ORDINANZA DELLA CORTE (Sesta Sezione)
7 novembre 2013 (*)
«Rinvio pregiudiziale – Articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte – Diritti fondamentali – Durata eccessiva del procedimento penale – Sospensione di un procedimento penale, per una durata indeterminata, in caso di malattia dell’imputato tale da impedire a quest’ultimo la cosciente partecipazione al procedimento – Malattia irreversibile dell’imputato – Mancata attuazione del diritto dell’Unione – Manifesta incompetenza della Corte»
Nella causa C‑224/13,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Tribunale di Cagliari (Italia), con decisione dell’11 aprile 2013, pervenuta in cancelleria il 26 aprile 2013, nel procedimento penale a carico di
Sergio Alfonso Lorrai,
LA CORTE (Sesta Sezione),
composta da A. Borg Barthet, presidente di sezione, M. Berger (relatore) e S. Rodin, giudici,
avvocato generale: N. Jääskinen
cancelliere: A. Calot Escobar
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di statuire con ordinanza motivata, ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte,
ha emesso la seguente
Ordinanza
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 47, secondo comma, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione (in prosieguo: la «Carta») e dell’articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (in prosieguo: la «CEDU»).
2 Tale domanda è stata proposta nell’ambito di un procedimento penale promosso a carico del sig. Lorrai.
Diritto italiano
3 L’articolo 70, primo comma, del codice di procedura penale (in prosieguo: il «c.p.p.») dispone quanto segue:
«Quando (…) vi è ragione di ritenere che, per infermità mentale (…) l’imputato non è in grado di partecipare coscientemente al processo, il giudice, se occorre, dispone, anche di ufficio, perizia».
4 L’articolo 71, primo comma, di detto codice così dispone:
«Se, a seguito degli accertamenti previsti dall’art. 70, risulta che lo stato mentale dell’imputato è tale da impedirne la cosciente partecipazione al procedimento, il giudice dispone con ordinanza che questo sia sospeso (...)».
5 Ai termini dell’articolo 72, primo comma, di detto codice, «[a]llo scadere del sesto mese dalla pronuncia dell’ordinanza di sospensione del procedimento (…) il giudice dispone ulteriori accertamenti peritali sullo stato di mente dell’imputato».
6 Infine, l’articolo 159, primo comma, n. 3), del codice penale, prevede che:
«Il corso della prescrizione rimane sospeso (…) nei casi di:
(...)
3) sospensione del procedimento (…) per impedimento delle parti (...)».
Procedimento principale e questioni pregiudiziali
7 Dall’ordinanza di rinvio emerge che il sig. Lorrai, a causa di una demenza vascolare o di tipo Alzheimer, è incapace di partecipare coscientemente al procedimento penale promosso a suo carico. Trattandosi, allo stato attuale della ricerca scientifica, di una malattia irreversibile, il procedimento penale a suo carico verrebbe sospeso per una durata illimitata. Il sig. Lorrai resterebbe tuttavia assoggettato a controlli semestrali relativi all’irreversibilità della sua malattia.
8 Ora, il giudice del rinvio ritiene che tali controlli siano inutili, invadano la sfera privata dell’imputato e arrechino pregiudizio al suo «diritto all’oblio». La normativa controversa violerebbe soprattutto il diritto del medesimo a che la sua causa sia esaminata entro un termine ragionevole da un tribunale ai sensi degli articoli 47, paragrafo 2, della Carta e 6, paragrafo 1, della CEDU. Per quanto riguarda tale ultimo articolo, il giudice del rinvio osserva che, a seguito dell’entrata in vigore del Trattato di Lisbona, i diritti fondamentali garantiti dalla CEDU fanno parte del diritto dell’Unione in quanto principi generali e che, pertanto, è possibile chiedere alla Corte di pronunciarsi sull’interpretazione di detto articolo.
