ORDINANZA DELLA CORTE (Decima Sezione)
4 settembre 2014 (*)
«Impugnazione – Aiuti di Stato – Aiuti in favore delle imprese nei territori di Venezia e di Chioggia – Articolo 181 del regolamento di procedura della Corte»
Nella causa C‑145/13 P,
avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta il 21 marzo 2013,
Ghezzo Giovanni & C. Snc di Ghezzo Maurizio & C., con sede in Venezia (Italia), rappresentata da R. Volpe e C. Montagner, avvocatesse,
ricorrente,
procedimento in cui le altre parti sono:
Cooperativa Mare Azzurro Socialpesca Soc. coop. arl, già Cooperativa Mare Azzurro Soc. coop. arl, con sede in Chioggia (Italia),
Cooperativa vongolari Sottomarina Lido Soc. coop. arl, con sede in Chioggia,
ricorrenti in primo grado,
Commissione europea, rappresentata da V. Di Bucci, G. Conte e D. Grespan, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,
convenuta in primo grado
LA CORTE (Decima Sezione),
composta da E. Juhász, presidente di sezione, A. Rosas e C. Vajda (relatore), giudici,
avvocato generale: P. Cruz Villalón
cancelliere: A. Calot Escobar
vista la decisione, presa sentito l’avvocato generale, di statuire con ordinanza motivata, conformemente all’articolo 181 del regolamento di procedura della Corte,
ha emesso la seguente
Ordinanza
1 Con la sua impugnazione, la Ghezzo Giovanni & C. Snc di Ghezzo Maurizio & C. chiede l’annullamento dell’ordinanza del Tribunale dell’Unione europea Cooperativa Mare Azzurro e a./Commissione (T‑218/00, EU:T:2012:344; in prosieguo: l’«ordinanza impugnata»), mediante la quale quest’ultimo ha respinto i ricorsi diretti all’annullamento della decisione 2000/394/CE della Commissione, del 25 novembre 1999, relativa alle misure di aiuto in favore delle imprese nei territori di Venezia e di Chioggia previste dalle leggi n. 30/1997 e n. 206/1995, recanti sgravi degli oneri sociali (GU 2000, L 150, pag. 50; in prosieguo: la «decisione controversa»).
Contesto normativo
2 Il regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell’articolo 93 del trattato CE (GU L 83, pag. 1), è applicabile ai fatti del caso di specie.
3 L’articolo 1, lettere b) e c), del regolamento n. 659/1999 è redatto nei seguenti termini:
«Ai fini del presente regolamento, si intende per:
(…)
b) “aiuti esistenti”:
i) fatti salvi gli articoli 144 e 172 dell’atto di adesione di Austria, Finlandia e Svezia, (…) tutte le misure di aiuto esistenti in uno Stato membro prima dell’entrata in vigore del trattato, ossia tutti i regimi di aiuti e gli aiuti individuali ai quali è stata data esecuzione prima dell’entrata in vigore del trattato e che sono ancora applicabili dopo tale entrata in vigore;
ii) gli aiuti autorizzati, ossia i regimi di aiuti e gli aiuti individuali che sono stati autorizzati dalla Commissione o dal Consiglio;
iii) gli aiuti che si suppongono autorizzati a norma dell’articolo 4, paragrafo 6, del presente regolamento o anteriormente al presente regolamento, ma secondo la procedura in esso prevista;
iv) gli aiuti considerati aiuti esistenti ai sensi dell’articolo 15;
v) gli aiuti considerati aiuti esistenti in quanto può essere dimostrato che al momento della loro attuazione non costituivano aiuti, ma lo sono diventati successivamente a causa dell’evoluzione del mercato comune e senza aver subito modifiche da parte dello Stato membro. Qualora alcune misure diventino aiuti in seguito alla liberalizzazione di un’attività da parte del diritto comunitario, dette misure non sono considerate aiuti esistenti dopo la data fissata per la liberalizzazione;
c) “nuovi aiuti”: tutti gli aiuti, ossia regimi di aiuti e aiuti individuali, che non siano aiuti esistenti, comprese le modifiche degli aiuti esistenti».
4 L’articolo 14, paragrafo 1, di detto regolamento, intitolato «Recupero degli aiuti», così dispone:
«Nel caso di decisioni negative relative a casi di aiuti illegali la Commissione adotta una decisione con la quale impone allo Stato membro interessato di adottare tutte le misure necessarie per recuperare l’aiuto dal beneficiario (in seguito denominata “decisione di recupero”). La Commissione non impone il recupero dell’aiuto qualora ciò sia in contrasto con un principio generale del diritto comunitario».
