ORDINANZA DELLA CORTE (Decima Sezione)
4 settembre 2014 (*)
«Impugnazione – Aiuti di Stato – Aiuti in favore delle imprese nei territori di Venezia e di Chioggia – Articolo 181 del regolamento di procedura della Corte»
Nelle cause riunite da C‑227/13 P a C‑239/13 P,
aventi ad oggetto tredici impugnazioni ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposte il 29 aprile 2013,
Albergo Quattro Fontane Snc, con sede in Venezia Lido (Italia) (C‑227/13 P),
Hotel Gabrielli Srl, già Hotel Gabrielli Sandwirth SpA, con sede in Venezia (Italia) (C‑228/13 P),
GE.AL.VE. Srl, con sede in Venezia (C‑229/13 P),
Metropolitan SpA, già Metropolitan Srl, con sede in Venezia (C‑230/13 P),
Hotel Concordia Srl, già Hotel Concordia Snc, con sede in Venezia (C‑231/13 P),
Società per l’industria alberghiera (SPLIA), con sede in Venezia (C‑232/13 P),
Principessa Srl, in liquidazione, con sede in Venezia (C‑233/13 P),
Albergo Saturnia Internazionale SpA, con sede in Venezia (C‑234/13 P),
Savoia e Jolanda Srl, con sede in Venezia (C‑235/13 P),
Biasutti Hotels Srl, già Hotels Biasutti Snc, con sede in Venezia Lido (C‑236/13 P),
Ge.A.P. Srl, con sede in Venezia (C‑237/13 P),
Rialto Inn Srl, con sede in Venezia (C‑238/13 P),
Bonvecchiati Srl, con sede in Venezia (C‑239/13 P),
rappresentate da A. Bianchini e F. Busetto, avvocati
ricorrenti,
procedimenti in cui le altre parti sono:
Comitato «Venezia vuole vivere», con sede in Marghera (Italia),
Manutencoop Società Cooperativa, già Manutencoop Soc. coop. arl e Astrocoop Universale Pulizie, Manutenzioni e Trasporti Soc. coop. arl, con sede in Bologna (Italia),
Albergo ristorante «All’Angelo» Snc, con sede in Venezia,
ricorrenti in primo grado,
Commissione europea, rappresentata da V. Di Bucci, G. Conte e D. Grespan, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,
convenuta in primo grado,
LA CORTE (Decima Sezione),
composta da E. Juhász, presidente di sezione, A. Rosas e C. Vajda (relatore), giudici,
avvocato generale: P. Cruz Villalón
cancelliere: A. Calot Escobar
vista la decisione, presa sentito l’avvocato generale, di statuire con ordinanza motivata, conformemente all’articolo 181 del regolamento di procedura della Corte,
ha emesso la seguente
Ordinanza
1 Con le loro impugnazioni, le società Albergo Quattro Fontane Snc, Hotel Gabrielli Srl, già Hotel Gabrielli Sandwirth SpA, GE.AL.VE. Srl, Metropolitan SpA, già Metropolitan Srl, Hotel Concordia Srl, già Hotel Concordia Snc, Società per l’industria alberghiera (SPLIA), Principessa Srl, in liquidazione, Albergo Saturnia Internazionale SpA, Savoia e Jolanda Srl, Biasutti Hotels Srl, Ge.A.P. Srl, Rialto Inn Srl e Bonvecchiati Srl chiedono l’annullamento dell’ordinanza del Tribunale dell’Unione europea Albergo Quattro Fontane e a./Commissione (da T‑278/00 a T‑280/00, da T‑282/00 a T‑286/00 e da T‑288/00 a T‑295/00, EU:T:2013:77; in prosieguo: l’«ordinanza impugnata»), mediante la quale quest’ultimo ha respinto il loro ricorso diretto all’annullamento della decisione 2000/394/CE della Commissione, del 25 novembre 1999, relativa alle misure di aiuto in favore delle imprese nei territori di Venezia e di Chioggia previste dalle leggi n. 30/1997 e n. 206/1995, recanti sgravi degli oneri sociali (GU 2000, L 150, pag. 50; in prosieguo: la «decisione controversa»).
Contesto normativo
2 Il regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell’articolo 93 del trattato CE (GU L 83, pag. 1), è applicabile ai fatti del caso di specie.
3 L’articolo 1, lettere b) e c), del regolamento n. 659/1999 è redatto nei seguenti termini:
«Ai fini del presente regolamento, si intende per:
(…)
b) “aiuti esistenti”:
i) fatti salvi gli articoli 144 e 172 dell’atto di adesione di Austria, Finlandia e Svezia, (…) tutte le misure di aiuto esistenti in uno Stato membro prima dell’entrata in vigore del trattato, ossia tutti i regimi di aiuti e gli aiuti individuali ai quali è stata data esecuzione prima dell’entrata in vigore del trattato e che sono ancora applicabili dopo tale entrata in vigore;
ii) gli aiuti autorizzati, ossia i regimi di aiuti e gli aiuti individuali che sono stati autorizzati dalla Commissione o dal Consiglio;
iii) gli aiuti che si suppongono autorizzati a norma dell’articolo 4, paragrafo 6, del presente regolamento o anteriormente al presente regolamento, ma secondo la procedura in esso prevista;
iv) gli aiuti considerati aiuti esistenti ai sensi dell’articolo 15;
v) gli aiuti considerati aiuti esistenti in quanto può essere dimostrato che al momento della loro attuazione non costituivano aiuti, ma lo sono diventati successivamente a causa dell’evoluzione del mercato comune e senza aver subito modifiche da parte dello Stato membro. Qualora alcune misure diventino aiuti in seguito alla liberalizzazione di un’attività da parte del diritto comunitario, dette misure non sono considerate aiuti esistenti dopo la data fissata per la liberalizzazione;
c) “nuovi aiuti”: tutti gli aiuti, ossia regimi di aiuti e aiuti individuali, che non siano aiuti esistenti, comprese le modifiche degli aiuti esistenti».
