetto alla loro utilizzazione, come nel caso di cui al procedimento principale, ma che sono contemporaneamente utilizzate per la coltivazione a prato per produrre foraggio — per le loro caratteristiche e la loro utilizzazione sono ammissibili agli aiuti ai sensi delle disposizioni precedentemente citate.
3)
In caso di risposta negativa alle questioni 1, lettera b) e/o 2, dal momento che le superfici, oltre ad essere utilizzate per la coltivazione a prato per produrre foraggio, costituiscono anche una zona di sicurezza intorno alle piste di atterraggio e alle piste di transito e di arresto nell’aeroporto se vi sia allora:
a)
un errore che avrebbe potuto ragionevolmente essere scoperto dall’agricoltore (v. articolo 73 del regolamento n. 73/2009), se vengono comunque attribuiti diritti all’aiuto per tali superfici;
b)
un errore che avrebbe potuto ragionevolmente essere scoperto dall’agricoltore (v. articolo 73, paragrafo 4, del regolamento di attuazione della Commissione n. 796/2009 (3)), se vengono comunque versati aiuti per tali superfici;
c)
un pagamento indebito, rispetto al quale il beneficiario non può aver agito in buona fede (v. articolo 73, paragrafo 5, del regolamento di attuazione della Commissione n. 796/2004) se vengono comunque pagati aiuti per tali superfici.
4)
Quale periodo di tempo sia rilevante ai fini della valutazione:
a)
se vi sia un errore che avrebbe potuto ragionevolmente essere scoperto dall’agricoltore (v. articolo 137 del regolamento n. 73/2009).
b)
un errore che avrebbe potuto ragionevolmente essere scoperto dall’agricoltore (v. articolo 73, paragrafo 4, del regolamento di attuazione della Commissione n. 796/2009).
c)
se si possa ritenere che il beneficiario ha agito in buona fede (v. articolo 73, paragrafo 5, del regolamento di attuazione della Commissione n. 796/2004).
5)
Se la valutazione di cui alle questione 4 a)-c), sia effettuata per ogni singolo anno di programmazione o per i pagamenti nella loro totalità.
(1) Regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001 (GU L 270, pag. 1).
(2) Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003 (GU L 30, pag. 16).
(3) Regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori (GU L 141, pag. 18).
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