5 L’articolo 15 del medesimo regolamento, intitolato «Periodo limite», prevede quanto segue:
«1. I poteri della Commissione per quanto riguarda il recupero degli aiuti sono soggetti ad un periodo limite di 10 anni.
2. Il periodo limite inizia il giorno in cui l’aiuto illegale viene concesso al beneficiario come aiuto individuale o come aiuto rientrante in un regime di aiuti. Qualsiasi azione intrapresa dalla Commissione oppure da uno Stato membro, che agisca su richiesta della Commissione, nei confronti dell’aiuto illegale interrompe il periodo limite. Ogni interruzione fa ripartire il periodo da zero. Il periodo limite viene sospeso per il tempo in cui la decisione della Commissione è oggetto di un procedimento dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee.
3. Ogni aiuto per il quale è scaduto il periodo limite è considerato un aiuto esistente».
Decisione controversa
6 Ai sensi dell’articolo 1, secondo comma, della decisione controversa, gli aiuti concessi dalla Repubblica italiana alle imprese nei territori di Venezia e di Chioggia, sotto forma di sgravi dagli oneri sociali previsti dalle leggi n. 30/1997 e n. 206/1995, che fanno rinvio all’articolo 2 del decreto ministeriale del 5 agosto 1994, costituiscono aiuti incompatibili con il mercato comune quando sono stati accordati ad imprese che non sono piccole e medie imprese e che sono localizzate al di fuori delle zone aventi diritto alla deroga prevista dall’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), CE.
7 Conformemente all’articolo 2 di detta decisione, gli aiuti cui la Repubblica italiana ha dato esecuzione in favore delle imprese nei territori di Venezia e Chioggia, sotto forma di sgravi dagli oneri sociali, di cui all’articolo 1 del decreto ministeriale del 5 agosto 1994, sono incompatibili con il mercato comune. Gli articoli 3 e 4 della citata decisione menzionano misure cui la Repubblica italiana ha dato esecuzione e che sono compatibili con l’articolo 87 CE.
8 L’articolo 5 della decisione controversa è così formulato:
«[La Repubblica italiana] adotta tutti i provvedimenti necessari per recuperare presso i beneficiari gli aiuti incompatibili con il mercato comune di cui all’articolo 1, [secondo comma] e all’articolo 2 e già illegalmente posti a loro disposizione.
Il recupero è effettuato secondo le procedure di diritto nazionale. (...)».
Ricorso dinanzi al Tribunale e ordinanza impugnata
9 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 23 agosto 2000, la ricorrente ha proposto un ricorso di annullamento avverso la decisione controversa. Questo ricorso faceva parte di una serie di 59 ricorsi promossi avverso detta decisione dai beneficiari del regime di aiuti in questione.
10 Accogliendo parzialmente un’eccezione d’irricevibilità sollevata dalla Commissione, il Tribunale ha dichiarato 22 ricorsi integralmente irricevibili. Per quanto concerne le altre 37 cause non dichiarate integralmente irricevibili, tra cui quella proposta dalla ricorrente, il Tribunale, con l’accordo delle parti, ha scelto quattro cause pilota, ossia le cause T‑254/00, T‑270/00 e T‑277/00, nonché la causa T‑221/00, la quale è stata però successivamente cancellata dal ruolo del Tribunale. Il giudizio promosso dalla ricorrente è stato sospeso mediante ordinanza del Tribunale, adottata il 12 settembre 2005.
11 Con la sua sentenza Hotel Cipriani e a./Commissione (T‑254/00, T‑270/00 e T‑277/00, EU:T:2008:537), pronunciata il 28 novembre 2008, il Tribunale ha dichiarato ricevibili i ricorsi proposti nelle prime tre cause menzionate nel punto precedente, ma li ha respinti in quanto infondati.
12 Con la sua sentenza Comitato «Venezia vuole vivere» e a./Commissione (C‑71/09 P, C‑73/09 P e C‑76/09 P, EU:C:2011:368), pronunciata il 9 giugno 2011, la Corte ha respinto le impugnazioni proposte avverso la sentenza Hotel Cipriani e a./Commissione (EU:T:2008:537). Il giorno stesso, il Tribunale ha deciso la ripresa del procedimento nella causa proposta dalla ricorrente.