4 L’articolo 14, paragrafo 1, di detto regolamento, intitolato «Recupero degli aiuti», così dispone:
«Nel caso di decisioni negative relative a casi di aiuti illegali la Commissione adotta una decisione con la quale impone allo Stato membro interessato di adottare tutte le misure necessarie per recuperare l’aiuto dal beneficiario (in seguito denominata “decisione di recupero”). La Commissione non impone il recupero dell’aiuto qualora ciò sia in contrasto con un principio generale del diritto comunitario».
5 L’articolo 15 del medesimo regolamento, intitolato «Periodo limite», prevede quanto segue:
«1. I poteri della Commissione per quanto riguarda il recupero degli aiuti sono soggetti ad un periodo limite di 10 anni.
2. Il periodo limite inizia il giorno in cui l’aiuto illegale viene concesso al beneficiario come aiuto individuale o come aiuto rientrante in un regime di aiuti. Qualsiasi azione intrapresa dalla Commissione oppure da uno Stato membro, che agisca su richiesta della Commissione, nei confronti dell’aiuto illegale interrompe il periodo limite. Ogni interruzione fa ripartire il periodo da zero. Il periodo limite viene sospeso per il tempo in cui la decisione della Commissione è oggetto di un procedimento dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee.
3. Ogni aiuto per il quale è scaduto il periodo limite è considerato un aiuto esistente».
Decisione controversa
6 Ai sensi dell’articolo 1, secondo comma, della decisione controversa, gli aiuti concessi dalla Repubblica italiana alle imprese nei territori di Venezia e di Chioggia, sotto forma di sgravi dagli oneri sociali previsti dalle leggi n. 30/1997 e n. 206/1995, che fanno rinvio all’articolo 2 del decreto ministeriale del 5 agosto 1994, costituiscono aiuti incompatibili con il mercato comune quando sono stati accordati ad imprese che non sono piccole e medie imprese e che sono localizzate al di fuori delle zone aventi diritto alla deroga prevista dall’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), CE.
7 Conformemente all’articolo 2 di detta decisione, gli aiuti cui la Repubblica italiana ha dato esecuzione in favore delle imprese nei territori di Venezia e Chioggia, sotto forma di sgravi dagli oneri sociali, di cui all’articolo 1 del decreto ministeriale del 5 agosto 1994, sono incompatibili con il mercato comune. Gli articoli 3 e 4 della citata decisione menzionano misure cui la Repubblica italiana ha dato esecuzione e che sono compatibili con l’articolo 87 CE.
8 L’articolo 5 della decisione controversa è così formulato:
«[La Repubblica italiana] adotta tutti i provvedimenti necessari per recuperare presso i beneficiari gli aiuti incompatibili con il mercato comune di cui all’articolo 1, [secondo comma] e all’articolo 2 e già illegalmente posti a loro disposizione.
Il recupero è effettuato secondo le procedure di diritto nazionale. (...)».
Ricorsi dinanzi al Tribunale e ordinanza impugnata
9 Con diversi ricorsi depositati presso la cancelleria del Tribunale il 18 settembre 2000, le ricorrenti hanno proposto ricorsi di annullamento avverso la decisione controversa. Questi ricorsi facevano parte di una serie di 59 ricorsi promossi avverso detta decisione dai beneficiari del regime di aiuti in questione.
10 Accogliendo parzialmente un’eccezione d’irricevibilità sollevata dalla Commissione, il Tribunale ha dichiarato 22 ricorsi integralmente irricevibili. Per quanto concerne le altre 37 cause non dichiarate integralmente irricevibili, tra cui quelle proposte dalle ricorrenti, il Tribunale, con l’accordo delle parti, ha scelto quattro cause pilota, ossia le cause T‑254/00, T‑270/00 e T‑277/00, nonché la causa T‑221/00, la quale è stata però successivamente cancellata dal ruolo del Tribunale. I giudizi promossi dalle ricorrenti sono stati sospesi mediante diverse ordinanze del Tribunale, adottate il 12 settembre 2005.
11 Con la sua sentenza Hotel Cipriani e a./Commissione (T‑254/00, T‑270/00 e T‑277/00, EU:T:2008:537), pronunciata il 28 novembre 2008, il Tribunale ha dichiarato ricevibili i ricorsi proposti nelle prime tre cause menzionate nel punto precedente, ma li ha respinti in quanto infondati.
12 Con la sua sentenza Comitato «Venezia vuole vivere» e a./Commissione (C‑71/09 P, C‑73/09 P e C‑76/09 P, EU:C:2011:368), pronunciata il 9 giugno 2011, la Corte ha respinto le impugnazioni proposte avverso la sentenza Hotel Cipriani e a./Commissione (EU:T:2008:537). Il giorno stesso, il Tribunale ha deciso la ripresa dei procedimenti nelle cause proposte dalle ricorrenti.
13 Con l’ordinanza impugnata, il Tribunale ha respinto i ricorsi proposti dalle ricorrenti in quanto manifestamente infondati in diritto.
