ORDINANZA DELLA CORTE (Decima Sezione)
4 settembre 2014 (*)
«Impugnazione – Aiuti di Stato – Aiuti in favore delle imprese nei territori di Venezia e di Chioggia – Articolo 181 del regolamento di procedura della Corte»
Nelle cause riunite C‑94/13 P, C‑95/13 P, C‑136/13 P, C‑174/13 P, C‑180/13 P, C‑191/13 P e C‑246/13 P,
aventi ad oggetto sette impugnazioni ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposte, rispettivamente, nei giorni 26 febbraio, 18 marzo, 9, 12 e 15 aprile nonché 2 maggio 2013,
Cooperativa tra i Lavoratori della Piccola Pesca di Pellestrina Soc. coop. arl, con sede in Venezia (Italia),
Cooperativa Coopesca - Organizzazione tra Produttori e Lavoratori della Pesca - Chioggia Soc. coop. arl, con sede in Chioggia (Italia),
Cooperativa San Marco fra Lavoratori della Piccola Pesca - Burano Soc. coop. arl, con sede in Venezia (C‑94/13 P),
Alfier Costruzioni Srl, con sede in Venezia,
Azin Asfalti Srl, con sede in Venezia,
Barbato Srl, con sede in Venezia,
Group Srl, già Impresa Costruzioni Civili e Montaggi Srl (ICCEM), con sede in Marghera (Italia),
Rossi Renzo Costruzioni Srl, con sede in Marcon (Italia),
Vettore Costruzioni Srl, con sede in Venezia (C‑95/13 P),
Cooperativa Mare Azzurro Socialpesca Soc. coop. arl, già Cooperativa Mare Azzurro Soc. coop. arl, con sede in Chioggia,
Cooperativa vongolari Sottomarina Lido Soc. coop. arl, con sede in Chioggia (C‑136/13 P),
Axitea SpA, già La Vigile San Marco SpA, con sede in Venezia (C‑174/13 P),
Vetrai 28 Srl, già Barovier & Toso vetrerie artistiche riunite Srl, con sede in Murano (Italia),
Carlo Moretti Srl, con sede in Murano,
Ferro & Lazzarini Srl, con sede in Murano,
Fornace Mian Srl, già Formia International Srl, con sede in Murano,
Amelio Cenedese, già Gino Cenedese & Figlio, con sede in Murano,
La Murrina SpA, con sede in Murano,
Nason & Moretti Srl, in liquidazione, con sede in Murano,
Venini SpA, con sede in Murano,
De Majo Illuminazione Srl, già Vetreria De Majo Srl, con sede in Murano (C‑180/13 P),
Confindustria Venezia, già Unione degli industriali della provincia di Venezia (Unindustria), con sede in Marghera,
Comitato «Venezia vuole vivere», con sede in Marghera,
Fiorital Srl, con sede in Venezia,
Ellemme Sas, già Jesurum di M. e A. Levi Morenos Sas, con sede in Venezia,
Grafiche Veneziane Soc. coop. arl, già Grafiche Veneziane Srl, con sede in Venezia,
Cantiere navale De Poli SpA, con sede in Pellestrina (Italia),
Capgemini BST SpA, già Aive Srl, con sede in Marcon,
Tessuti Artistici Fortuny SpA, con sede in Venezia,
Rubelli SpA, già Lorenzo Rubelli SpA, con sede in Venezia,
Tecnomare SpA, con sede in Venezia (C‑191/13 P),
Manutencoop Società Cooperativa, già Manutencoop Soc. coop. arl e Astrocoop Universale Pulizie, Manutenzioni e Trasporti Soc. coop. arl, con sede in Bologna (Italia) (C‑246/13 P),
rapresentati da A. Vianello, A. Bortoluzzi e A. Veronese, avvocati, con domicilio eletto in Lussemburgo,
ricorrenti,
procedimenti in cui le altre parti sono:
Cooperativa Pescatori di San Pietro in Volta Soc. coop. arl, con sede in Venezia,
Murazzo – Piccola Soc. coop. arl, con sede in Chioggia,
RAM – Società Cooperativa fra Lavoratori della Pesca, Raccoglitori ed Allevatori di Molluschi, con sede in Chioggia,
Confcooperative – Unione Provinciale di Venezia, con sede in Mestre (Italia),