13 Con l’ordinanza impugnata, il Tribunale ha respinto il ricorso proposto dalla ricorrente in quanto, in parte, manifestamente irricevibile e, in parte, manifestamente infondato in diritto.
Conclusioni delle parti dinanzi alla Corte
14 Con la sua impugnazione, la ricorrente chiede che la Corte voglia:
– annullare l’ordinanza impugnata nonché, di conseguenza, la decisione controversa;
– in subordine, annullare l’articolo 5 della decisione impugnata nella parte in cui impone un obbligo di recuperare l’importo degli sgravi dagli oneri sociali di cui trattasi, e in cui prevede di aggiungere a tale importo gli interessi per il periodo in questione, e
– condannare la Commissione alle spese della presente impugnazione nonché a quelle del primo grado di giudizio.
15 La Commissione chiede che la Corte voglia:
– respingere l’impugnazione mediante ordinanza in quanto, in parte, manifestamente irricevibile e, in parte, manifestamente infondata;
– in subordine, respingere l’impugnazione in quanto irricevibile o infondata, e
– condannare la ricorrente alle spese della presente impugnazione nonché a quelle del primo grado di giudizio.
Sull’impugnazione
16 Ai sensi dell’articolo 181 del regolamento di procedura della Corte, quando l’impugnazione è, in tutto o in parte, manifestamente irricevibile o manifestamente infondata, quest’ultima, su proposta del giudice relatore, sentito l’avvocato generale, può respingere in qualsiasi momento, totalmente o parzialmente, l’impugnazione con ordinanza motivata.
17 Nella presente causa occorre avvalersi di tale facoltà.
18 A sostegno della sua impugnazione, la ricorrente deduce cinque motivi relativi, rispettivamente, a una violazione dell’obbligo di motivazione, alla violazione dell’articolo 87, paragrafo1, CE, a una violazione dell’articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), CE, a una violazione dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera d), CE, nonché a una violazione degli articoli 1, 14 e 15 del regolamento n. 659/1999.
Sul primo motivo, relativo a una violazione dell’obbligo di motivazione in sede di esame dell’eccezione d’irricevibilità sollevata dalla Commissione
19 Con il suo primo motivo, la ricorrente asserisce che il Tribunale ha violato l’obbligo di motivazione, omettendo di esporre i motivi per cui esso, nel punto 58 dell’ordinanza impugnata, ha dichiarato il suo ricorso in parte manifestamente irricevibile, per quanto concerne il quarto motivo relativo alla violazione dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera d), CE.
20 A questo riguardo, occorre rilevare che questo accertamento d’irricevibilità manifesta, formulato dal Tribunale nel punto 58 dell’ordinanza impugnata, si basa sui motivi illustrati nel punto 56 di detta ordinanza, secondo i quali la ricorrente non era legittimata a invocare elementi in fatto che non erano stati comunicati alla Commissione dalle autorità nazionali competenti o da terzi interessati prima dell’adozione della decisione controversa.
21 Poiché il Tribunale ha motivato in modo giuridicamente adeguato detto accertamento d’irricevibilità manifesta, occorre respingere il primo motivo in quanto manifestamente infondato.
Sul secondo motivo, relativo a una violazione dell’articolo 87, paragrafo 1, CE
22 Il secondo motivo sollevato dalla ricorrente, relativo a una violazione dell’articolo 87, paragrafo 1, CE, si divide in due parti concernenti, da un lato, una violazione del principio di non discriminazione e, dall’altro, la mancanza di effetti dell’aiuto in questione sugli scambi intracomunitari e l’incapacità di detto aiuto di falsare la concorrenza.
23 Con la prima parte del suo secondo motivo, la ricorrente lamenta una violazione del principio di non discriminazione derivante da una disparità di trattamento tra, da un lato, le imprese municipalizzate, che hanno goduto di un esame individuale da parte della Commissione in base ad informazioni fornite dalle autorità nazionali e, dall’altro, le altre imprese, la cui posizione ha costituito oggetto di un esame generale da parte della Commissione, restando a carico delle autorità nazionali l’effettuazione di un esame individuale.