Conclusioni delle parti e procedimento dinanzi alla Corte
14 Con le loro impugnazioni, le ricorrenti chiedono che la Corte voglia:
– annullare l’ordinanza impugnata;
– accogliere le domande formulate in primo grado e, di conseguenza:
– annullare, per quanto di ragione e nei limiti dell’interesse delle ricorrenti, la decisione controversa;
– in via subordinata, annullare la decisione controversa nella parte in cui impone il recupero degli sgravi concessi, maggiorati degli interessi per i periodi considerati, e
– condannare la Commissione alle spese della presente impugnazione nonché a quelle del primo grado di giudizio.
15 La Commissione chiede che la Corte voglia:
– respingere le impugnazioni mediante ordinanza in quanto, in parte, manifestamente irricevibili e, in parte, manifestamente infondate;
– in subordine, respingere le impugnazioni in quanto irricevibili o infondate, e
– condannare le ricorrenti alle spese della presente impugnazione nonché a quelle del primo grado di giudizio.
16 Con decisione del presidente della Corte del 30 settembre 2013, le cause da C‑227/13 P a C‑239/13 P sono state riunite ai fini delle fasi scritta ed orale del procedimento, nonché della sentenza.
Sulle impugnazioni
17 Ai sensi dell’articolo 181 del regolamento di procedura della Corte, quando l’impugnazione è, in tutto o in parte, manifestamente irricevibile o manifestamente infondata, quest’ultima, su proposta del giudice relatore, sentito l’avvocato generale, può respingere in qualsiasi momento, totalmente o parzialmente, l’impugnazione con ordinanza motivata.
18 Nelle presenti cause occorre avvalersi di tale facoltà.
19 A sostegno delle loro impugnazioni, le ricorrenti deducono nove motivi redatti in termini identici in ciascuna di dette impugnazioni.
Sul primo motivo, relativo ad errori di diritto riguardo all’esistenza di un vantaggio attribuito dalle misure in questione tenuto conto del loro carattere indennitario
20 Con il loro primo motivo, le ricorrenti criticano i punti da 26 a 31 dell’ordinanza impugnata. Esse sostengono anzitutto che il Tribunale ha commesso un errore di diritto, giudicando che gli sgravi dagli oneri sociali in questione costituivano vantaggi qualificabili come aiuti ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, CE, laddove essi erano destinati a compensare i sovraccosti collegati all’installazione delle loro attività economiche nella laguna veneta.
21 Come rilevato dal Tribunale nei punti 27 e 28 dell’ordinanza impugnata, la Corte ha già avuto occasione di respingere un argomento identico nei punti da 94 a 100 della sentenza Comitato «Venezia vuole vivere» e a./Commissione (EU:C:2011:368). Di conseguenza, è senza commettere errori di diritto che il Tribunale, nel punto 28 dell’ordinanza impugnata, ha giudicato, conformemente al punto 100 di detta sentenza, che lo scopo di compensare svantaggi concorrenziali delle imprese stabilite a Venezia, quale perseguito dagli sgravi dagli oneri sociali in questione, non può privare i vantaggi così attribuiti del loro carattere di aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, CE.
22 Occorre poi respingere come manifestamente infondato l’argomento delle ricorrenti secondo il quale la qualificazione di aiuto di Stato sarebbe contraria alla dichiarazione n. 30 relativa alle regioni insulari, allegata all’atto finale del Trattato di Amsterdam, all’articolo 158 CE nonché alla normativa italiana che riconosce la particolarità della situazione di Venezia. Come rilevato dalla Commissione nel suo controricorso, nessuno di questi atti può incidere sulla qualificazione di aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, CE.
23 Infine, occorre respingere come manifestamente infondato l’argomento delle ricorrenti secondo il quale l’ordinanza impugnata conterrebbe un vizio di motivazione, in quanto il Tribunale ha concluso nel senso della presenza di un vantaggio ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, CE senza verificare l’incidenza di quest’ultimo sulla concorrenza e i suoi effetti sugli scambi intracomunitari.
24 Infatti, secondo una giurisprudenza consolidata della Corte, affinché una misura nazionale possa essere qualificata come aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, CE, in primo luogo, deve trattarsi di un intervento dello Stato o effettuato mediante risorse statali, in secondo luogo, quest’intervento deve poter incidere sugli scambi tra gli Stati membri, in terzo luogo, esso deve concedere un vantaggio al suo beneficiario e, in quarto luogo, esso deve falsare o rischiare di falsare la concorrenza (sentenza Commissione/Deutsche Post, C‑399/08 P, EU:C:2010:481, punto 39 nonché giurisprudenza ivi citata).
25 Alla luce di questa consolidata giurisprudenza della Corte, la presenza di un vantaggio, l’incidenza sulla concorrenza e il fatto che gli scambi intracomunitari siano alterati costituiscono elementi costitutivi distinti della nozione di aiuto di Stato. Di conseguenza, è senza commettere errori di diritto che il Tribunale ha potuto concludere nel senso della presenza di un vantaggio senza verificare, in questa fase, l’incidenza di quest’ultimo sulla concorrenza e il fatto che gli scambi intracomunitari siano alterati.
26 Da quanto precede deriva che il primo motivo dev’essere respinto in quanto manifestamente infondato.
Sul secondo motivo, relativo ad errori di diritto in relazione all’incidenza sulla concorrenza e agli effetti sugli scambi intracomunitari
27 Con il loro secondo motivo, le ricorrenti asseriscono che il Tribunale ha commesso diversi errori di diritto giudicando, nei punti da 32 a 41 dell’ordinanza impugnata, che le misure in questione erano in grado di alterare la concorrenza e di incidere sugli scambi intracomunitari.