Sacaim SpA, con sede in Venezia,
Camata Costruzioni Sas, con sede in Venezia,
Dal Carlo Mario & C. Srl, con sede in Venezia,
ACEA – Associazione dei Costruttori Edili ed Affini di Venezia e Provincia, con sede in Venezia,
Ghezzo Giovanni & C. Snc di Ghezzo Maurizio & C., con sede in Venezia,
Alfredo Barbini Srl, con sede in Murano,
Aureliano Toso Srl, con sede in Murano,
AVMazzega Srl, con sede in Murano,
Effetre SpA, con sede in Resana (Italia),
Mazzuccato International Srl, con sede in Murano,
Tfz Internazionale Srl, con sede in Murano,
V. Nason & C. Srl, con sede in Murano,
Vetreria LAG Srl, con sede in Murano,
Siram SpA, con sede in Milano (Italia),
Bortoli Ettore Srl, con sede in Venezia,
Arsenale Venezia SpA, con sede in Venezia,
Albergo Quattro Fontane Snc, con sede in Venezia Lido (Italia),
Hotel Gabrielli Srl, già Hotel Gabrielli Sandwirth SpA, con sede in Venezia,
GE.AL.VE. Srl, con sede in Venezia,
Metropolitan SpA, già Metropolitan Srl, con sede in Venezia,
Hotel Concordia Srl, già Hotel Concordia Snc, con sede in Venezia,
Società per l’industria alberghiera (SPLIA), con sede in Venezia,
Principessa Srl, in liquidazione, con sede in Venezia,
Albergo ristorante «All’Angelo» Snc, con sede in Venezia,
Albergo Saturnia Internazionale SpA, con sede in Venezia,
Savoia e Jolanda Srl, con sede in Venezia,
Hotels Biasutti Srl, già Hotels Biasutti Snc, con sede in Venezia Lido,
Ge.A.P. Srl, con sede in Venezia,
Rialto Inn Srl, con sede in Venezia,
Bonvecchiati Srl, con sede in Venezia,
ricorrenti in primo grado,
Commissione europea, rappresentata da V. Di Bucci, G. Conte e D. Grespan, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,
convenuta in primo grado,
Repubblica italiana,
interveniente in primo grado,
LA CORTE (Decima Sezione),
composta da E. Juhász, presidente di sezione, A. Rosas e C. Vajda (relatore), giudici,
avvocato generale: P. Cruz Villalón
cancelliere: A. Calot Escobar
vista la decisione, adottata sentito l’avvocato generale, di statuire con ordinanza motivata, conformemente all’articolo 181 del regolamento di procedura della Corte,
ha emesso la seguente
Ordinanza
1 Con le loro impugnazioni, le società e associazioni Cooperativa tra i Lavoratori della Piccola Pesca di Pellestrina Soc. coop. arl, Cooperativa Coopesca - Organizzazione tra Produttori e Lavoratori della Pesca - Chioggia Soc. coop. arl, Cooperativa San Marco fra Lavoratori della Piccola Pesca - Burano Soc. coop. arl (causa C‑94/13 P), Alfier Costruzioni Srl, Azin Asfalti Srl, Barbato Srl, Group Srl, già Impresa Costruzioni Civili e Montaggi Srl (ICCEM), Rossi Renzo Costruzioni Srl, Vettore Costruzioni Srl (causa C‑95/13 P), Cooperativa Mare Azzurro Socialpesca Soc. coop. arl, già Cooperativa Mare Azzurro Soc. coop. Arl, Cooperativa vongolari Sottomarina Lido Soc. coop. arl (causa C‑136/13 P), Axitea SpA (causa C‑174/13 P), Vetrai 28 Srl, già Barovier & Toso vetrerie artistiche riunite Srl, Carlo Moretti Srl, Ferro & Lazzarini Srl, Fornace Mian Srl, già Formia International Srl, Amelio Cenedese, già Gino Cenedese & Figlio, La Murrina SpA, Nason & Moretti Srl, in liquidazione, Venini SpA, De Majo Illuminazione Srl, già Vetreria De Majo Srl (causa C‑180/13 P), Confindustria Venezia, già Unione degli industriali della provincia di Venezia (Unindustria), Comitato «Venezia vuole vivere», Fiorital Srl, Ellemme Sas, Grafiche Veneziane Soc. coop. arl, già Grafiche Veneziane Srl, Cantiere navale De Poli SpA, Capgemini BST SpA, Tessuti Artistici Fortuny SpA, Rubelli SpA, Tecnomare SpA (causa C‑191/13 P) e Manutencoop Società Cooperativa, già Manutencoop Soc. coop. arl e Astrocoop Universale Pulizie, Manutenzioni e Trasporti Soc. coop. arl (causa C‑246/13 P) chiedono l’annullamento:
– nella causa C‑94/13 P, dell’ordinanza del Tribunale dell’Unione europea Cooperativa San Marco fra Lavoratori della Piccola Pesca e a./Commissione (T‑260/00, EU:T:2012:669);
– nella causa C‑95/13 P, dell’ordinanza del Tribunale Sacaim e a./Commissione (T‑261/00, EU:T:2012:670);
– nella causa C‑136/13 P, dell’ordinanza del Tribunale Cooperativa Mare Azzurro e a./Commissione (T‑218/00, EU:T:2012:27);
– nella causa C‑174/13 P, dell’ordinanza del Tribunale La Vigile San Marco/Commissione (T‑262/00, EU:T:2013:28);
– nella causa C‑180/13 P, dell’ordinanza del Tribunale Barbini e a./Commissione (T‑272/00, EU:T:2013:36);
– nella causa C‑191/13 P, dell’ordinanza del Tribunale Unindustria e a./Commissione (T‑273/00, EU:T:2013:37), e
– nella causa C‑246/13 P, dell’ordinanza del Tribunale Albergo Quattro Fontane e a./Commissione (da T‑278/00 a T‑280/00, da T‑282/00 a T‑286/00 e da T‑288/00 a T‑295/00, EU:T:2013:77; in prosieguo, congiuntamente: le «ordinanze impugnate»),
mediante le quali il Tribunale ha respinto i loro ricorsi diretti all’annullamento della decisione 2000/394/CE della Commissione, del 25 novembre 1999, relativa alle misure di aiuto in favore delle imprese nei territori di Venezia e di Chioggia previste dalle leggi n. 30/1997 e n. 206/1995, recanti sgravi degli oneri sociali (GU 2000, L 150, pag. 50; in prosieguo: la «decisione controversa»).
Decisione controversa
2 Ai sensi dell’articolo 1, secondo comma, della decisione controversa, gli aiuti concessi dalla Repubblica italiana alle imprese nei territori di Venezia e di Chioggia, sotto forma di sgravi dagli oneri sociali previsti dalle leggi n. 30/1997 e n. 206/1995, che fanno rinvio all’articolo 2 del decreto ministeriale del 5 agosto 1994, costituiscono aiuti incompatibili con il mercato comune quando sono stati accordati ad imprese che non sono piccole e medie imprese e che sono localizzate al di fuori delle zone aventi diritto alla deroga prevista dall’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), CE.
3 Conformemente all’articolo 2 di detta decisione, gli aiuti cui la Repubblica italiana ha dato esecuzione in favore delle imprese nei territori di Venezia e Chioggia, sotto forma di sgravi dagli oneri sociali, di cui all’articolo 1 del decreto ministeriale del 5 agosto 1994, sono incompatibili con il mercato comune. Gli articoli 3 e 4 della citata decisione menzionano misure cui la Repubblica italiana ha dato esecuzione e che sono compatibili con l’articolo 87 CE.
4 L’articolo 5 della decisione controversa è così formulato:
«[La Repubblica italiana] adotta tutti i provvedimenti necessari per recuperare presso i beneficiari gli aiuti incompatibili con il mercato comune di cui all’articolo 1, [secondo comma] e all’articolo 2 e già illegalmente posti a loro disposizione.
Il recupero è effettuato secondo le procedure di diritto nazionale. (...)».