24 Secondo una giurisprudenza consolidata della Corte, un motivo dedotto per la prima volta in sede d’impugnazione dinanzi a quest’ultima dev’essere respinto come irricevibile. Nella cornice di un’impugnazione la competenza della Corte è limitata infatti all’esame della valutazione effettuata dal Tribunale dei motivi dibattuti dinanzi a esso. Ebbene, consentire a una parte di sollevare in quest’ambito un motivo non sollevato dinanzi al Tribunale equivarrebbe a consentirle di investire la Corte, la cui competenza in materia di impugnazione è limitata, di una controversia più ampia di quella portata a conoscenza del Tribunale (v., in tal senso, sentenza Dansk Rørindustri e a./Commissione, C‑189/02 P, C‑202/02 P, da C‑205/02 P a C‑208/02 P e C‑213/02 P, EU:C:2005:408, punto 165 nonché giurisprudenza ivi citata).
25 Ebbene, la ricorrente non ha dedotto dinanzi al Tribunale l’esistenza di una discriminazione tra le imprese municipalizzate e le altre imprese che hanno goduto dell’aiuto in questione. Di conseguenza, questa prima parte dev’essere respinta in quanto manifestamente irricevibile.
26 La seconda parte del secondo motivo concerne la mancanza di effetti dell’aiuto in questione sugli scambi intracomunitari e l’incapacità di detto aiuto di falsare la concorrenza.
27 Con una prima censura, la ricorrente lamenta di nuovo una violazione del principio di non discriminazione tra le imprese municipalizzate e le altre imprese che hanno goduto dell’aiuto in questione, derivante dal fatto che la Commissione avrebbe consentito alle prime, e non alle seconde, di fornire informazioni supplementari in merito alla loro posizione individuale.
28 Per i motivi illustrati nei punti 24 e 25 della presente ordinanza, occorre respingere questa prima censura in quanto manifestamente irricevibile.
29 Con una seconda censura, la ricorrente critica la Commissione per aver violato l’obbligo di motivazione ad essa incombente, in quanto gli effetti dell’aiuto in questione sulla concorrenza e sul commercio tra gli Stati membri non sono stati esaminati nella decisione controversa. La ricorrente censura parimenti la valutazione a tale riguardo del Tribunale, che avrebbe condotto una difesa dell’azione della Commissione, che essa qualifica «di principio».
30 Ebbene, come rileva la Commissione nel suo controricorso, la ricorrente non ha dedotto dinanzi al Tribunale l’esistenza di una violazione dell’obbligo di motivazione che la Commissione avrebbe commesso nell’ambito della decisione controversa. Di conseguenza, questa seconda censura dev’essere respinta in quanto manifestamente irricevibile in applicazione della giurisprudenza della Corte ricordata nel punto 24 della presente ordinanza. In via ultronea, occorre ricordare che la Corte si è espressamente pronunciata sull’adeguatezza della motivazione della decisione controversa nella sua sentenza Comitato «Venezia vuole vivere» e a./Commissione (EU:C:2011:368), rispondendo a un argomento analogo al primo motivo dedotto dalla ricorrente. Nei punti 120 e 121 di tale sentenza, la Corte ha infatti dichiarato che la decisione controversa era motivata in modo giuridicamente adeguato.
31 Da quanto precede deriva che il secondo motivo dev’essere respinto in quanto manifestamente irricevibile.
Sul terzo motivo, relativo a una violazione dell’articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), CE
32 Il terzo motivo dedotto dalla ricorrente si divide in due parti, riguardanti rispettivamente una violazione dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera a), CE e una violazione dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), CE.
33 Per quanto concerne l’articolo 87, paragrafo 3, lettera a), CE, la ricorrente critica i punti da 42 a 50 dell’ordinanza impugnata, in quanto il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto, giudicando che la Commissione aveva giustamente escluso l’applicazione della deroga regionale prevista da detta disposizione. In particolare, la ricorrente sostiene che il Tribunale non ha tenuto conto di un documento proveniente dal consiglio regionale veneto, il cui obiettivo era il riconoscimento, da parte dello Stato italiano, della posizione particolare delle imprese del centro storico di Venezia e di Chioggia.
34 Come giustamente rilevato dalla Commissione nel suo controricorso, quest’argomento dev’essere respinto in quanto ininfluente e, pertanto, manifestamente irricevibile, dato che la ricorrente non rimette in discussione gli accertamenti svolti dal Tribunale nei punti 43 e 44 dell’ordinanza impugnata secondo i quali, da un lato, il territorio di Chioggia non rientrava tra le zone aventi diritto a un aiuto in applicazione dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera a), CE, in base alla mappa italiana degli aiuti a finalità regionale applicabile durante il periodo in questione e, dall’altro, nessun chiarimento in merito all’eventuale applicabilità di tale deroga era stata fornita alla Commissione durante il procedimento amministrativo.