28 In primo luogo, le ricorrenti addebitano al Tribunale di aver commesso un errore di diritto giudicando che la decisione controversa era adeguatamente motivata. In particolare, esse affermano che la Commissione non poteva basare la sua valutazione sui soli elementi a sua disposizione al momento dell’adozione di detta decisione, ma era obbligata a procedere a un’indagine completa al fine di verificare se, in pratica, l’aiuto in questione avesse un effetto anticoncorrenziale.
29 A questo proposito occorre rilevare che, nel punto 33 dell’ordinanza impugnata, il Tribunale ha basato il suo ragionamento sui punti 63 e 130 della sentenza Comitato «Venezia vuole vivere» e a./Commissione (EU:C:2011:368), secondo i quali la Commissione può limitarsi a studiare le caratteristiche generali di un programma di aiuti per valutare, nella motivazione della decisione, se, a causa delle modalità previste da detto programma, quest’ultimo assicurava un vantaggio sensibile ai beneficiari rispetto ai loro concorrenti ed era tale da arrecare profitto sostanzialmente ad imprese partecipanti agli scambi tra Stati membri, senza essere tenuta ad esaminare ciascun caso specifico di applicazione.
30 Il Tribunale ha parimenti ricordato che, in forza dei punti 63, 64 e 115 della sentenza Comitato «Venezia vuole vivere» e a./Commissione (EU:C:2011:368), quando la Commissione si pronuncia pertanto, in via generale e astratta, su un regime di aiuti di Stato che essa dichiara incompatibile con il mercato comune e dispone il recupero degli importi riscossi a titolo di tale regime, spetta allo Stato membro verificare la posizione individuale di ciascuna impresa interessata da una siffatta operazione di recupero, al fine di accertare se siano presenti le condizioni di applicazione dell’articolo 87, paragrafo1, CE relative agli effetti degli aiuti in questione sugli scambi intracomunitari e sulla concorrenza.
31 Applicando questi principi nel punto 37 dell’ordinanza impugnata, il Tribunale ha giudicato, senza commettere errori di diritto, che la Commissione aveva adeguatamente motivato la decisione controversa.
32 Peraltro, occorre ricordare che la Corte si è espressamente pronunciata sull’adeguatezza della motivazione della decisione controversa nella sentenza Comitato «Venezia vuole vivere» e a./Commissione (EU:C:2011:368) in risposta a un argomento analogo alla prima censura delle ricorrenti. Difatti, nei punti 120 e 121 di questa sentenza, la Corte ha dichiarato che la decisione controversa era adeguatamente motivata.
33 Di conseguenza il presente motivo dev’essere respinto, in quanto manifestamente infondato.
34 In secondo luogo, le ricorrenti addebitano al Tribunale di aver violato il principio di non discriminazione derivante da una disparità di trattamento tra, da un lato, le imprese municipalizzate, che hanno goduto di un esame individuale da parte della Commissione in base ad informazioni fornite dalle autorità nazionali e, dall’altro, le altre imprese, la cui posizione è stata oggetto di un esame generale da parte della Commissione, restando a carico delle autorità nazionali lo svolgimento di un esame individuale.
35 A questo riguardo il Tribunale, applicando il ragionamento sviluppato dalla Corte nel punto 160 della sentenza Comitato «Venezia vuole vivere» e a./Commissione (EU:C:2011:368), ha correttamente giudicato, nel punto 40 dell’ordinanza impugnata, che la Commissione non era tenuta a procedere a un’analisi della posizione individuale delle ricorrenti in forza del principio di non discriminazione, posto che non le era stata comunicata nessuna informazione specifica relativa al loro settore di attività o alla loro posizione individuale.
36 Dato che le ricorrenti non negano l’assenza di comunicazione alla Commissione di informazioni specifiche relative al loro settore di attività o alla loro posizione individuale, occorre respingere la loro seconda censura, relativa a una violazione del principio di non discriminazione, in quanto manifestamente infondata.
37 In terzo luogo, le ricorrenti addebitano al Tribunale di aver commesso un errore di diritto giudicando, nel punto 38 dell’ordinanza impugnata, che gli sgravi dagli oneri sociali in questione potevano falsare la concorrenza e incidere sugli scambi intracomunitari, malgrado il carattere esclusivamente locale delle attività delle ricorrenti e/o l’importo esiguo di detti aiuti.
38 Occorre respingere questa terza censura come manifestamente infondata in quanto, così facendo, il Tribunale ha semplicemente applicato una giurisprudenza consolidata della Corte ricordata nel punto 135 della sentenza Comitato «Venezia vuole vivere» e a./Commissione (EU:C:2011:368).
39 In quarto luogo, le ricorrenti addebitano al Tribunale di aver giudicato a torto che la decisione controversa era conforme ai principi disciplinanti l’onere della prova.
40 A questo riguardo, è giocoforza constatare che le ricorrenti non hanno sostenuto, dinanzi al Tribunale, che la Commissione avesse invertito l’onere della prova nella decisione controversa.
41 Ebbene, secondo una giurisprudenza consolidata della Corte, un motivo dedotto per la prima volta nel quadro di un’impugnazione dinanzi a quest’ultima dev’essere respinto come irricevibile. Nell’ambito di un’impugnazione, la competenza della Corte è limitata infatti all’esame della valutazione effettuata dal Tribunale dei motivi dibattuti dinanzi ad esso. Ebbene, consentire a una parte di sollevare in questo quadro un motivo non sollevato dinanzi al Tribunale equivarrebbe a consentirle di investire la Corte, la cui competenza in materia di impugnazione è limitata, di una controversia più estesa di quella portata a conoscenza del Tribunale (v., in tal senso, sentenza Dansk Rørindustri e a./Commissione, C‑189/02 P, C‑202/02 P, da C‑205/02 P a C‑208/02 P e C‑213/02 P, EU:C:2005:408, punto 165 nonché giurisprudenza ivi citata).