9 È in tale contesto che il Tribunale di Cagliari ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se l’interpretazione degli articoli 6 CEDU e 47, comma II della [Carta] osti all’applicazione degli articoli 70, 71 e 72 c.p.p. nella misura in cui impongono, una volta accertata l’incapacità di partecipare coscientemente al procedimento dell’imputato per effetto di una patologia irreversibile e non suscettibile di miglioramenti, di sospendere indefinitamente il processo, oltretutto sottoponendo il malato a periodici accertamenti peritali;
2) se l’interpretazione degli articoli 6 CEDU e 47 comma II della [Carta] osti all’applicazione dell’articolo 159, comma primo, n. 3) c.p., nella misura in cui impone una indefinita sospensione del termine di prescrizione (prorogata di semestre in semestre ai sensi dell’articolo 72 c.p.p.) nel caso di imputati incapaci di partecipare coscientemente al processo per effetto di una patologia irreversibile e non suscettibile di miglioramenti».
Sulla competenza della Corte
10 Con le sue questioni, il giudice del rinvio vuol sapere, in sostanza, se l’articolo 47, paragrafo 2, della Carta e l’articolo 6, paragrafo 1, della CEDU debbano essere interpretati nel senso che ostano ad una normativa nazionale che prevede una sospensione del procedimento e della prescrizione per una durata indefinita nei confronti di imputati incapaci, a causa di una malattia irreversibile, di partecipare coscientemente al procedimento penale promosso a loro carico.
11 A tal proposito occorre ricordare che, ai sensi dell’articolo 51, paragrafo 1, della Carta, le disposizioni della medesima si applicano agli «Stati membri esclusivamente nell’attuazione del diritto dell’Unione». Tale limite non è stato modificato per effetto dell’entrata in vigore, il 1° dicembre 2009, del Trattato di Lisbona, a partire dalla quale, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, TUE, la Carta ha lo stesso valore giuridico dei Trattati. Tale articolo precisa, infatti, che le disposizioni della Carta non estendono in alcun modo le competenze dell’Unione europea definite nei Trattati (ordinanza del 7 febbraio 2013, Pedone, C‑498/12, punto 12).
12 Orbene, dall’ordinanza di rinvio emerge che le questioni poste vertono esclusivamente su disposizioni di diritto italiano in materia di procedura penale e nessun elemento di tale ordinanza lascia presumere che dette disposizioni siano dirette ad attuare il diritto dell’Unione ai sensi dell’articolo 51, paragrafo 1, della Carta.
13 Inoltre, sebbene il diritto di ogni persona a che la sua causa sia esaminata, entro un termine ragionevole, da un tribunale che decide della fondatezza di un’accusa penale che le venga rivolta, quale garantito dall’articolo 6, paragrafo 1, della CEDU, costituisca effettivamente un principio generale del diritto dell’Unione ed è stato ribadito all’articolo 47 della Carta (v., in tal senso, segnatamente, sentenza del 22 dicembre 2010, DEB, C‑279/09, Racc. pag. I‑13849, punto 29, e ordinanza del 1º marzo 2011, Chartry, C‑457/09, Racc. pag. I‑819, punto 25), è pur vero che l’ordinanza di rinvio non contiene alcun elemento concreto che consenta di ritenere che l’oggetto del procedimento principale riguardi l’interpretazione o l’applicazione di una norma dell’Unione diversa da quelle figuranti nella Carta.
14 Ne consegue che la competenza della Corte per rispondere alla presente domanda di pronuncia pregiudiziale non risulta accertata.
15 In tale contesto, sulla base dell’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura, va constatato che la Corte è manifestamente incompetente a rispondere alle questioni presentate dal Tribunale di Cagliari.
Sulle spese
16 Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Sesta Sezione) dichiara:
La Corte di giustizia dell’Unione europea è manifestamente incompetente a rispondere alle questioni poste dal Tribunale di Cagliari (Italia).
Firme
* Lingua processuale: l’italiano.
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