35 La ricorrente critica peraltro i punti 45, 49 e 50 dell’ordinanza impugnata, lamentando di nuovo una violazione del principio di non discriminazione tra le imprese municipalizzate e le altre imprese che hanno goduto dell’aiuto in questione, derivante dal fatto che la Commissione avrebbe consentito alle prime, e non alle seconde, di fornire qualsiasi informazione utile in merito all’applicabilità della deroga prevista dall’articolo 87, paragrafo 3, lettera a), CE.
36 Per i motivi illustrati nei punti 24 e 25 della presente ordinanza, occorre respingere quest’argomento come manifestamente irricevibile.
37 Di conseguenza, la prima parte del terzo motivo dev’essere respinta in quanto manifestamente irricevibile.
38 Per quanto concerne l’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), CE, la ricorrente non individua nessun errore di diritto commesso dal Tribunale nell’ordinanza impugnata. Ne discende che la seconda parte del terzo motivo dev’essere dichiarata manifestamente irricevibile.
39 In considerazione di quanto sin qui esposto, il terzo motivo dev’essere respinto in quanto manifestamente irricevibile.
Sul quarto motivo, relativo alla violazione dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera d), CE
40 Nell’ambito del suo quarto motivo, relativo alla violazione dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera d), CE, la ricorrente lamenta di nuovo una violazione del principio di non discriminazione tra le imprese municipalizzate e le altre imprese che hanno goduto dell’aiuto in questione, derivante dal fatto che la Commissione avrebbe effettuato un esame individuale dell’aiuto concesso alle prime, di cui fa parte il Consorzio «Venezia Nuova», senza procedere a un esame del genere per le seconde, di cui fa parte la ricorrente.
41 Per i motivi illustrati nei punti 24 e 25 della presente ordinanza, occorre respingere questo quarto motivo in quanto manifestamente irricevibile.
Sul quinto motivo, relativo a una violazione degli articoli 1, 14 e 15 del regolamento n. 659/1999
42 Con il suo quinto motivo, la ricorrente censura l’accertamento svolto dal Tribunale nel punto 60 dell’ordinanza impugnata, secondo il quale la circostanza che la legge del 16 aprile 1973, n. 171, non era stata abrogata non implica che i provvedimenti adottati con il decreto ministeriale del 5 agosto 1994, riguardante un nuovo regime di sgravi dagli oneri sociali nei territori del Mezzogiorno, non contenessero modifiche sostanziali rispetto agli aiuti inizialmente previsti da detta legge.
43 Ebbene, l’impugnazione avverso le decisioni del Tribunale è limitata alle questioni di diritto ai sensi degli articoli 256, paragrafo 1, secondo comma, TFUE e 58, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea. Alla luce di tali disposizioni, per giurisprudenza consolidata il Tribunale è il solo competente ad accertare e valutare i fatti e, in linea di principio, ad esaminare le prove che esso accoglie a sostegno di detti fatti. Questa valutazione pertanto non costituisce, a parte l’ipotesi di snaturamento di tali elementi, una questione di diritto soggetta, come tale, al controllo della Corte (sentenze Moser Baer India/Consiglio, C‑535/06 P, EU:C:2009:498, punto 32 e giurisprudenza ivi citata, nonché E.ON Energie/Commissione, C‑89/11 P, EU:C:2012:738, punto 64).
44 Posto che, presentando ciò come un suo quinto motivo, la ricorrente critica una valutazione in fatto effettuata dal Tribunale nel punto 60 dell’ordinanza impugnata senza lamentare uno snaturamento dei fatti, alla luce della giurisprudenza della Corte citata nel punto precedente della presente ordinanza occorre respingere questo quinto motivo in quanto manifestamente irricevibile.
45 Alla luce di tutte le considerazioni sin qui svolte emerge che l’impugnazione dev’essere respinta in quanto, in parte, manifestamente irricevibile e, in parte, manifestamente infondata.
Sulle spese
46 Ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura, che si applica al procedimento d’impugnazione a norma dell’articolo 184, paragrafo 1, del medesimo regolamento, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ne ha fatto domanda, la ricorrente, rimasta soccombente, va condannata alle spese.
Per questi motivi, la Corte (Decima Sezione) così provvede:
1) L’impugnazione è respinta.
2) La Ghezzo Giovanni & C. Snc di Ghezzo Maurizio & C. è condannata alle spese.
Firme
* Lingua processuale: l’italiano.
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