42 Ne deriva che questa quarta censura dev’essere respinta in quanto manifestamente irricevibile.
43 Alla luce di tutte le considerazioni sin qui svolte emerge che il secondo motivo dev’essere respinto in quanto, in parte, manifestamente irricevibile e, in parte, manifestamente infondato.
Sul terzo motivo, relativo ad errori di diritto riguardanti l’applicazione delle deroghe previste dagli articoli 87, paragrafo 2, lettera b), CE e 87, paragrafo 3, lettera b), CE
44 Il terzo motivo dedotto dalle ricorrenti si suddivide in due parti riguardanti rispettivamente una violazione dell’articolo 87, paragrafo 2, lettera b), CE e una violazione dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera b), CE.
45 Per quanto concerne l’articolo 87, paragrafo 2, lettera b), CE, le ricorrenti sostengono che il Tribunale ha commesso diversi errori di diritto giudicando, nei punti da 42 a 44 dell’ordinanza impugnata, che gli sgravi dagli oneri sociali in questione non «miravano a porre rimedio a danni provocati da catastrofi naturali o da altri eventi eccezionali» ai sensi di detta disposizione.
46 A questo proposito il Tribunale ha giudicato correttamente, conformemente al punto 175 della sentenza della Corte Comitato «Venezia vuole vivere» e a./Commissione (EU:C:2011:368), che la deroga prevista da detta disposizione non si applica al caso di specie, dato che gli sgravi dagli oneri sociali in questione sono proporzionali alla massa salariale e non mirano a porre rimedio a danni causati da catastrofi naturali o da altri eventi di carattere eccezionale. Infatti, conformemente alla giurisprudenza della Corte, in forza di questa deroga possono essere compensati solo gli svantaggi provocati direttamente da catastrofi naturali o da altri eventi eccezionali.
47 Di conseguenza, la prima parte del terzo motivo va respinta in quanto manifestamente infondata.
48 Per quanto concerne l’articolo 87, paragrafo 3, lettera b), CE, le ricorrenti ritengono che la valutazione del Tribunale, secondo la quale la salvaguardia della città di Venezia non costituisce un progetto importante di interesse comune ai sensi di tale disposizione, non è sufficientemente motivata.
49 A questo proposito occorre constatare che il Tribunale ha adeguatamente motivato la sua valutazione di cui ai punti da 46 a 48 dell’ordinanza impugnata. Infatti, nel punto 46 di tale ordinanza il Tribunale ha giustamente ricordato che la Corte ha giudicato, nel punto 176 della sentenza Comitato «Venezia vuole vivere» e a./Commissione (EU:C:2011:368), che la Commissione non aveva violato i limiti del suo potere discrezionale, ritenendo che la deroga destinata a promuovere la realizzazione di un progetto importante di interesse europeo comune non dovesse essere applicata nel caso di specie, in quanto solo operatori stabiliti a Venezia profittavano del regime di aiuti in questione.
50 Peraltro, le ricorrenti asseriscono che il diniego di applicare loro la deroga prevista dall’articolo 87, paragrafo 3, lettera b), CE sarebbe contraddittorio in quanto la decisione controversa ha concesso una deroga al Consorzio Venezia Nuova.
51 Ebbene, nel punto 47 dell’ordinanza impugnata, il Tribunale ha rilevato che questa valutazione non è in contraddizione con l’esame degli aiuti versati al Consorzio Venezia Nuova in quanto questi ultimi sono stati autorizzati non a titolo dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera b), CE ma a titolo dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera d), CE, circostanza non contestata dalle ricorrenti.
52 Di conseguenza, la seconda parte del terzo motivo va respinta in quanto manifestamente infondata.
53 Da quanto precede deriva che il terzo motivo dev’essere respinto in quanto manifestamente infondato.
Sul quarto motivo, relativo ad errori di diritto in merito all’applicazione della deroga prevista dall’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), CE
54 Con il loro quarto motivo, le ricorrenti cercano di rimettere in discussione il ragionamento illustrato nei punti da 51 a 54 dell’ordinanza impugnata, in forza del quale il Tribunale conclude che la Commissione non ha violato l’obbligo di motivazione ad essa incombente, né commesso errori di valutazione, negando l’applicazione dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), CE al caso di specie.
55 In particolare, le ricorrenti asseriscono che il Tribunale ha violato l’obbligo di motivazione ad esso incombente, non sviluppando la propria motivazione e facendo rinvio a quella della decisione controversa, che sarebbe stata confermata a torto dalla Corte nella sentenza Comitato «Venezia vuole vivere» e a./Commissione (EU:C:2011:368) e dal Tribunale nella sentenza Hotel Cipriani e a./Commissione (EU:T:2008:537).
56 Orbene, l’obbligo di motivare le sentenze, che incombe al Tribunale in forza degli articoli 36 e 53, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, impone al medesimo di sviluppare non una propria motivazione, bensì una motivazione che consenta agli interessati di conoscere le ragioni sulle quali si basa la sentenza impugnata e alla Corte di disporre degli elementi sufficienti per esercitare il suo controllo in sede di impugnazione (v., per analogia, sentenze HGA e a./Commissione, da C‑630/11 P a C‑633/11 P, EU:C:2013:387, punto 56, nonché Groupe Gascogne/Commissione, C‑58/12 P, EU:C:2013:770, punto 37).