Ricorsi dinanzi al Tribunale e ordinanze impugnate
5 Con ricorsi depositati presso la cancelleria del Tribunale nelle date 23 agosto 2000 (causa T‑218/00), 16 settembre 2000 (cause da T‑260/00 a T‑262/00), 17 settembre 2000 (cause T‑272/00 e T‑273/00) e 18 settembre 2000 (cause T‑280/00 e T‑285/00), le ricorrenti hanno proposto ricorsi di annullamento avverso la decisione controversa. Questi ricorsi facevano parte di una serie di 59 ricorsi promossi avverso detta decisione dai beneficiari del regime di aiuti in questione.
6 Accogliendo parzialmente un’eccezione d’irricevibilità sollevata dalla Commissione europea, il Tribunale ha dichiarato 22 ricorsi integralmente irricevibili. Per quanto concerne le altre 37 cause non dichiarate integralmente irricevibili, tra cui quelle proposte dalle ricorrenti, il Tribunale, con l’accordo delle parti, ha scelto quattro cause pilota, ossia le cause T‑254/00, T‑270/00 e T‑277/00, nonché la causa T‑221/00, la quale è stata però successivamente cancellata dal ruolo del Tribunale. I giudizi promossi dalle ricorrenti sono stati sospesi mediante diverse ordinanze del Tribunale, adottate il 12 settembre 2005.
7 Con la sua sentenza Hotel Cipriani e a./Commissione (T‑254/00, T‑270/00 e T‑277/00, EU:T:2008:537), pronunciata il 28 novembre 2008, il Tribunale ha dichiarato ricevibili i ricorsi proposti nelle prime tre cause menzionate nel punto precedente, ma li ha respinti in quanto infondati.
8 Con la sua sentenza Comitato «Venezia vuole vivere» e a./Commissione (C‑71/09 P, C‑73/09 P e C‑76/09 P, EU:C:2011:368), pronunciata il 9 giugno 2011, la Corte ha respinto le impugnazioni proposte avverso la sentenza Hotel Cipriani e a./Commissione (EU:T:2008:537). Il giorno stesso, il Tribunale ha deciso la ripresa dei procedimenti nelle cause proposte dalle ricorrenti.
9 Con le ordinanze impugnate, il Tribunale ha respinto i ricorsi delle ricorrenti in quanto, in parte, manifestamente irricevibili e, in parte, manifestamente infondati in diritto nelle cause T‑218/00, da T‑260/00 a T‑262/00 e T‑272/00, e come manifestamente infondati in diritto nelle cause T‑273/00, T‑280/00 e T‑285/00.
Conclusioni delle parti e procedimento dinanzi alla Corte
10 Con le loro impugnazioni, le ricorrenti chiedono che la Corte voglia:
– annullare o riformare le ordinanze impugnate, e
– condannare la Commissione alla totalità delle spese.
11 La Commissione chiede che la Corte voglia:
– respingere le impugnazioni mediante ordinanza in quanto, in parte, manifestamente irricevibili e, in parte, manifestamente infondate;
– in subordine, respingere le impugnazioni in quanto irricevibili o infondate, e
– condannare le ricorrenti alle spese della presente impugnazione nonché a quelle del primo grado di giudizio.
12 Con decisioni del presidente della Corte datate 29 maggio 2013 e 5 maggio 2014, le cause C‑94/13 P, C‑95/13 P, C‑136/13 P, C‑174/13 P, C‑180/13 P, C‑191/13 P e C‑246/13 P sono state riunite ai fini delle fasi scritta e orale nonché della sentenza.
Sulle impugnazioni
13 Ai sensi dell’articolo 181 del regolamento di procedura della Corte, quando l’impugnazione è, in tutto o in parte, manifestamente irricevibile o manifestamente infondata, quest’ultima, su proposta del giudice relatore, sentito l’avvocato generale, può respingere in qualsiasi momento, totalmente o parzialmente, l’impugnazione con ordinanza motivata.
14 Nelle presenti cause occorre avvalersi di tale facoltà.
15 A sostegno delle loro impugnazioni, le ricorrenti deducono due motivi redatti in termini analoghi in ciascuna di dette impugnazioni.