57 Nel caso di specie, occorre constatare che il Tribunale ha soddisfatto l’obbligo di motivazione ad esso incombente facendo proprio, nel punto 53 dell’ordinanza impugnata, il ragionamento illustrato dalla Corte nel punto 168 della sentenza Comitato «Venezia vuole vivere» e a./Commissione (EU:C:2011:368), secondo il quale la Commissione poteva legittimamente basarsi, per negare di autorizzare la concessione delle misure in questione a titolo dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), CE, sulla circostanza che si trattava di aiuti al funzionamento delle imprese, che possono essere autorizzati solo in via eccezionale.
58 Peraltro, le ricorrenti si limitano ad affermazioni generiche e non comprovate sull’importanza di preservare il tessuto socio economico della città di Venezia, senza cercare di contestare l’accertamento svolto dal Tribunale in detto punto 53, secondo il quale non è stato dedotto nessun argomento in grado di dimostrare l’esistenza di circostanze particolari che consentissero di ritenere che, nonostante la natura di aiuti al funzionamento delle misure in questione, la loro concessione dovesse essere autorizzata, in via eccezionale, in applicazione dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), CE.
59 Da quanto esposto discende che il quarto motivo delle ricorrenti dev’essere respinto in quanto manifestamente infondato.
Sul quinto motivo, relativo ad errori di diritto in merito all’applicazione delle deroghe previste dall’articolo 87, paragrafo 3, lettere d) ed e), CE
60 Il quinto motivo dedotto dalle ricorrenti concerne i punti da 56 a 61 dell’ordinanza impugnata. Esso si suddivide in due parti, riguardanti rispettivamente la violazione dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera d), CE e quella dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera e), CE, in quanto il Tribunale ha giudicato che le deroghe previste da queste disposizioni non erano applicabili al caso di specie.
61 Per quanto concerne l’articolo 87, paragrafo 3, lettera e), CE, che occorre esaminare in primo luogo, le ricorrenti non indicano l’errore di diritto che il Tribunale avrebbe commesso nell’ordinanza impugnata.
62 Ebbene, secondo una giurisprudenza consolidata, dagli articoli 256, paragrafo 1, secondo comma, TFUE, e 58, primo comma, dello Statuto della Corte, nonché dagli articoli 168, paragrafo 1, lettera d), e 169, paragrafo 2, del regolamento di procedura discende che un’impugnazione deve indicare in modo preciso gli elementi censurati della sentenza di cui si chiede l’annullamento nonché gli argomenti in diritto che sostengono in modo specifico tale domanda, a pena d’irricevibilità dell’impugnazione o del motivo in questione (v., segnatamente, sentenze Dansk Rørindustri e a./Commissione, EU:C:2005:408, punto 426, nonché Deutsche Telekom/Commissione, C‑280/08 P, EU:C:2010:603, punto 24).
63 Di conseguenza, questa seconda parte del quinto motivo dev’essere respinta in quanto manifestamente irricevibile.
64 Per quanto concerne l’articolo 87, paragrafo 3, lettera d), CE, le ricorrenti deducono tre censure.
65 Anzitutto, le ricorrenti criticano il Tribunale per aver violato l’obbligo di motivazione ad esso incombente, basando la sua dimostrazione su un «triangolo tautologico» composto dalla decisione controversa, dalla sentenza della Corte Comitato «Venezia vuole vivere» e a./Commissione (EU:C:2011:368) e dalla sentenza del Tribunale Hotel Cipriani e a./Commissione (EU:T:2008:537).
66 Posto che le ricorrenti non indicano l’errore di diritto che il Tribunale avrebbe commesso a questo riguardo, alla luce dei principi ricordati nel punto 62 della presente ordinanza, occorre respingere questa prima censura in quanto manifestamente irricevibile.
67 Le ricorrenti criticano poi il Tribunale per aver commesso un errore di diritto, confermando la decisione controversa nella parte in cui quest’ultima constata la mancanza di un nesso sufficientemente stretto tra gli sgravi dagli oneri sociali e la tutela del patrimonio culturale ai fini dell’applicazione dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera d), CE. Il Tribunale si sarebbe basato a torto sul fatto che la Commissione non disponeva delle informazioni necessarie per operare una distinzione tra le imprese che devono sostenere gli oneri connessi alla tutela di detto patrimonio e le altre imprese.
68 Questa seconda censura deriva da una lettura manifestamente errata dell’ordinanza impugnata.
69 Infatti, nel punto 58 di detta ordinanza, il Tribunale ha constatato che la decisione controversa era sufficientemente motivata in merito alla mancanza di un nesso sufficientemente stretto tra gli sgravi dagli oneri sociali e la tutela del patrimonio culturale, nella misura in cui in essa si constata che i costi supplementari collegati alla tutela del patrimonio culturale non sono sostenuti da tutte le imprese beneficiarie dell’agevolazione in questione, che tale agevolazione non era proporzionale ai costi sostenuti, e che la promozione delle attività economiche mediante l’aiuto in questione non rispondeva agli obiettivi culturali perseguiti dalla deroga richiesta.
70 Ad ogni modo, il Tribunale ha ricordato giustamente, nel punto 57 di detta ordinanza, che la Corte ha confermato, nel punto 170 della sentenza Comitato «Venezia vuole vivere» e a./Commissione (EU:C:2011:368), la valutazione effettuata dal Tribunale nella sentenza Hotel Cipriani e a./Commissione (EU:T:2008:537), secondo la quale la Commissione poteva negare l’applicazione dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera d), CE a causa della mancanza di un nesso sufficientemente stretto tra gli sgravi dagli oneri sociali e la tutela del patrimonio culturale.