Sul primo motivo, relativo a un errore di diritto nell’applicazione dei principi esposti dalla Corte nella sentenza Comitato «Venezia vuole vivere» e a./Commissione riguardo all’obbligo di motivazione delle decisioni della Commissione in materia di aiuti di Stato
16 Con il loro primo motivo, le ricorrenti sostengono che il Tribunale ha commesso un errore di diritto nelle ordinanze impugnate considerando sufficientemente motivata la decisione controversa, laddove quest’ultima non conteneva gli elementi essenziali per essere posta in esecuzione da parte delle autorità nazionali. Così facendo, il Tribunale avrebbe travisato i principi stabiliti dalla Corte nella sentenza Comitato «Venezia vuole vivere» e a./Commissione (EU:C:2011:368).
17 In particolare, le ricorrenti sostengono che la Commissione ha omesso di definire, nella decisione controversa, i criteri economici che le autorità nazionali devono applicare nell’ambito della procedura di recupero al fine di verificare, caso per caso, se le agevolazioni concesse fossero in grado di falsare la concorrenza e incidere sugli scambi intracomunitari ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, CE.
18 Occorre rilevare che il Tribunale, nelle ordinanze impugnate, ha basato il suo ragionamento sui punti 63 e 130 della sentenza Comitato «Venezia vuole vivere» e a./Commissione (EU:C:2011:368), secondo i quali la Commissione può limitarsi a studiare le caratteristiche generali di un programma di aiuti per valutare, nella motivazione della decisione, se, a causa delle modalità previste da detto programma, quest’ultimo assicurasse un vantaggio rilevante ai beneficiari rispetto ai loro concorrenti e fosse tale da arrecare profitto sostanzialmente ad imprese partecipanti agli scambi tra Stati membri, senza essere tenuta ad esaminare ciascuna specifica ipotesi d’applicazione.
19 Il Tribunale ha anche ricordato che, in forza dei punti 63, 64 e 115 della sentenza Comitato «Venezia vuole vivere» e a./Commissione (EU:C:2011:368), quando la Commissione si pronuncia pertanto, in via generale e astratta, su un regime di aiuti di Stato che essa dichiara incompatibile con il mercato comune, e dispone il recupero degli importi percepiti a titolo di detto regime, spetta allo Stato membro verificare la posizione individuale di ciascuna impresa interessata da una siffatta operazione di recupero, al fine di stabilire se siano soddisfatti i presupposti per l’applicazione dell’articolo 87, paragrafo 1, CE relativi agli effetti degli aiuti presi in considerazione sugli scambi intracomunitari e sulla concorrenza.
20 Applicando questi principi, il Tribunale ha giustamente giudicato che la decisione controversa era sufficientemente motivata.
21 Inoltre, come rileva la Commissione, la Corte si è espressamente pronunciata sull’adeguatezza della motivazione della decisione controversa nella sentenza Comitato «Venezia vuole vivere» e a./Commissione (EU:C:2011:368), in risposta a un motivo analogo al primo motivo dedotto dalle ricorrenti.
22 Difatti, nel punto 120 di detta sentenza, la Corte ha osservato che la verifica, che compete alle autorità nazionali, della posizione individuale di ciascun beneficiario interessato dev’essere sufficientemente circoscritta dalla decisione della Commissione relativa ad un regime di aiuti accompagnata da un ordine di recupero. Da una parte, una decisione siffatta deve consentire di individuare chiaramente la sua portata. Dall’altra, una simile decisione deve contenere in sé tutti gli elementi essenziali per la sua esecuzione da parte delle autorità nazionali, dovendosi così escludere che il contenuto effettivo di tale decisione venga stabilito solo a posteriori, mediante uno scambio di lettere tra la Commissione e le autorità nazionali.
23 Nel punto 121 della medesima sentenza, la Corte ha dichiarato che la decisione controversa si rivela, alla luce di questi principi, sufficientemente motivata per consentire la sua esecuzione da parte delle autorità nazionali. Infatti, dalla motivazione di detta decisione risulta in modo sufficientemente chiaro che, in relazione alla valutazione dell’idoneità degli sgravi dagli oneri sociali a falsare la concorrenza e ad incidere sugli scambi intracomunitari, la Commissione si è manifestamente limitata a valutare il regime di aiuti di cui trattasi in quanto tale. Le autorità nazionali erano quindi tenute a verificare in ciascun caso individuale se le agevolazioni concesse fossero idonee a falsare la concorrenza e ad incidere sugli scambi intracomunitari. Viceversa, quanto all’eventuale natura compensativa delle agevolazioni concesse, l’affermazione contenuta nella decisione controversa secondo cui tale natura non metterebbe in discussione la qualifica come aiuti di dette agevolazioni è valida in generale, e vincola quindi le autorità nazionali.