71 Di conseguenza, la seconda censura dev’essere respinta in quanto manifestamente infondata.
72 Infine, le ricorrenti criticano il Tribunale per aver considerato a torto il Consorzio Venezia Nuova come un’impresa municipalizzata.
73 Posto che le ricorrenti non indicano l’errore di diritto che avrebbe commesso il Tribunale a tale proposito, alla luce dei principi ricordati nel punto 62 della presente ordinanza occorre respingere questa terza censura in quanto manifestamente irricevibile.
74 Ne consegue che la prima parte del quinto motivo dev’essere respinta in quanto, in parte, manifestamente irricevibile e, in parte, manifestamente infondata.
75 Risulta da quanto precede che il quinto motivo va respinto essendo, in parte, manifestamente irricevibile e, in parte, manifestamente infondato.
Sul sesto motivo, relativo ad errori di diritto in merito all’applicazione della deroga prevista dall’articolo 86, paragrafo 2, CE
76 Con il loro sesto motivo, le ricorrenti affermano che il Tribunale ha commesso un errore di diritto, giudicando che la Commissione aveva loro giustamente negato il beneficio della deroga prevista dall’articolo 86, paragrafo 2, CE, in quanto esse non avevano fornito nessuna informazione in merito all’esistenza di un servizio di interesse economico generale di cui esse sarebbero state incaricate. In particolare, le ricorrenti allegano che il settore alberghiero adempie una missione di interesse pubblico dato che l’attività alberghiera contribuisce in modo essenziale alla libera circolazione.
77 Secondo una giurisprudenza costante della Corte, la legittimità di una decisione in materia di aiuti di Stato dev’essere valutata in funzione delle informazioni di cui la Commissione poteva disporre all’atto della sua adozione (sentenze Nuova Agricast, C‑390/06, EU:C:2008:224, punto 54; Régie Networks, C‑333/07, EU:C:2008:764, punto 81, nonché ordinanza Kronoply/Commissione, C‑117/09 P, EU:C:2010:370, punto 40).
78 Ebbene, le ricorrenti non rimettono in discussione l’accertamento svolto dal Tribunale nel punto 64 dell’ordinanza impugnata, secondo il quale nessuna informazione relativa al fatto che esse sarebbero state incaricate della gestione di un servizio di interesse economico generale era stata comunicata alla Commissione, di modo che quest’ultima non era tenuta a verificare se l’articolo 86, paragrafo 2, CE fosse applicabile al caso di specie. A questo proposito, occorre ricordare che spetta alla persona che invoca l’articolo 86, paragrafo 2, CE dimostrare che sono soddisfatti i presupposti per l’applicazione di tale disposizione (v., in tal senso, sentenza Commissione/Francia, C‑159/94, EU:C:1997:501, punto 94).
79 Da quanto precede deriva che il sesto motivo dev’essere respinto in quanto manifestamente infondato.
Sul settimo motivo, relativo alla violazione dell’articolo 88, paragrafo 3, CE, e dell’articolo 15 del regolamento n. 659/1999 per quanto concerne la qualificazione di aiuto nuovo
80 Con il loro settimo motivo, le ricorrenti affermano che il Tribunale ha violato l’articolo 88, paragrafo 3, CE, e l’articolo 15 del regolamento n. 659/1999, giudicando che la Commissione aveva qualificato giustamente la misura in questione come aiuto nuovo.
81 In primo luogo, le ricorrenti affermano che gli sgravi dagli oneri sociali in questione costituivano un aiuto esistente e non un aiuto nuovo ai sensi delle citate disposizioni, dato che il regime in questione non apportava nessuna modifica sostanziale ai precedenti regimi di sgravi dagli oneri sociali. A sostegno di questa prima censura, le ricorrenti descrivono il contenuto di diverse leggi nazionali precedenti che prevedevano sgravi dagli oneri sociali.
82 A questo proposito, dal punto 69 dell’ordinanza impugnata si evince che le ricorrenti non hanno censurato, dinanzi al Tribunale, l’accertamento in fatto in base al quale gli sgravi dagli oneri sociali previsti dalle leggi anteriori non sono stati più concessi a partire, al massimo, dal 1° gennaio 1982.
83 Ai sensi degli articoli 256, paragrafo 1, secondo comma, TFUE e 58, primo comma, dello Statuto della Corte, l’impugnazione avverso le decisioni del Tribunale è limitata alle questioni di diritto. Alla luce di queste disposizioni, secondo una consolidata giurisprudenza della Corte il Tribunale è il solo competente ad accertare e valutare i fatti e, in linea di principio, ad esaminare le prove che esso accoglie a sostegno di detti fatti. Pertanto, questa valutazione non costituisce, salvo il caso di uno snaturamento di tali elementi, una questione di diritto soggetta, come tale, al controllo della Corte (sentenze Moser Baer India/Consiglio, C‑535/06 P, EU:C:2009:498, punto 32 e giurisprudenza ivi citata, nonché E.ON Energie/Commissione, C‑89/11 P, EU:C:2012:738, punto 64).
84 Alla luce di questa giurisprudenza, occorre respingere la prima censura in quanto, in parte, manifestamente irricevibile là dove mira a rimettere in discussione, senza lamentare uno snaturamento dei fatti, l’accertamento in fatto svolto dal Tribunale nel punto 69 dell’ordinanza impugnata, in base al quale gli sgravi dagli oneri sociali previsti dalle leggi anteriori non sono stati più concessi a partire, al massimo, dal 1° gennaio 1982.