24 Dalle precedenti considerazioni risulta che il Tribunale non ha commesso nessun errore di diritto giudicando che la Commissione aveva adempiuto gli obblighi di motivazione relativi alla decisione controversa, di modo che il primo motivo dev’essere respinto in quanto manifestamente infondato.
Sul secondo motivo, relativo ad errori di diritto nell’applicazione dei principi enunciati dalla Corte nella sentenza Comitato «Venezia vuole vivere» e a./Commissione in merito alla ripartizione dell’onere della prova riguardante i presupposti previsti dall’articolo 87, paragrafo 1, CE
25 Con il loro secondo motivo, le ricorrenti affermano che, adottando la legge del 24 dicembre 2012, n. 228, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013) (supplemento ordinario alla GURI n. 302, del 29 dicembre 2012), il legislatore italiano ha invertito l’onere della prova riguardante i presupposti previsti dall’articolo 87, paragrafo 1, CE. Questa legge avrebbe stabilito infatti una presunzione che obbliga le imprese beneficiarie a dimostrare che le agevolazioni in questione non falsino la concorrenza e non incidano sugli scambi intracomunitari ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, CE.
26 Conformemente agli articoli 256, paragrafo 1, secondo comma, TFUE, e 58, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, l’impugnazione è limitata alle questioni di diritto e dev’essere fondata su motivi relativi all’incompetenza del Tribunale, a vizi della procedura dinanzi al Tribunale recanti pregiudizio agli interessi del ricorrente o alla violazione del diritto dell’Unione da parte del Tribunale.
27 Dato che le ricorrenti non individuano nessun errore di diritto commesso dal Tribunale nell’ambito delle ordinanze impugnate, occorre respingere questo secondo motivo in quanto manifestamente irricevibile.
28 Alla luce di tutte le considerazioni sin qui svolte emerge che l’impugnazione dev’essere respinta in quanto, in parte, manifestamente irricevibile e, in parte, manifestamente infondata.
Sulle spese
29 Ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura, che si applica al procedimento d’impugnazione a norma dell’articolo 184, paragrafo 1, del medesimo regolamento, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ne ha fatto domanda, le ricorrenti, rimaste soccombenti, vanno condannate alle spese.
Per questi motivi, la Corte (Decima Sezione) così provvede:
1) Le impugnazioni sono respinte.
2) Le società e associazioni Cooperativa tra i Lavoratori della Piccola Pesca di Pellestrina Soc. coop. arl, Cooperativa Coopesca - Organizzazione tra Produttori e Lavoratori della Pesca - Chioggia Soc. coop. arl, Cooperativa San Marco fra Lavoratori della Piccola Pesca - Burano Soc. coop. arl, Alfier Costruzioni Srl, Azin Asfalti Srl, Barbato Srl, Group Srl, Rossi Renzo Costruzioni Srl, Vettore Costruzioni Srl, Cooperativa Mare Azzuro Socialpesca Soc. coop. arl, Cooperativa vongolari Sottomarina Lido Soc. coop. arl, Axitea SpA, Vetrai 28 Srl, Carlo Moretti Srl, Ferro & Lazzarini Srl, Fornace Mian Srl, Amelio Cenedese, La Murrina SpA, Nason & Moretti Srl, Venini SpA, De Majo Illuminazione Srl, Confindustria Venezia, Comitato «Venezia vuole vivere», Fiorital Srl, Ellemme Sas, Grafiche Veneziane Soc. coop. arl, Cantiere navale De Poli SpA, Capgemini BST SpA, Tessuti Artistici Fortuny SpA, Rubelli SpA, Tecnomare SpA e Manutencoop Società Cooperativa sono condannate alle spese.
Firme
* Lingua processuale: l’italiano.
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