85 Inoltre, basandosi su detto accertamento in fatto, è senza commettere errori che il Tribunale ha potuto qualificare il regime in questione come aiuto nuovo, conformemente al punto 82 della sentenza della Corte Comitato «Venezia vuole vivere» e a./Commissione (EU:C:2011:368). La prima censura dev’essere pertanto respinta in quanto manifestamente infondata là dove mira a censurare la qualificazione di aiuto nuovo attribuita al regime in questione.
86 Risulta da quanto precede che questa prima censura va respinta essendo, in parte, manifestamente irricevibile e, in parte, manifestamente infondata.
87 In secondo luogo, le ricorrenti criticano il Tribunale per avere dichiarato, nel punto 70 dell’ordinanza impugnata, che il termine decennale di prescrizione previsto dall’articolo 15 del regolamento n. 659/1999 comincia a decorrere solo il giorno in cui l’aiuto illegittimo è stato versato, di modo che il termine di prescrizione non era scaduto nel caso di specie. Secondo le ricorrenti, detto termine di prescrizione comincia a decorrere al momento della nascita del diritto all’aiuto illegittimo e pertanto era scaduto nel caso di specie, per cui gli aiuti dovevano essere qualificati come esistenti in applicazione dell’articolo 15, paragrafo 3, del regolamento n. 659/1999.
88 Questa seconda censura è manifestamente infondata, dato che la Corte ha già precisato che il termine di prescrizione previsto dall’articolo 15 del regolamento n. 659/1999 comincia a decorrere alla data di effettiva concessione dell’aiuto, e non alla data di adozione del regime di aiuto (v., in tal senso, sentenza France Télécom/Commissione, C‑81/10 P, EU:C:2011:811, punti da 80 a 82).
89 Di conseguenza, occorre respingere il settimo motivo in quanto, in parte, manifestamente irricevibile e, in parte, manifestamente infondato.
Sull’ottavo motivo, relativo alla violazione dell’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento n. 659/1999 per quanto concerne l’ordine di recupero
90 Nell’ambito del loro ottavo motivo, le ricorrenti asseriscono, con una prima censura, che il Tribunale avrebbe dovuto constatare che la Commissione ha violato l’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento n. 659/1999, omettendo di far uso del margine di discrezionalità ad essa attribuito da questa disposizione per valutare se il recupero dell’importo dell’aiuto fosse in contrasto con un principio generale del diritto dell’Unione. Con una seconda censura, le ricorrenti asseriscono che il recupero dell’aiuto in questione confligge con i principi di proporzionalità e di uguaglianza.
91 Per quanto concerne la seconda censura, occorre rilevare che le ricorrenti si limitano ad invocare i principi di proporzionalità e di uguaglianza, senza dedurre un qualsivoglia motivo secondo il quale il recupero dell’aiuto in questione potrebbe violare detti principi. Di conseguenza, in applicazione della giurisprudenza citata nel punto 62 della presente ordinanza, questa censura dev’essere respinta in quanto manifestamente irricevibile.
92 Inoltre, posto che le ricorrenti non hanno dimostrato che il recupero dell’importo dell’aiuto in questione confliggerebbe con un principio generale del diritto dell’Unione, ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento n. 659/1999, la prima censura è ininfluente e, di conseguenza, dev’essere respinta come manifestamente irricevibile.
93 Da quanto precede risulta che l’ottavo motivo dev’essere dichiarato manifestamente irricevibile.
Sul nono motivo, relativo alla violazione dell’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento n. 659/1999 per quanto concerne gli interessi
94 Con il loro nono motivo, le ricorrenti lamentano una violazione dell’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento n. 659/1999 per quanto concerne gli interessi che si assommano agli importi da recuperare.
95 Occorre constatare che le tre censure dedotte dalle ricorrenti a sostegno di questo nono motivo, riguardanti rispettivamente una violazione dell’obbligo di motivazione, una violazione del principio della tutela del legittimo affidamento ed il fatto che la mancata esecuzione fosse imputabile allo Stato italiano, sono dirette avverso la decisione controversa e non contro l’ordinanza impugnata.
96 Posto che gli articoli 256, paragrafo 1, secondo comma, TFUE e 58, primo comma, dello statuto della Corte dispongono che l’oggetto di un’impugnazione dinanzi alla Corte è limitato agli errori di diritto commessi dal Tribunale, il nono motivo dev’essere respinto in quanto manifestamente irricevibile.
97 Alla luce di tutte le considerazioni sin qui svolte emerge che l’impugnazione dev’essere respinta in quanto, in parte, manifestamente irricevibile e, in parte, manifestamente infondata.
Sulle spese
98 Ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura, che si applica al procedimento d’impugnazione a norma dell’articolo 184, paragrafo 1, del medesimo regolamento, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ne ha fatto domanda, le ricorrenti, rimaste soccombenti, devono essere condannate alle spese.
Per questi motivi, la Corte (Decima Sezione) così provvede:
1) Le impugnazioni sono respinte.
2) Le società Albergo Quattro Fontane Snc, Hotel Gabrielli Srl, GE.AL.VE. Srl, Metropolitan SpA, Hotel Concordia Srl, Società per l’industria alberghiera (SPLIA), Principessa Srl, Albergo Saturnia Internazionale SpA, Savoia e Jolanda Srl, Biasutti Hotels Srl, Ge.A.P. Srl, Rialto Inn Srl e Bonvecchiati Srl sono condannate alle spese.
Firme
* Lingua processuale: l’italiano.
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